Nuove iscrizioni
Con nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 9347 del 16 gennaio 2026 sono stati definiti gli importi del diritto annuale per l'anno 2026.
Con Decreto del 17 marzo 2026, entrato in vigore il 28 aprile 2026, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2026-2028 destinato al finanziamento di progetti strategici per la competitività delle imprese, come previsto dall'art. 18 c. 10 della L. n. 580/93 e successive modifiche.
Nella tabella di seguito sono riportati gli importi dovuti dalle imprese e dagli altri soggetti di nuova iscrizione che contengono la maggiorazione del 20%.
| Soggetti iscritti nel Registro Imprese e nel REA | Sede | Unità Locale |
| Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 52,80* (diritto da versare, arrotondato all'unità di euro, 53,00 euro) | € 10,56* (diritto da versare, arrotondato all'unità di euro, 11,00 euro cad.) |
| Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (anche se annotate in sezione speciale) | € 120,00 | € 24,00 |
| Società semplici agricole (se iscritte nella prevista sezione speciale del Registro Imprese) | € 60,00 | € 12,00 |
| Per tutti gli altri soggetti che si iscrivono nel Registro Imprese: società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, GEIE, Aziende Speciali, società semplici (non agricole), società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs.96/2001, ecc.. | € 120,00 | € 24,00 |
| Unità locali e Sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero | € 66,00 | |
| Soggetti iscritti solo nel REA (N.B. il diritto non è dovuto per le iscrizioni di eventuali unità locali) | € 18,00 | |
| [*] L'importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi. | ||
Collegandosi al sito Dirittoannuale si può procedere a calcolare agevolmente l’esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma pagoPA, realizzata dall’Agenzia per l’Italia digitale.
Come si paga
Per le imprese e le unità locali già esistenti all'1/01/2026 il diritto annuale dovrà essere versato con la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero il 30/06/2026.
Per il 2026 la scadenza ordinaria è il 30 giugno (salvo diversa scadenza per deroghe) con possibilità di versare entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
Per nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti in corso d’anno il versamento del diritto annuale può avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (cassa automatica con la pratica ComUnica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24.
Le imprese che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione e nei 30gg. successivi, non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale, possono sanare la violazione, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (art. 6 Decreto 27/01/2005 n. 54).
Le imprese che hanno eseguito il pagamento del diritto annuale prima della data di entrata in vigore del 28/04/2026, cioè senza la maggiorazione del 20%, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato, senza applicazione di alcuna sanzione, entro il secondo acconto delle imposte dirette (art. 17 comma 3, lettera b, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435).
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno (D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).