Le attività di facchinaggio sono disciplinate dal DM 30/06/2003 n.221 e comprendono quelle attività, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, relative alla movimentazione delle merci e dei prodotti, comprensive delle attività preliminari e complementari. Nella fattispecie:
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari;
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art. 21 della legge 84/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Le attività di facchinaggio, secondo la formulazione originaria dell'art. 17 della legge 57 del 05/03/2001 erano assoggettate al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 31/01/2007 n. 7 convertito nella legge 02/04/2007 n. 40 e del D.Lgs 06/08/2012 n. 147 sono stati soppressi i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Requisiti attività di facchinaggio
L'esercizio delle attività di facchinaggio è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità:
- assenza di sentenza di condanna penale o di procedimenti per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo non sia intervenuta la riabilitazione
- assenza di condanna per particolari reati (ad esempio ricettazione, riciclaggio, usura oppure reati di stampo mafioso)
- mancata comminazione di pena accessoria relativa all’interdizione all’esercizio di attività o di interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro.
I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:
- dal titolare/institore (per le imprese individuali)
- tutti i soci (per le SNC)
- i soci accomandatari (per le SAS e SAPA)
- tutti gli amministratori (per ogni altro tipo di società comprese le cooperative)
- dal preposto alla gestione tecnica
N.B. Le attività di facchinaggio, secondo la formulazione originaria dell'art. 17 della legge 57 del 05/03/2001, erano assoggettate al possesso di requisiti di capacità Economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 31/01/2007 n. 7 convertito nella legge 02/04/2007 n. 40 e del D.Lgs 06/08/2012 n. 147 sono stati soppressi i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Modelli e costi
Dal 1 giugno 2022 la SCIA relativa all’attività di impresa di facchinaggio deve essere inviata contestualmente alla Comunicazione Unica. In questo modo il plico digitale, composto della SCIA destinata al SUAP e della domanda/denuncia alla Camera di Commercio, viene inviato contestualmente all’Ufficio del Registro Imprese che provvede, in modo automatico e nel pieno rispetto della normativa, all’inoltro al SUAP competente per territorio. I modelli da utilizzare e i costi previsti per le pratiche possono essere consultati sulle pagine dedicate del Sari Molise (https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/molise).