Il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le imprese iscritte od annotate nel Registro delle Imprese.
Soggetti tenuti al pagamento
Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) sono tenuti al pagamento del diritto annuale previsto dall'art. 18 della legge 580/1993.
Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) è ubicata la sede dell'impresa individuale o della società, associazione o fondazione; nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali.
Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede dovranno pagare un diritto a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.
Allo stesso modo, le imprese con sede legale all'estero dovranno pagare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di appartenenza.
Le associazioni, fondazioni, e in generale i soggetti iscritti solo al R.E.A., non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali, le società di persone e di capitali, i consorzi, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, i soggetti iscritti al R.E.A.
I suddetti soggetti sono tenuti al pagamento del diritto annuale se e in quanto:
- risultino iscritti nel Registro delle Imprese o nel R.E.A. al primo gennaio dell'anno di riferimento;
- si siano iscritti nel Registro delle Imprese o nel R.E.A. nel corso dell'anno di riferimento.
Il diritto annuale è dovuto per anno solare, ciò significa che l'impresa (o soggetto R.E.A.) che si è cancellata nel corso dell'anno è comunque tenuta a pagare l'intero importo, senza possibilità di frazionamento dello stesso in relazione ai mesi in cui è stata effettivamente iscritta.
Soggetti non tenuti al pagamento
Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 (pubblicato sulla G.U. del 02.10.2001):
- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31/12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- le imprese individuali cessate entro il 31/12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
- le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
- le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-septiesdecies dall'1.1.2004) entro il 31/12 dell'anno precedente.
Casi particolari:
- È da notare che le cause di esonero sono solo quelle tassativamente indicate nell'articolo 4 del D.M. 359/2001 elencate precedentemente.
- Quindi lo stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività, non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto annuale. Lo stesso vale per le imprese in concordato preventivo. Per il caso di amministrazione straordinaria, la circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 546959 del 2004 ha stabilito che in tale caso il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.
- Imprenditori individuali deceduti : la circolare MAP 3520/C (articolo 9) stabilisce che l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.
- Eventi eccezionali: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.
- START-UP INNOVATIVE: si tratta di imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. I soggetti che possiedono tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179 del 18.10.2012 (convertito in L. 221 del 17.12.2012), e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. citato). La stessa agevolazione spetta agli incubatori certificati di start-up, iscritti nella medesima sezione speciale. Per informazioni vai a questo sito.
- A differenza delle start-up innovative, le PMI INNOVATIVE sono tenute al versamento del diritto annuale. Il D.L. 24.01.2015 n. 3 convertito in L. 24.03.2015 n. 33 ha previsto un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up ma non l'esenzione dal diritto annuale. Per la differenza fra start-up innovative e PMI innovative si veda questo sito.
Esazione alla scadenza ordinaria e nuove iscrizioni
Il diritto annuale dovuto con l'esazione alla scadenza ordinaria (ovvero, per imprese, unità locali e soggetti R.E.A. preesistenti all'1/1) deve essere versato, in unica soluzione, utilizzando il modello F24. È possibile pagare anche con i servizi online di pagoPA.
Il diritto annuale di nuova iscrizione (per le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti in corso d'anno) può essere versato anche utilizzando ComUnica, ovvero mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda stessa. Se non è stato pagato contestualmente alla presentazione della pratica, dovrà essere versato nei 30 giorni successivi con modello F24; trascorsi i 30 giorni, si dovrà procedere (sempre utilizzando il modello F24).
Come versare il diritto annuale di prima iscrizione
Nel caso di presentazione al Registro Imprese di una pratica "ComUnica" per l'iscrizione di una nuova impresa, oppure di una nuova unità locale di impresa preesistente, il contribuente è tenuto a versare il diritto annuale. Nella nuova modulistica online si dovrà indicare la scelta fra tre opzioni:
- Addebito contestuale alla pratica: in tal caso è necessario che i fondi depositati sul conto prepagato siano sufficienti. Se viene indicato un importo errato rispetto a quello dovuto, verrà rettificato dalla Camera (sempre se i fondi sono sufficienti) e verrà inviata una PEC con l'indicazione dell'avvenuta modifica del diritto annuale addebitato;
- Pagamento tramite F24: l'impresa in tal caso sarà tenuta a effettuare il versamento entro 30 giorni, utilizzando le stesse modalità e codici - descritti di seguito - previsti per l'esazione a scadenza ordinaria;
- Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica: per tutte le pratiche Registro Imprese che non costituiscono iscrizione di nuova impresa o nuova unità locale, e anche in caso di trasferimento di sede da altra provincia.
Come versare il diritto annuale tramite modello F24
Le imprese iscritte nell’anno in corso che non avessero versato il diritto annuale al momento della protocollazione della domanda dovranno provvedere entro 30 giorni con modello F24; lo stesso per i nuovi soggetti REA e per le aperture di nuove unità locali.
Ai sensi del D.L. 223 del 4.7.2006 (convertito in legge n. 248 del 4.8.2006) i soggetti iscritti al Registro Imprese o nel R.E.A., quali titolari di partita IVA, dovranno effettuare il versamento con F24 utilizzando una delle modalità telematiche previste (Entratel, home banking ecc.).
Il modello andrà compilato con il codice fiscale (non la partita IVA) dell'impresa o soggetto R.E.A. Gli importi a titolo di diritto annuale andranno indicati nella "Sezione IMU e altri tributi locali". Per il versamento del diritto annuale 2017 si compilerà una riga per ogni CCIAA in cui l'impresa ha sede e/o unità locali, utilizzando come codice Ente la relativa sigla automobilistica, (per esempio, PO per la Camera di Commercio di Prato) come di seguito indicato:
È possibile effettuare il versamento in compensazione, ovvero sfruttare per il pagamento del diritto annuale dei crediti che l'impresa ha per altri tributi e/o contributi.
Se il modello F24 è con utilizzo di crediti in compensazione, si potranno utilizzare unicamente i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel ecc.); in caso contrario il pagamento potrà essere effettuato anche tramite i servizi di Internet banking del proprio istituto di credito (art. 11, comma 2, D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89).
Come versare il diritto annuale online con "pagoPA"
È stato predisposto un sito unico nazionale per il calcolo e (in alternativa al modello F24) il versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio.Per effettuare il conteggio si dovrà:
- inserire il codice fiscale dell'impresa; il sistema verificherà che questa disponga di una casella PEC valida (salvo i soggetti non obbligati alla PEC);
- inserire una eventuale seconda mail non certificata, e il dato del fatturato per tutte le imprese che non pagano in misura fissa (società, consorzi, ecc.);
- nella schermata dei risultati del calcolo, usare gli appositi pulsanti se si vuole ricevere via mail i dettagli dei conteggi e/o se si vuole effettuare il pagamento direttamente online;
- dopo aver fatto click su "Paga online", si dovrà scegliere il servizio di pagamento fra le varie banche disponibili, di regola con carta di credito; alcune banche consentono anche l'addebito diretto in conto per i propri correntisti.
Scadenza ordinaria per il versamento
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato
- entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito per il versamento senza 0,40% ( di regola, il 30 giugno)
- entro i 30 giorni successivi per il versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%) ( di regola, il 30 luglio).
Scadenza per le iscrizioni in corso d'anno
Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nell’anno in corso pagano al momento del deposito della domanda (tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato); altrimenti dovranno provvedere al versamento con modello F24 nei trenta giorni successivi.
Si ricorda che tutti i soggetti iscritti per trasferimento di sede da altra provincia non devono versare al momento dell'iscrizione, ma dovranno provvedere al versamento, alla scadenza ordinaria, alla Camera in cui erano iscritti all'1/1 (oppure, se trasferiti durante il primo anno di vita, avranno già pagato al momento dell'iscrizione all'altra Camera).
Società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare
Nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero (articolo 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni):
- per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 (solo nel caso di esercizio che non si chiuda al 31/12) coincide con quello del giorno di chiusura dell'esercizio cui il versamento si riferisce (mentre, se l'esercizio è solare, si versa indicando l'anno successivo):
1º esempio: esercizio chiuso il 31/12/2016; versamento del diritto 2017 entro il 30/06/2017.
2º esempio: esercizio chiuso il 30/04/2017, versamento del diritto 2017 entro il 31/10/2017.
3º esempio: esercizio chiuso il 30/09/2017, versamento del diritto 2017 entro il 31/03/2018. (31/3 sabato, 1/4 Pasqua quindi 3/4)
Nei tre casi proposti, si suppone che il bilancio sia stato approvato nei 4 mesi. Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell'esercizio, le scadenze rimangono invariate; se il bilancio è approvato - in base a proroga prevista nello statuto - in 6 mesi, le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 31/07/2017, 30/11/2017, 30/04/2018.
È sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).
Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa , si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno (n) . Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.
Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.
Soggetti tenuti al pagamento
Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) sono tenuti al pagamento del diritto annuale previsto dall'art. 18 della legge 580/1993.
Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) è ubicata la sede dell'impresa individuale o della società, associazione o fondazione; nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali.
Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede dovranno pagare un diritto a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.
Allo stesso modo, le imprese con sede legale all'estero dovranno pagare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di appartenenza.
Le associazioni, fondazioni, e in generale i soggetti iscritti solo al R.E.A., non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali, le società di persone e di capitali, i consorzi, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, i soggetti iscritti al R.E.A.
I suddetti soggetti sono tenuti al pagamento del diritto annuale se e in quanto:
- risultino iscritti nel Registro delle Imprese o nel R.E.A. al primo gennaio dell'anno di riferimento;
- si siano iscritti nel Registro delle Imprese o nel R.E.A. nel corso dell'anno di riferimento.
Il diritto annuale è dovuto per anno solare, ciò significa che l'impresa (o soggetto R.E.A.) che si è cancellata nel corso dell'anno è comunque tenuta a pagare l'intero importo, senza possibilità di frazionamento dello stesso in relazione ai mesi in cui è stata effettivamente iscritta.
Soggetti non tenuti al pagamento
Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 (pubblicato sulla G.U. del 02.10.2001):
- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31/12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- le imprese individuali cessate entro il 31/12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
- le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
- le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-septiesdecies dall'1.1.2004) entro il 31/12 dell'anno precedente.
Casi particolari:
- È da notare che le cause di esonero sono solo quelle tassativamente indicate nell'articolo 4 del D.M. 359/2001 elencate precedentemente.
- Quindi lo stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività, non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto annuale. Lo stesso vale per le imprese in concordato preventivo. Per il caso di amministrazione straordinaria, la circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 546959 del 2004 ha stabilito che in tale caso il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.
- Imprenditori individuali deceduti : la circolare MAP 3520/C (articolo 9) stabilisce che l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.
- Eventi eccezionali: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.
- START-UP INNOVATIVE: si tratta di imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. I soggetti che possiedono tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179 del 18.10.2012 (convertito in L. 221 del 17.12.2012), e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. citato). La stessa agevolazione spetta agli incubatori certificati di start-up, iscritti nella medesima sezione speciale. Per informazioni vai a questo sito.
- A differenza delle start-up innovative, le PMI INNOVATIVE sono tenute al versamento del diritto annuale. Il D.L. 24.01.2015 n. 3 convertito in L. 24.03.2015 n. 33 ha previsto un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up ma non l'esenzione dal diritto annuale. Per la differenza fra start-up innovative e PMI innovative si veda questo sito.
Esazione alla scadenza ordinaria e nuove iscrizioni
Il diritto annuale dovuto con l'esazione alla scadenza ordinaria (ovvero, per imprese, unità locali e soggetti R.E.A. preesistenti all'1/1) deve essere versato, in unica soluzione, utilizzando il modello F24. È possibile pagare anche con i servizi online di pagoPA.
Il diritto annuale di nuova iscrizione (per le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti in corso d'anno) può essere versato anche utilizzando ComUnica, ovvero mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda stessa. Se non è stato pagato contestualmente alla presentazione della pratica, dovrà essere versato nei 30 giorni successivi con modello F24; trascorsi i 30 giorni, si dovrà procedere (sempre utilizzando il modello F24).
Come versare il diritto annuale di prima iscrizione
Nel caso di presentazione al Registro Imprese di una pratica "ComUnica" per l'iscrizione di una nuova impresa, oppure di una nuova unità locale di impresa preesistente, il contribuente è tenuto a versare il diritto annuale. Nella nuova modulistica online si dovrà indicare la scelta fra tre opzioni:
- Addebito contestuale alla pratica: in tal caso è necessario che i fondi depositati sul conto prepagato siano sufficienti. Se viene indicato un importo errato rispetto a quello dovuto, verrà rettificato dalla Camera (sempre se i fondi sono sufficienti) e verrà inviata una PEC con l'indicazione dell'avvenuta modifica del diritto annuale addebitato;
- Pagamento tramite F24: l'impresa in tal caso sarà tenuta a effettuare il versamento entro 30 giorni, utilizzando le stesse modalità e codici - descritti di seguito - previsti per l'esazione a scadenza ordinaria;
- Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica: per tutte le pratiche Registro Imprese che non costituiscono iscrizione di nuova impresa o nuova unità locale, e anche in caso di trasferimento di sede da altra provincia.
Come versare il diritto annuale tramite modello F24
Le imprese iscritte nell’anno in corso che non avessero versato il diritto annuale al momento della protocollazione della domanda dovranno provvedere entro 30 giorni con modello F24; lo stesso per i nuovi soggetti REA e per le aperture di nuove unità locali.
Ai sensi del D.L. 223 del 4.7.2006 (convertito in legge n. 248 del 4.8.2006) i soggetti iscritti al Registro Imprese o nel R.E.A., quali titolari di partita IVA, dovranno effettuare il versamento con F24 utilizzando una delle modalità telematiche previste (Entratel, home banking ecc.).
Il modello andrà compilato con il codice fiscale (non la partita IVA) dell'impresa o soggetto R.E.A. Gli importi a titolo di diritto annuale andranno indicati nella "Sezione IMU e altri tributi locali". Per il versamento del diritto annuale 2017 si compilerà una riga per ogni CCIAA in cui l'impresa ha sede e/o unità locali, utilizzando come codice Ente la relativa sigla automobilistica, (per esempio, PO per la Camera di Commercio di Prato) come di seguito indicato:
Codice Ente/Codice comune | Codice tributo | Rateazione | Anno di riferimento | Importi a debito | Importi a credito |
(sigla provincia) | 3850 | (non compilare) | Ad esempio 2017 | Scrivere qui l'importo | (non compilare) |
Se il modello F24 è con utilizzo di crediti in compensazione, si potranno utilizzare unicamente i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel ecc.); in caso contrario il pagamento potrà essere effettuato anche tramite i servizi di Internet banking del proprio istituto di credito (art. 11, comma 2, D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89).
Come versare il diritto annuale online con "pagoPA"
È stato predisposto un sito unico nazionale per il calcolo e (in alternativa al modello F24) il versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio.Per effettuare il conteggio si dovrà:
- inserire il codice fiscale dell'impresa; il sistema verificherà che questa disponga di una casella PEC valida (salvo i soggetti non obbligati alla PEC);
- inserire una eventuale seconda mail non certificata, e il dato del fatturato per tutte le imprese che non pagano in misura fissa (società, consorzi, ecc.);
- nella schermata dei risultati del calcolo, usare gli appositi pulsanti se si vuole ricevere via mail i dettagli dei conteggi e/o se si vuole effettuare il pagamento direttamente online;
- dopo aver fatto click su "Paga online", si dovrà scegliere il servizio di pagamento fra le varie banche disponibili, di regola con carta di credito; alcune banche consentono anche l'addebito diretto in conto per i propri correntisti.
Scadenza ordinaria per il versamento
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato
- entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito per il versamento senza 0,40% ( di regola, il 30 giugno)
- entro i 30 giorni successivi per il versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%) ( di regola, il 30 luglio).
Scadenza per le iscrizioni in corso d'anno
Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nell’anno in corso pagano al momento del deposito della domanda (tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato); altrimenti dovranno provvedere al versamento con modello F24 nei trenta giorni successivi.
Si ricorda che tutti i soggetti iscritti per trasferimento di sede da altra provincia non devono versare al momento dell'iscrizione, ma dovranno provvedere al versamento, alla scadenza ordinaria, alla Camera in cui erano iscritti all'1/1 (oppure, se trasferiti durante il primo anno di vita, avranno già pagato al momento dell'iscrizione all'altra Camera).
Società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare
Nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero (articolo 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni):
- per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 (solo nel caso di esercizio che non si chiuda al 31/12) coincide con quello del giorno di chiusura dell'esercizio cui il versamento si riferisce (mentre, se l'esercizio è solare, si versa indicando l'anno successivo):
1º esempio: esercizio chiuso il 31/12/2016; versamento del diritto 2017 entro il 30/06/2017.
2º esempio: esercizio chiuso il 30/04/2017, versamento del diritto 2017 entro il 31/10/2017.
3º esempio: esercizio chiuso il 30/09/2017, versamento del diritto 2017 entro il 31/03/2018. (31/3 sabato, 1/4 Pasqua quindi 3/4)
Nei tre casi proposti, si suppone che il bilancio sia stato approvato nei 4 mesi. Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell'esercizio, le scadenze rimangono invariate; se il bilancio è approvato - in base a proroga prevista nello statuto - in 6 mesi, le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 31/07/2017, 30/11/2017, 30/04/2018.
È sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).
Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa , si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno (n) . Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.
Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.