I sottoprodotti sono scarti di produzione che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti, se soddisfano tutte le condizioni previste dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/2006.
Si parla di sottoprodotto, e non di rifiuto, quando:
- è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Spesso le imprese non conoscono i benefici economici ed ambientali dei sottoprodotti. La loro diffusione potrebbe incentivare la creazione di vere e proprie reti di scambio di residui di produzione, oltre che dare valore a risorse che potrebbero risultare preziose per altri contesti produttivi e incrementare l’efficienza delle imprese stesse.
Per agevolare lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, il Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, all’articolo 10, ha incaricato le Camere di Commercio di creare un elenco specifico, una piattaforma di scambio tra domanda e offerta di sottoprodotti.
Sulla piattaforma telematica www.elencosottoprodotti.it è possibile scoprire chi sono i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Il decreto stabilisce, altresì, i criteri per dimostrare che i residui di produzione possano essere qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti.
L’iscrizione è gratuita e aperta a produttori e utilizzatori, senza però costituire un obbligo. In altre parole, non essere iscritti non significa che il residuo venga automaticamente considerato un rifiuto, mentre l’iscrizione non garantisce che un residuo sia qualificato come sottoprodotto. La qualificazione dipende esclusivamente dalla verifica dei requisiti previsti dall’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006.
Il sito www.elencosottoprodotti.it permette di consultare l’elenco per territorio, tipologia di utente (produttore o utilizzatore) e ciclo produttivo, offrendo trasparenza e facilità di accesso alle informazioni.
Come iscriversi
Le imprese possono iscriversi online con firma digitale, indicando:
- Gli impianti da registrare.
- quella delle province dove sono ubicati gli impianti.
- La qualifica (produttore o riutilizzatore).
- I dettagli dei sottoprodotti, tra cui:
- L’attività produttiva (codice ATECO).
- Il nome commerciale del sottoprodotto.
- Una descrizione dettagliata.
Le iscrizioni all’elenco vanno presentate alle Camere di commercio dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore generale o speciale; la Camera di commercio competente è quella delle province dove sono ubicati gli impianti.
Vidimazione delle schede tecniche
Se un’impresa vuole utilizzare le schede tecniche come prova per qualificare i sottoprodotti, queste devono essere vidimate presso la Camera di Commercio competente, seguendo le modalità previste per i registri di carico e scarico (articolo 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152).
Ciò significa che la vidimazione delle schede comporta il pagamento del diritto di segreteria previsto per i registri di carico e scarico.
Per richiedere la vidimazione delle schede tecniche, è necessario compilare un’apposita distinta. Questa può essere presentata agli sportelli camerali anche da un incaricato dell’impresa e deve essere firmata dal presentatore.
Le schede, che possono essere a modulo continuo o stampate su carta formato A4, devono essere corredate da un frontespizio conforme a un fac-simile specifico e devono includere, su ogni pagina, le seguenti informazioni obbligatorie:
- Denominazione e codice fiscale dell’impresa.
- Dicitura: Scheda Tecnica di cui all’art. 5, comma 6, Decreto Min. Amb. n. 264/2016.
- Indirizzo dell’impianto di produzione.
- Autorizzazione, ente rilasciante e data di rilascio dell’autorizzazione.
- Numerazione progressiva organizzata in blocchi di pagine.
Inoltre, se il retro della pagina non viene utilizzato, deve essere barrato per evitare qualsiasi fraintendimento.
Seguendo queste indicazioni, la vidimazione delle schede risulterà conforme alle normative vigenti.
Per assistenza
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@elencosottoprodotti.it oppure a assistenza@elencosottoprodotti.it