I gas fluorurati ad effetto serra, noti anche come F-Gas, sono sostanze chimiche artificiali utilizzate in numerosi settori ed applicazioni e la maggior parte di loro contribuisce al riscaldamento globale.
Il Registro telematico nazionale dei Gas Fluorurati, operativo dal 11 febbraio 2013, è un sistema utile a rilevare le persone, le imprese e gli organismi coinvolti nel ciclo di vita dei gas-fluorurati.
L’iscrizione al Registro non ha natura abilitante all’esercizio delle relative attività, in quanto la sua funzione è solo di pubblicità notizia. È necessaria però per ottenere i certificati e le attestazioni che comprovano competenze e conoscenze in materia.
È istituita anche una Banca dati utile:
- Ai venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
- A imprese e persone in possesso di certificato per comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
- Agli operatori per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
Dall’11 marzo 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra che sostituisce il Regolamento (UE) n. 517/2014, che prevede:
- Nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- Condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- Condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
- Limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- Norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.
Tra le numerose novità si segnalano:
- Nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
- Entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento (previsti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includono anche il finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
- Estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri, frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l’obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
- Introduzione dell’obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
- Nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas, ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;
- Dal 1° gennaio 2025: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- Dal 1° gennaio 2026: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- Dal 1° gennaio 2032: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.
Come iscriversi
Il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma.
Per iscriversi è necessario disporre di firma digitale o SPID intestato a:
- Legale rappresentante (nel caso di impresa)
- Persona che si iscrive oppure ad un soggetto terzo delegato: in questo caso è necessario allegare delega e documento di identità del delegante.
Al momento dell’iscrizione vanno versati diritti di segreteria e imposta di bollo. L'iscrizione va fatta collegandosi al sito: https://www.fgas.it/
Importi da versare
Gli importi da versare sono i seguenti:
- per iscrizione di persona fisica: diritto di segreteria di 13 euro e imposta di bollo di 16 euro;
- per iscrizione di impresa: diritto di segreteria di 21 euro e imposta di bollo di 16 euro.
Modalità di pagamento
Il pagamento può essere unico per l'imposta di bollo e il diritto di segreteria (per esempio 29 euro per l'iscrizione di una persona fisica e 37 euro per l'iscrizione di un'impresa), ma deve essere effettuato separatamente per ogni singola persona o impresa utilizzando il sistema PagoPA.
Per ulteriori informazioni consultare il portale dedicato
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