Giovedì 1 Maggio 2025 - Molismart: Camera di commercio del Molise, VERSO il futuro
È stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 contenente la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi inerenti gli Fgas (DPR 16 novembre 2018, n. 146).
L’attività di vigilanza e di accertamento è esercitata dal Ministero dell’ambiente, che trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, che irroga le sanzioni amministrative.
Di seguito alcune delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni:
- La sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle scadenze o delle modalità in materia di controllo delle perdite va da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 4)
- Il mancato inserimento nella Banca Dati delle informazioni richieste entro 30 giorni dall’intervento effettuato comporta una sanzione da 5.000,00 euro a 15.000,00 (art. 6)
- l’operatore che si avvale di persone fisiche non in possesso delle idonee certificazioni necessarie per le attività su apparecchiature comportanti utilizzo di gas fluorurati è punito una una sanzione da 10.000 a 100.000 euro ( art. 7)
- le persone fisiche o le imprese che svolgono l’attività senza le idonee certificazioni o attestazioni sono punite con una sanzione tra 10.000 e 100.000 euro (art. 8)
- l’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso di idoneo certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8)
- Gli Organismi di certificazione che non rispettano i termini fissati per l’inserimento nel registro dei dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sospesi revocati, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro (art. 8)
- I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro (art. 8)
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9)
- Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art.9)
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9)
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 9)
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali e che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. (art. 9)
Per maggiori informazioni consultare il sito Ecocamere.