Le Camere di commercio, con il supporto di Unioncamere, assicurano certezza e affidabilità delle unità, dei metodi e degli strumenti di misura utilizzati per le transazioni commercia, mediante le attività di controllo, certificazione, sorveglianza e vigilanza degli Uffici metrici, che si occupano di svolgere le procedure legislative, amministrative ed operative in materia di metrologia legale.

Attività ispettiva e servizio metrico

Dal 18 settembre 2017 è in vigore il D.M. 21 aprile 2017, n. 93, che va ad abrogare e sostituire tutti i decreti, le direttive ed i regolamenti riguardanti le modalità di esecuzione della verifica periodica, gli obblighi degli utenti metrici e le procedure di autorizzazione dei laboratori. Il Regolamento si applica ai controlli sugli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, ovvero le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
Il DM 93/2017 stabilisce che dal 19 marzo 2019 le Camere di Commercio non possono più effettuare la verifica periodica degli strumenti di misura: a partire da questa data, gli utilizzatori di strumenti di misura devono rivolgersi ai laboratori accreditati per la verifica periodica. L’elenco dei laboratori autorizzati è consultabile qui.

Compiti dell’Ufficio metrico

In virtù dell’art. 3 del D.M. N. 93/2017, l’Ufficio metrico svolge le seguenti tipologie di controlli sugli strumenti metrici in servizio:

  • controlli casuali
  • vigilanza sugli strumenti
  • controlli a richiesta in contraddittorio

In deroga all'articolo 4, comma 1, del DM n. 93/2017, le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2, almeno un Organismo di cui all'articolo 10, comma 1, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento (ex art. 1-bis).

Elenco titolari degli strumenti di misura

La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere. Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:

  • nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura
  • indirizzo presso cui lo strumento di misura é in servizio, qualora diverso dal precedente
  • codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto
  • tipo dello strumento di misura
  • marca e modello dello strumento di misura
  • numero di serie dello strumento di misura, se previsto
  • anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, nonché data di messa in servizio e di cessazione dell'utilizzo dello strumento di misura
  • caratteristiche metrologiche dello strumento
  • specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.

Le Camere di commercio utilizzano per la costituzione e la verifica dell'elenco anche i dati del registro delle imprese e quelli forniti dai comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche.

Verifiche strumenti metrici

I titolari degli strumenti metrici devono:

  • comunicare entro 30 giorni alla CCIAA la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri dati contenuti nell'elenco dei titolari. Per tale comunicazione viene di norma utilizzato un modulo rilasciato dal rivenditore/installatore dello strumento
  • mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verifica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  • curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  • conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  • curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico

Inoltre devono richiedere una nuova verifica periodica:

  • almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente
  • entro 10 giorni lavorativi da una riparazione, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico

L’elenco dei laboratori autorizzati all’esecuzione della verifica metrica è consultabile qui. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.M. 93/2017, i soggetti interessati nella misurazione possono richiedere alla Camera di commercio competente per territorio l’esecuzione di controlli in contraddittorio, per valutare l’idoneità della strumentazione in servizio e la correttezza della relativa misura, utilizzando il "modulo richiesta controllo in contraddittorio" (vedi allegati in fondo alla pagina). 

Imballaggi preconfezionati

Per imballaggio preconfezionato o più semplicemente preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato (sono,ad esempio, preimballaggi le bottiglie d'acqua, vino, olio, shampoo, le confezioni di pasta secca, di alimenti per animali, biscotti, caffè, ecc., quasi tutti i prodotti che si trovano regolarmente sugli scaffali dei supermercati) . Per come sono stati trattati dalla normativa, i preimballaggi possono essere divisi in tre gruppi:

  1. Preimballaggi CEE - liquidi alimentari
  2. Preimballaggi CEE - prodotti diversi dai liquidi alimentari
  3. Preimballaggi nazionali

Gli uffici metrici delle camere di commercio nell'ambito degli imballaggi preconfezionati svolgono attività di vigilanza sulla corretta applicazione dei decreti che li riguardano. I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. In caso di rilevate non conformità possono applicare delle sanzioni amministrative. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera ed i mezzi esistenti in azienda. Le comunicazioni dirette all'Ufficio Centrale Metrico riguardanti attività legate al settore dei preimballaggi vanno inoltrate all'ufficio metrico situato nella provincia di appartenenza.
Il produttore di preimballaggi, contemplato dalle seguenti norme: L. 19/08/1976 n. 614 (attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipiente-misura); L. 25/10/1978 n. 690 (adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati); D.P.R. 26/05/1980 n. 391 (disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.); o l'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati nei Paesi terzi, deve comunicare all'Ufficio centrale metrico tale attività almeno trenta giorni prima del suo inizio, tramite l'Ufficio metrico competente per provincia. Lo stesso deve assicurare che i preimballaggi siano conformi alle prescrizioni delle sopra citate norme ai fini della garanzia del contenuto nominale delle confezioni. Sono tenuti ad effettuare questa comunicazione tutti coloro che preconfezionano in assenza dell'acquirente merce in lotti omogenei. Nel caso di procedure di controllo statistico, il produttore deve anche comunicare il sistema di codificazione dei "lotti di produzione". In molti casi, la particolare strumentazione usata (selezionatrici ponderali, dosatrici, ecc.) richiede l'esecuzione di Collaudi di Posa in Opera o Verifiche Prime sul luogo di installazione. Sono previste anche particolari azioni di sorveglianza

Normative
Decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93
Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea
Contatti
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