L’agente di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate. Il rappresentante di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a concludere contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.

Dal 12 maggio 2012 chi intende svolgere l’attività di agente o rappresentante di commercio non è più tenuto ad iscriversi al ruolo perché soppresso dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2011. È tenuto invece a presentare unitamente alla richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, così come modificato dalla Legge 30/07/2010 n. 122. La data di inizio dell’attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA. L’Ufficio, verificato il possesso dei requisiti, iscriverà l’attività nel Registro Imprese.
Come chiarisce la circolare ministeriale n. 3648/C del 10 gennaio 2012 il decreto ha portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, pertanto tutte le norme regolatrici non risultano modificate se non per gli adattamenti da ruolo a Registro delle imprese/REA. Quindi nulla è innovato in materia di requisiti professionali e morali, ai sensi L. 204/1985.

Requisiti professionali

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

  • ragioniere
  • perito commerciale
  • perito sezione commercio estero
  • perito aziendale e corrispondente in lingue estere
  • diploma istituti tecnici per il turismo
  • analista contabile
  • segretario d´amministrazione
  • operatore commerciale
  • operatore turistico

Oppure

Diploma di laurea ad indirizzo commerciale

  • scienze politiche
  • scienze economiche marittime e statistiche
  • economia e commercio
  • giurisprudenza, sociologia
  • scienze economiche
  • scienze economiche bancarie
  • economia politica
  • economia aziendale
  • scienze bancarie e assicurative

Oppure

Esperienza lavorativa di un biennio di attività nell'ultimo quinquennio come dipendenti qualificati con mansioni di gestione e organizzazione delle vendite con adeguato inquadramento nei livelli del contratto collettivo di lavoro applicati. La sussistenza del requisito professionale sarà quindi principalmente valutata in base alla documentazione attestante le mansioni svolte

Oppure

Coadiutore di titolare di attività di vendita adibito a mansioni commerciali per un biennio nell'ultimo quinquennio regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti

Oppure

Attività di commercio come lavoratore autonomo, per almeno due anni nell´ultimo quinquennio, o attività artigiana di produzione e relativa vendita (comprovabile con fatture)

Oppure

Titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, per almeno due anni negli ultimi cinque, avente attività di vendita con mansioni di organizzazione e direzione delle vendite

Oppure

Avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale riconosciuto dalla Regione.

Normative
Decreto ministeriale del 26 ottobre 2011
Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore
LEGGE 21 settembre 2018, n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
LEGGE 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
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