Obbligo di presentazione del MUD per i trasportatori iscritti in 4-bis
I soggetti che trasportano rifiuti iscritti nella sottocategoria 4 – bis sono tenuti alla presentazione della Comunicazione Rifiuti: la normativa infatti non prevede alcuna esclusione per tali soggetti che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
In particolare, la direttiva comunitaria quadro in materia di rifiuti (art. 26 della direttiva 2008/98/CE), analogamente alla previgente disciplina (art. 12 dir. 91/156/CEE), prevede che debbano essere iscritte in un apposito elenco le imprese che effettuano attività di trasporto di rifiuti, a titolo professionale.
Si ricorda che trasportano rifiuti a titolo professionale non solo le imprese che ne fanno la principale ed esclusiva attività, ma anche le imprese che trasportano rifiuti come attività ordinaria e regolare, anche autoprodotti. Sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 giugno 2005, causa C-270/03.
Deve presentare il MUD l’impresa che non ha prodotto rifiuti, né conferito quelli in giacenza dell’anno precedente, non ha trasportato né gestito rifiuti?
No, non deve presentare il MUD
Quali soggetti produttori di rifiuti sono tenuti dalla presentazione della Comunicazione Rifiuti?
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati dalla normativa seguente:
Chi può presentare la comunicazione semplificata
I soli soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
La comunicazione rifiuti semplificata non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all'estero.
Quale produttore di rifiuti pericolosi è esentato dall’obbligo di presentare del MUD?
Ai sensi dell'articolo 190 comma 6 ( come modificato dal D.Lgs. 116/2020 ) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici Ateco 96.02.01, 96.02.02,96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice Eer 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:
Quali soggetti produttori di rifiuti NON pericolosi sono esclusi dall’obbligo di presentazione della Comunicazione rifiuti?
Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione enti ed imprese che:
1) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi (lettere c), d) e g) e artigianali e da attività di gestione di acque e rifiuti.
Rientrano in questa classificazione imprese ed enti che svolgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
3) producono rifiuti non pericolosi derivanti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie e hanno fino a 10 dipendenti ( art. 184 c3 lett.g del D.Lgs. 152/2006).
Un impianto che riceve e gestisce rifiuti urbani deve compilare la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione?
La Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti che effettuano la raccolta di rifiuti urbani. L'impianto che gestisce i rifiuti urbani che riceve da soggetti terzi (pubblici o privati) non dovrà compilare la Comunicazione Rifiuti Urbani ma provvederà a comunicare il quantitativo di rifiuti urbani gestiti attraverso la compilazione della Comunicazione Rifiuti.
I soggetti che hanno i requisiti per presentare la comunicazione semplificata devono usare necessariamente tale modalità?
No, per i produttori di rifiuti la presentazione della Comunicazione Rifiuti Semplificata o della Comunicazione Rifiuti è una libera scelta.
Quindi un soggetto produttore di non più di sette rifiuti, prodotti nell’unità locale, che utilizza per ogni rifiuto prodotto non più di tre trasportatori e non più di tre destinatari può liberamente scegliere se presentare la Comunicazione rifiuti semplificata o la Comunicazione Rifiuti telematica.
E’ possibile compilare manualmente la Comunicazione Rifiuti semplificata?
No, la comunicazione manuale non è ammessa, occorre compilare la dichiarazione da questo sito.
Come trasmettere il MUD Semplificato?
1. Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it
2. Stampare la comunicazione rifiuti semplificata e firmarla con firma autografa
3. Scansionare il documento cartaceo e ottenere un file in formato pdf che dovrà contenere:
4. Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it(link sends e-mail) il file in formato pdf ottenuto.
Quante comunicazioni possono essere contenute in una trasmissione via PEC?
Ogni mail trasmessa via PEC può contenere una sola comunicazione MUD e deve riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante
Quali sono le sanzioni previste per la Comunicazione Rifiuti?
L’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che: “1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Quali sono le sanzioni riferite al MUD per i Comuni o Consorzi di Comuni o Comunità Montane?
L'art 258 comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che: "I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro".
I soggetti che trasportano rifiuti iscritti nella sottocategoria 4 – bis sono tenuti alla presentazione della Comunicazione Rifiuti: la normativa infatti non prevede alcuna esclusione per tali soggetti che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
In particolare, la direttiva comunitaria quadro in materia di rifiuti (art. 26 della direttiva 2008/98/CE), analogamente alla previgente disciplina (art. 12 dir. 91/156/CEE), prevede che debbano essere iscritte in un apposito elenco le imprese che effettuano attività di trasporto di rifiuti, a titolo professionale.
Si ricorda che trasportano rifiuti a titolo professionale non solo le imprese che ne fanno la principale ed esclusiva attività, ma anche le imprese che trasportano rifiuti come attività ordinaria e regolare, anche autoprodotti. Sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 giugno 2005, causa C-270/03.
Deve presentare il MUD l’impresa che non ha prodotto rifiuti, né conferito quelli in giacenza dell’anno precedente, non ha trasportato né gestito rifiuti?
No, non deve presentare il MUD
Quali soggetti produttori di rifiuti sono tenuti dalla presentazione della Comunicazione Rifiuti?
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati dalla normativa seguente:
- dall'articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116;
- dall'articolo 4, comma 6, del D.lgs. 24/06/2003, n. 182.
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi con alcune eccezioni*;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
Chi può presentare la comunicazione semplificata
I soli soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
- i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;
- conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
La comunicazione rifiuti semplificata non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all'estero.
Quale produttore di rifiuti pericolosi è esentato dall’obbligo di presentare del MUD?
Ai sensi dell'articolo 190 comma 6 ( come modificato dal D.Lgs. 116/2020 ) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici Ateco 96.02.01, 96.02.02,96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice Eer 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:
- con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
- con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.
Quali soggetti produttori di rifiuti NON pericolosi sono esclusi dall’obbligo di presentazione della Comunicazione rifiuti?
Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione enti ed imprese che:
1) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi (lettere c), d) e g) e artigianali e da attività di gestione di acque e rifiuti.
Rientrano in questa classificazione imprese ed enti che svolgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- attività agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione.
- attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari,
- attività commerciali quali: Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all'ingrosso, farmacie,
- attività di demolizione e costruzione quali imprese di costruzioni
- attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche, ospedali, aziende sanitarie
- enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.
3) producono rifiuti non pericolosi derivanti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie e hanno fino a 10 dipendenti ( art. 184 c3 lett.g del D.Lgs. 152/2006).
Un impianto che riceve e gestisce rifiuti urbani deve compilare la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione?
La Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti che effettuano la raccolta di rifiuti urbani. L'impianto che gestisce i rifiuti urbani che riceve da soggetti terzi (pubblici o privati) non dovrà compilare la Comunicazione Rifiuti Urbani ma provvederà a comunicare il quantitativo di rifiuti urbani gestiti attraverso la compilazione della Comunicazione Rifiuti.
I soggetti che hanno i requisiti per presentare la comunicazione semplificata devono usare necessariamente tale modalità?
No, per i produttori di rifiuti la presentazione della Comunicazione Rifiuti Semplificata o della Comunicazione Rifiuti è una libera scelta.
Quindi un soggetto produttore di non più di sette rifiuti, prodotti nell’unità locale, che utilizza per ogni rifiuto prodotto non più di tre trasportatori e non più di tre destinatari può liberamente scegliere se presentare la Comunicazione rifiuti semplificata o la Comunicazione Rifiuti telematica.
E’ possibile compilare manualmente la Comunicazione Rifiuti semplificata?
No, la comunicazione manuale non è ammessa, occorre compilare la dichiarazione da questo sito.
Come trasmettere il MUD Semplificato?
1. Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it
2. Stampare la comunicazione rifiuti semplificata e firmarla con firma autografa
3. Scansionare il documento cartaceo e ottenere un file in formato pdf che dovrà contenere:
- La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante,
- La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente,
- La copia del documento di identità del sottoscrittore.
4. Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it(link sends e-mail) il file in formato pdf ottenuto.
Quante comunicazioni possono essere contenute in una trasmissione via PEC?
Ogni mail trasmessa via PEC può contenere una sola comunicazione MUD e deve riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante
Quali sono le sanzioni previste per la Comunicazione Rifiuti?
L’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che: “1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Quali sono le sanzioni riferite al MUD per i Comuni o Consorzi di Comuni o Comunità Montane?
L'art 258 comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che: "I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro".