Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni si tiene conto delle prescrizioni di cui all’art. 3, 4 e 5 Decreto Interministeriale il 27 gennaio 2005, n. 54, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero delle Attività produttive.

Nei casi di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale si applica una sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto, nello specifico:

  • nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell’importo dovuto (la fattispecie si applica alle imprese unità locali che si iscrivono in corso d’anno al registro delle imprese);
  • nei casi di versamento effettuato solo in parte entro il termine di scadenza ordinaria, si applica la sanzione del 10% sul diritto dovuto e non versato.
  • nei casi di versamento omesso o tardivo si applica la sanzione del 30% l’omesso pagamento e il tardivo pagamento sono considerate violazioni della stessa indole.

Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento.

Prescrizione del Diritto Annuale
Il diritto annuale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni: poiché infatti la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del Cod. Civ., il tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità.
Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica della cartella esattoriale) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo decennale di prescrizione".

Prescrizione e decadenza delle sanzioni
Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di irrogazione. Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica di preavviso di fermo) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo quinquennale di prescrizione".

Decadenza della sanzione
L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

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