Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l’anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte (art. 17, c. 3 lettera a D.P.R. 435/2001):

  • entro il 1 luglio 2024 (il 30 giugno 2024 è domenica) per il versamento senza 0,40%.
  • oppure entro il 31 luglio 2024 per il versamento con lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Si fa presente che con propria nota n. 33353 del 13 giugno 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha precisato che la proroga della scadenza dei termini di pagamento del diritto annuale al 31 luglio 2024 senza maggiorazione, disposta dall'art. 37 del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, è prevista:

  • per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al medesimo D.Lgs n.13/2024.
  • oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  • Per i soggetti ISA possibilità di pagamento entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%

Con decreto del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17 aprile 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2023-2025 destinato al finanziamento di progetti strategici per la competitività delle imprese, come previsto dall'art. 18 c. 10 della L. n. 580/93 e successive modifiche
Per i soggetti tenuti al pagamento in base al fatturato, è possibile utilizzare il foglio di calcolo Excel oppure utilizzare uno degli strumenti riepilogati nelle modalità di pagamento di seguito descritte.
Il pagamento del diritto annuale, da effettuare in unica soluzione, può essere eseguito:
tramite modello F24 telematico;
Mediante il servizio online PagoPA, disponibile sul sito dedicato al diritto annuale. In questo caso non solo si potrà calcolare esattamente l’importo dovuto ma si potrà verificare la correttezza del pagamento anche per gli anni precedenti.
Si ricorda inoltre che il rappresentante Legale dell'impresa può sempre accedere al cassetto digitale dell'imprenditore e, nella sezione "Diritto annuale", non solo verificare lo stato dei pagamenti pregressi ma effettuare anche la simulazione del pagamento dovuto sulla base del fatturato. Oggi il cassetto digitale dell'imprenditore è ancora più smart: è possibile accedervi direttamente da qualsiasi smartphone scaricando l'app Impresa Italia, da cui è possibile accedere anche tramite CIE.
 

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