ll MUD (o comunicazione annuale al catasto dei rifiuti) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nell'anno precedente la dichiarazione.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo DPCM sulla Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n.70.

Il MUD è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti;

  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso;

  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;

  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

  • Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;

  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

Dal 2025 l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale).

Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.

Soggetti non obbligati alla presentazione della Comunicazione

Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi:

  • i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;

  • le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da: 

-        lavorazioni industriali;

-        lavorazioni artigianali;

-        fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;

-        fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi;

-        fosse settiche e retti fognarie.

  • le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);

  • le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro;

  • i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa. Questi soggetti, ai sensi dell'art. 190, comma 6, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, assolvono all'obbligo della presentazione del MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto competente;

  • i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

  • Chi, durante l'anno, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.

Le informazioni ed i relativi aggiornamenti sulle modalità di presentazione del MUD 2025 (dati 2024) saranno pubblicati nella sezione "MUD" del portale di EcoCamere.

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