È stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 contenente la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi inerenti gli Fgas (DPR 16 novembre 2018, n. 146).
L’attività di vigilanza e di accertamento è esercitata dal Ministero dell’ambiente, che trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, che irroga le sanzioni amministrative.
Di seguito alcune delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni. Questo il link per il testo integrale del Decreto.
- La sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle scadenze o delle modalità in materia di controllo delle perdite va da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 4)
- Il mancato inserimento nella Banca Dati delle informazioni richieste entro 30 giorni dall’intervento effettuato comporta una sanzione da 5.000,00 euro a 15.000,00 (art. 6)
- l’operatore che si avvale di persone fisiche non in possesso delle idonee certificazioni necessarie per le attività su apparecchiature comportanti utilizzo di gas fluorurati è punito una una sanzione da 10.000 a 100.000 euro ( art. 7)
- le persone fisiche o le imprese che svolgono l’attività senza le idonee certificazioni o attestazioni sono punite con una sanzione tra 10.000 e 100.000 euro (art. 8)
- l’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso di idoneo certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8)
- Gli Organismi di certificazione che non rispettano i termini fissati per l’inserimento nel registro dei dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sospesi revocati, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro (art. 8)
- I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro (art. 8)
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9)
- Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art.9)
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9)
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 9)
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali e che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. (art. 9)
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Di seguito alcune delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni. Questo il link per il testo integrale del Decreto.
- La sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle scadenze o delle modalità in materia di controllo delle perdite va da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 4)
- Il mancato inserimento nella Banca Dati delle informazioni richieste entro 30 giorni dall’intervento effettuato comporta una sanzione da 5.000,00 euro a 15.000,00 (art. 6)
- l’operatore che si avvale di persone fisiche non in possesso delle idonee certificazioni necessarie per le attività su apparecchiature comportanti utilizzo di gas fluorurati è punito una una sanzione da 10.000 a 100.000 euro ( art. 7)
- le persone fisiche o le imprese che svolgono l’attività senza le idonee certificazioni o attestazioni sono punite con una sanzione tra 10.000 e 100.000 euro (art. 8)
- l’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso di idoneo certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8)
- Gli Organismi di certificazione che non rispettano i termini fissati per l’inserimento nel registro dei dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sospesi revocati, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro (art. 8)
- I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro (art. 8)
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9)
- Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art.9)
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9)
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 9)
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali e che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. (art. 9)
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