Il diritto annuale è un tributo obbligatorio al cui pagamento sono tenuti tutti i soggetti che risultano già iscritti o annotati nel registro delle imprese al 1° gennaio di ogni anno e tutti i soggetti che risultano iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) al 1° gennaio di ogni anno , nonché i soggetti che risultano iscritti o annotati nel corso dell'anno di riferimento, come previsto dall'art. 3 del Decreto 359/01
Chi deve pagare il Diritto annuale
Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel R.E.A devono pagare il diritto annuale.
- Per la sede dell'impresa, il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio competente per provincia (importo unico comprensivo anche delle eventuali sedi secondarie o unità locali nello stesso territorio).
- Per ogni provincia, diversa da quella della sede, in cui l'impresa ha sedi secondarie o unità locali, si dovrà pagare un diritto alla Camera di commercio competente per territorio.
- È da tenere presente che, con gli accorpamenti delle Camere di commercio, province diverse potrebbero in realtà appartenere a un'unica Camera di commercio (ad esempio, nel caso della Camera di commercio del Molise è calcolato un dovuto unico per Campobasso e Isernia).
- Le imprese con sede legale all'estero pagano un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di appartenenza.
- Le unità locali all'estero di imprese con sede in Italia non devono pagare il diritto annuale.
- Le associazioni, fondazioni, e in generale i soggetti iscritti solo al R.E.A., non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.
Il diritto annuale è dovuto per anno solare, ciò significa che l'impresa (o soggetto R.E.A.) che si è iscritta o cancellata nel corso dell'anno è comunque tenuta a pagare l'intero importo, senza possibilità di frazionamento dello stesso in relazione ai mesi in cui è stata effettivamente iscritta.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.
E' possibile calcolare e pagare online il diritto annuale attraverso il portale nazionale dedicato.
NON sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 (pubblicato sulla G.U. del 02.10.2001):
- Le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento/ liquidazione giudiziale/ liquidazione coatta amministrativa entro il 31/12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- Le imprese individuali cessate entro il 31/12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento (se il 30 gennaio è sabato o domenica il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo);
- Le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento (se il 30 gennaio è sabato o domenica il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo);
- Le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-septiesdecies dall'1.1.2004) entro il 31/12 dell'anno precedente.
- Start-up innovative
Casi particolari:
- Lo stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività non sono causa di esonero dal versamento del diritto annuale. Lo stesso vale per le imprese in concordato preventivo.
- Anche nel caso di amministrazione straordinaria il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.
- Imprenditori individuali deceduti: l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.
- Eventi eccezionali: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.
Start-up innovative e PMI innovative
Per le start up innovative e le Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative sono previste delle agevolazioni fiscali. Il beneficio dell'esenzione dal pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio, per un massimo di 5 anni, è concesso soltanto alle start-up innovative (e non alle PMI innovative) e agli incubatori certificati di start-up.
Come si paga?
Scadenza ordinaria: per imprese, unità locali e soggetti R.E.A. preesistenti all'1 gennaio dell’anno in corso, il diritto annuale deve essere versato in unica soluzione, utilizzando l’apposito modello F24 oppure tramite i servizi online di pagoPA.
Nuova iscrizione: le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti in corso d'anno possono pagare anche utilizzando ComUnica, mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda stessa di iscrizione, oppure nei 30 giorni successivi con modello F24, utilizzando le stesse modalità e codici previsti per l'esazione a scadenza ordinaria.
Il modello F24 per versare il diritto annuale va compilato con il codice fiscale (non la partita IVA) dell'impresa o soggetto R.E.A. indicando gli importi a titolo di diritto annuale nella "Sezione IMU e altri tributi locali":
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Codice tributo |
Rateazione |
Anno di riferimento | Importi a debito | Importi a credito |
(sigla provincia) | 3850 | (non compilare) | Ad esempio 2017 | Scrivere qui l'importo | (non compilare) |
È possibile effettuare il versamento in compensazione, sono compensabili i versamenti relativi sia allo stesso diritto annuale che ad altri tributi. Si evidenzia che è compensabile il solo versamento effettuato con il codice tributo "3850" (tributo o tributo + interesse corrispettivo dello 0,40%)Per pagare online con "pagoPA" è stato predisposto un sito unico nazionale per il calcolo e il versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio (in alternativa al modello F24).
Scadenze
Ordinaria. Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato
entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito per il versamento senza 0,40% (di regola, il 30 giugno)
entro i 30 giorni successivi per il versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%) (di regola, il 30 luglio).
Società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare.
Nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero (articolo 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni):
- per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 (solo nel caso di esercizio che non si chiuda al 31/12) coincide con quello del giorno di chiusura dell'esercizio cui il versamento si riferisce (mentre, se l'esercizio è solare, si versa indicando l'anno successivo):
- 1º esempio: esercizio chiuso il 31/12/2022; versamento del diritto 2023 entro il 30/06/2023.
- 2º esempio: esercizio chiuso il 30/04/2023, versamento del diritto 2023 entro il 31/10/2023.
- 3º esempio: esercizio chiuso il 30/09/2023, versamento del diritto 2023 entro il 31/03/2024. (31/3 sabato, 1/4 Pasqua quindi 3/4)
Nei tre casi proposti, si suppone che il bilancio sia stato approvato nei 4 mesi. Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell'esercizio, le scadenze rimangono invariate. Se il bilancio è approvato - in base a proroga prevista nello statuto - in 6 mesi, le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 31/07/2023, 30/11/2023, 30/04/2024.
È sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).
Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa, si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno (n) . Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.
Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.