La mediazione è uno strumento di giustizia alternativa rivolto ai casi di liti civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, che consente alle parti di trovare una soluzione amichevole evitando il ricorso alla giustizia ordinaria. L'obiettivo è quello di ridurre il notevole carico di lavoro della magistratura, offrendo al cittadino, al contempo, uno strumento rapido, economico e certo.

La Camera di Commercio del Molise ha un ruolo attivo in tal senso infatti è iscritta al n. 92 del Registro Nazionale degli Organismi di mediazione, tenuto dal Ministero della Giustizia.

Come ricorrere alla mediazione

La mediazione può avere inizio:

  • quando la legge prevede, per alcune materie, l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale
  • su iniziativa di parte
  • su disposizione del giudice
  • in virtù di un’apposita clausola contrattuale o statutaria

La domanda di mediazione deve essere presentata presso un Organismo con sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia e, in caso di mediazione obbligatoria, le parti, durante tutto il procedimento, devono farsi assistere da un avvocato. Se la mediazione si conclude con esito positivo e il testo dell’accordo allegato al verbale viene sottoscritto, non solo dalle parti, ma anche dagli avvocati, l’accordo stesso diviene immediatamente titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Mediazione obbligatoria

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2010 e poi, dal 20 settembre 2013, con le modifiche operate dal Decreto di attuazione della legge 69/2013,la mediazione è obbligatoria nei casi di controversia in materia di: condominio, diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il procedimento di mediazione si conclude entro tre mesi dalla data di deposito della domanda. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17, commi 2 e 3, del D.lgs. 28/2010).

Tra i benefici del ricorso alla mediazione ci sono anche i vantaggi economici, come il credito d’imposta. Come disposto dall’art. 20 del Decreto Legislativo 28 del 4 Marzo 2010, alle parti che provvedono al versamento delle indennità previste viene riconosciuto un credito di imposta che sarà commisurato all’indennità pagata per un importo fino a 500 euro in caso di successo della mediazione. Tale credito sarà ridotto della metà (quindi fino a un massimo di 250 euro) in caso di insuccesso. Per poter usufruire del credito d’imposta le parti (sia quella istante, sia quella invitata) devono indicare, nei modelli da presentare per la procedura di mediazione, esclusivamente i propri dati per la fatturazione delle spese versate. Non risulta utile, invece, per il godimento del beneficio, che le fatture siano intestate agli studi legali che assistono le parti.

La misura del credito spettante viene determinata entro il 30 aprile di ogni anno con specifico Decreto del Ministero della Giustizia. Lo stesso Ministero provvederà ad inviare l’elenco dei beneficiari all’Agenzia delle Entrate e a comunicare a ogni soggetto interessato l’esatto importo del credito cui ha diritto.

Incontro e possibili esiti della mediazione

In caso di mediazione obbligatoria, le parti, durante tutto il procedimento, devono farsi assistere obbligatoriamente da un avvocato. All’incontro di mediazione possono essere presenti al massimo 3 mediatori tirocinanti. Ci sono esiti differenti in base alla partecipazione, o meno,  delle parti alla mediazione.

In caso di mancata partecipazione della parte invitata o della parte attivante all’incontro sono dovute le spese di avvio. Dalla mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio successivo. Inoltre, in caso di mediazione obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento, senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Se, la parte attivante e la parte invitata partecipano all’incontro, il mediatore, durante il primo incontro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e verifica la loro volontà a proseguire con la mediazione:

  1. Mancanza di volontà delle parti a proseguire: sono dovute le sole spese di avvio)
  2. Volontà delle parti a proseguire: sono dovute le spese di mediazione)

Se la mediazione si conclude con l'esito di accordo raggiunto, portando alla composizione amichevole della controversia, il mediatore redige un verbale di accordo. Se il testo dell’accordo allegato al verbale viene sottoscritto, non solo dalle parti, ma anche dagli avvocati, l’accordo stesso diviene immediatamente titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso contrario, resta, tuttavia, la possibilità di ottenere l’efficacia esecutiva con la richiesta, di una delle parti, di omologa al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo di mediazione.

C'è un ulteriore esito di accordo tra le parti, ovvero quello di accordo raggiunto solo dopo la proposta del mediatore: quest'ultimo, se le parti non trovano l’accordo e ne fanno concorde richiesta, formula una proposta conciliativa e la comunica per iscritto ai contendenti che entro 7 giorni devono far pervenire alla Segreteria la propria risposta (in caso di mancata risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata). Se le parti accettano la proposta, il mediatore redige un verbale, il cui accordo può essere omologato con gli effetti descritti nel caso di accordo raggiunto.

Al contrario, in caso di mancato accordo, se la proposta del mediatore viene rifiutata e in un giudizio successivo la sentenza coincide interamente con la proposta del mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte che ha rifiutato, anche se vittoriosa, e condanna la stessa al rimborso di quelle sostenute dalla controparte e al versamento di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Ciò riguarda anche le spese di mediazione. Se, invece, la sentenza non corrisponde interamente alla proposta, il giudice può escludere la ripetizione delle spese di mediazione sostenute dalla parte vincitrice.

Come attivare la mediazione

Per avviare la mediazione occorre utilizzare l’apposita domanda di avvio mediazione. Le parti possono, inoltre, depositare domande congiunte o contestuali utilizzando la domanda di avvio mediazione congiunta. Entrambe le modalità descritte sono esenti da bollo.
Nel caso in cui le parti istanti o le parti invitate fossero più di una (mediazione multiparte) occorre utilizzare altrettanti fogli della domanda "Parte attivante" o "Parte aderente". In caso di mediazione obbligatoria, alla domanda di avvio è indispensabile allegare il mandato a conciliare conferito all’avvocato da cui si vuole essere assistiti.

L’intera documentazione, comprensiva della domanda di mediazione sottoscritta dal richiedente o dal suo avvocato, dovrà essere presentata in tante copie quante sono le controparti e attraverso i seguenti canali:

  • la piattaforma telematica ConciliaCamera, previa registrazione;
  • presso la sede della Segreteria dell’Organismo (Piazza della Vittoria, 1 - Campobasso ovvero Corso Risorgimento, 302 - Isernia) negli orari di apertura al pubblico;
  • per posta, all’indirizzo all'indirizzo: Camera di Commercio del Molise - Organismo di mediazione - Piazza della Vittoria, 1 - 86100 Campobasso;
  • a mezzo PEC all’indirizzo cciaa.molise@legalmail.it

Come aderire alla mediazione

Una volta ricevuta la convocazione, se la parte invitata intende aderire alla mediazione, deve compilare l’apposita domanda di adesione alla mediazione (esente da bollo). In caso di mediazione obbligatoria, alla domanda di adesione è indispensabile allegare il mandato a conciliare conferito all’avvocato da cui si vuole essere assistiti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione del modello relativo all'adesione alla procedura di mediazione, consultare il vademecum "Come aderire alla mediazione". Resta inoltre disponibile la piattaforma ConciliaCamera, per aderire alla mediazione telematicamente.

La domanda, compilata e sottoscritta dalla parte invitata o dal suo avvocato e corredata da eventuale documentazione, può essere presentata attraversi i seguenti canali:

  • la piattaforma telematica ConciliaCamera, previa registrazione;
  • presso la sede della Segreteria dell’Organismo (Piazza della Vittoria, 1 - Campobasso ovvero Corso Risorgimento, 302 - Isernia) negli orari di apertura al pubblico;
  • per posta, all’indirizzo all'indirizzo: Camera di Commercio del Molise - Organismo di mediazione - Piazza della Vittoria, 1 - 86100 Campobasso;
  • a mezzo PEC all’indirizzo cciaa.molise@legalmail.it

Servizio digitale ConciliaCamera

ConciliaCamera è la soluzione tecnologica del sistema camerale che, basandosi su una procedura unica a livello nazionale, consente ad imprese, consumatori e professionisti impegnati nel percorso di mediazione di ricevere assistenza specializzata nel raggiungimento di un accordo e risolvere così in modo semplice, economico e sicuro una controversia. Tramite l’applicativo ConciliaCamera, l’Organismo di mediazione è in grado di gestire telematicamente l’intera procedura di mediazione, senza la necessità per gli utenti di recarsi allo sportello e questi ultimi, previa registrazione, potranno svolgere gli adempimenti direttamente online. La registrazione e l'utilizzo del servizio online ConciliaCamera sono completamente gratuiti (i costi della mediazione sono, invece, definiti come da Tariffario camerale).

Costi della mediazione

Le spese dovute per la mediazione sono costituite dalle spese di avvio e dall’indennità di mediazione e si possono versare in una delle seguenti modalità:

Le spese di avvio, pari ad € 40,00 + IVA (totale € 48,80) per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e pari ad € 80,00 + IVA (totale € 97,60) per le liti di valore superiore ad € 250.000,00, si versano dalla parte attivante al momento del deposito della domanda di avvio mediazione e dalla parte invitata al momento del deposito della domanda di adesione. Sono inoltre dovute le spese vive documentate (ad esempio per l’invio della raccomandata, le spese per la notifica a mezzo messo comunale, etc.). La mediazione obbligatoria è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti). In tal caso all’Organismo non è dovuta alcuna indennità.

Normative
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
Decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione
Decreto Legge 69/2013 convertito dalla Legge 98/2013
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 139
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione
Sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015
Sentenza del TAR del Lazio
Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1694/2015
Ordinanza del Consiglio di Stato
Decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione
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