Si tratta di una forma di tutela diversa dai marchi e brevetti, che fa riferimento al concetto di diritto d'autore.
Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e al cinema.
La normativa attribuisce al titolare dell'opera i diritti cosiddetti morali a tutela della personalità dell'autore (diritto alla paternità, integrità e pubblicazione dell'opera) e diritti di utilizzazione economica (riproduzione, esecuzione, diffusione e distribuzione dell'opera). Questi ultimi durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.
Nel caso specifico, il programma per computer, più comunemente conosciuto con il termine di software, e le banche di dati che, per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una "creazione intellettuale dell'autore", sono considerate un'opera dell'ingegno e, quindi protette dalla normativa sul diritto d'autore (Legge n. 633 del 22 Aprile 1941 (in formato pdf 280 kB), al pari di opere letterarie, musica, eccetera.
Per facilitare la comprensione della tutela del software, abbiamo pensato di suddividere il discorso per punti, con lo strumento delle domande più frequenti presentate degli utenti. Questo, per una maggiore comprensione e informazioni più dettagliate possibili.
Le domande più frequenti:
1. Cos'è un brevetto software?
È un brevetto applicato a una "invenzione realizzata per mezzo di un elaboratore"
2. Come proteggere il brevetto software?
Il diritto d'autore è lo strumento di tutela del brevetto software. Esso sorge per il solo fatto che l'opera è stata creata e/o pubblicata e protegge quindi un'opera dell'ingegno nella sua forma espressiva.
Il suo deposito presso un ente preposto (ad esempio la SIAE) influenza solo il modo in cui il diritto d'autore può essere fatto valere, ma non la sostanza (legge n. 633/1941).
3. Quando un software è brevettabile?
Nel caso in cui il software, inteso come nuova soluzione tecnica, è in grado di risolvere in maniera inventiva (cioè in maniera non ovvia rispetto allo stato dell'Arte) un problema tecnico (Art. 52 della Convenzione di Monaco).
Esempio: non è brevettabile, per esempio, un programma che elabora delle immagini. È invece brevettabile un nuovo algoritmo che elabora in maniera nuova e inventiva le immagini provenienti da un telescopio, aumentando la risoluzione e la qualità delle immagini del telescopio stesso.
4. Quali sono le caratteristiche di un software brevettabile?
La legge sul diritto di autore protegge i "programmi sorgente", intesi come il linguaggio in cui sono scritti i programmi, cioè il listato e i "programmi oggetto" intesi come la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina.
La tutela è estesa ai lavori preparatori, includendosi in essi le carte di flusso, che rappresentano "le idee ed i principi che stanno alla loro base". La tutela si estende anche alla "forma espressiva" che si riferisce all'interfaccia considerata dal punto di vista dell'utilità e della tecnica informatica.
Sono protetti dalla legge i software con carattere creativo, inteso come carattere di originalità rispetto ai software preesistenti.
5. Quali sono i diritti dell'autore del software?
All'autore del software, cioè persona fisica che lo ha creato o, nel caso di più di uno, i coautori dell'opera, spettano i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica, che durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. (Legge n. 633 del 22 Aprile 1941 (in formato pdf 280 kB).
I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell'autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. I principali diritti morali sono il diritto alla paternità dell'opera, il diritto all'integrità dell'opera, il diritto di pubblicazione.
I diritti di utilizzazione economica dell'opera permettono invece all'autore di autorizzare o meno l'utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici. Questi sono il diritto di riproduzione, di diffusione, di distribuzione, di elaborazione, di esecuzione e di rappresentazione pubblica dell'opera.
6. Cos'è il Registro pubblico per il software?
È un Registro pubblico istituito e affidato alla SIAE con il Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 518 e in funzione presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della S.I.A.E. (http://www.siae.it/; sede di Milano: via Arco, 3, Tel. 02 864961, Fax 02 8900578, e-mail: direzione.milano@siae.it).
In questo registro possono essere registrati i software pubblicati che hanno carattere creativo, dotati cioè di originalità rispetto ai programmi preesistenti. Va detto, però, che il Registro non costituisce una "anagrafe" completa dei programmi pubblicati. Ci sono, quindi, programmi protetti che non sono depositati e programmi depositati che potrebbero non godere della tutela prevista dalla legge.
Chiunque può consultare il Registro e ottenere estratti e copie autentiche degli atti.
7. Come registro il software?
Il prerequisito per la registrazione è l'utilizzo o la donazione dell'autore all'interno della struttura per cui è stato creato.
La sua registrazione è facoltativa, utilizzata cioè solo da chi ha interesse, e onerosa ed è possibile presso il Pubblico Registro per il software, attivo presso la Direzione Generale della S.I.A.E.
La richiesta può essere presentata da chiunque ha interesse, accompagnata dal deposito di un disco ottico (CD-ROM), che contiene il programma per elaboratore.
La S.I.A.E. inserisce nel Registro i dati dichiarati e conserva nei suoi archivi, dopo l'apposizione di un numero progressivo e della data, gli esemplari dei programmi (con le indicazioni per identificarli), fornendo al richiedente un idoneo attestato di registrazione.
La registrazione rende pubblica l'esistenza del software e la titolarità dei diritti sullo stesso programma ed evidenzia i possibili passaggi traslativi del programma stesso. Gli autori che sono indicati nel Registro sono reputati, fino a prova contraria, autori delle opere a loro attribuite.
Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e al cinema.
La normativa attribuisce al titolare dell'opera i diritti cosiddetti morali a tutela della personalità dell'autore (diritto alla paternità, integrità e pubblicazione dell'opera) e diritti di utilizzazione economica (riproduzione, esecuzione, diffusione e distribuzione dell'opera). Questi ultimi durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.
Nel caso specifico, il programma per computer, più comunemente conosciuto con il termine di software, e le banche di dati che, per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una "creazione intellettuale dell'autore", sono considerate un'opera dell'ingegno e, quindi protette dalla normativa sul diritto d'autore (Legge n. 633 del 22 Aprile 1941 (in formato pdf 280 kB), al pari di opere letterarie, musica, eccetera.
Per facilitare la comprensione della tutela del software, abbiamo pensato di suddividere il discorso per punti, con lo strumento delle domande più frequenti presentate degli utenti. Questo, per una maggiore comprensione e informazioni più dettagliate possibili.
Le domande più frequenti:
1. Cos'è un brevetto software?
È un brevetto applicato a una "invenzione realizzata per mezzo di un elaboratore"
2. Come proteggere il brevetto software?
Il diritto d'autore è lo strumento di tutela del brevetto software. Esso sorge per il solo fatto che l'opera è stata creata e/o pubblicata e protegge quindi un'opera dell'ingegno nella sua forma espressiva.
Il suo deposito presso un ente preposto (ad esempio la SIAE) influenza solo il modo in cui il diritto d'autore può essere fatto valere, ma non la sostanza (legge n. 633/1941).
3. Quando un software è brevettabile?
Nel caso in cui il software, inteso come nuova soluzione tecnica, è in grado di risolvere in maniera inventiva (cioè in maniera non ovvia rispetto allo stato dell'Arte) un problema tecnico (Art. 52 della Convenzione di Monaco).
Esempio: non è brevettabile, per esempio, un programma che elabora delle immagini. È invece brevettabile un nuovo algoritmo che elabora in maniera nuova e inventiva le immagini provenienti da un telescopio, aumentando la risoluzione e la qualità delle immagini del telescopio stesso.
4. Quali sono le caratteristiche di un software brevettabile?
La legge sul diritto di autore protegge i "programmi sorgente", intesi come il linguaggio in cui sono scritti i programmi, cioè il listato e i "programmi oggetto" intesi come la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina.
La tutela è estesa ai lavori preparatori, includendosi in essi le carte di flusso, che rappresentano "le idee ed i principi che stanno alla loro base". La tutela si estende anche alla "forma espressiva" che si riferisce all'interfaccia considerata dal punto di vista dell'utilità e della tecnica informatica.
Sono protetti dalla legge i software con carattere creativo, inteso come carattere di originalità rispetto ai software preesistenti.
5. Quali sono i diritti dell'autore del software?
All'autore del software, cioè persona fisica che lo ha creato o, nel caso di più di uno, i coautori dell'opera, spettano i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica, che durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. (Legge n. 633 del 22 Aprile 1941 (in formato pdf 280 kB).
I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell'autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. I principali diritti morali sono il diritto alla paternità dell'opera, il diritto all'integrità dell'opera, il diritto di pubblicazione.
I diritti di utilizzazione economica dell'opera permettono invece all'autore di autorizzare o meno l'utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici. Questi sono il diritto di riproduzione, di diffusione, di distribuzione, di elaborazione, di esecuzione e di rappresentazione pubblica dell'opera.
6. Cos'è il Registro pubblico per il software?
È un Registro pubblico istituito e affidato alla SIAE con il Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 518 e in funzione presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della S.I.A.E. (http://www.siae.it/; sede di Milano: via Arco, 3, Tel. 02 864961, Fax 02 8900578, e-mail: direzione.milano@siae.it).
In questo registro possono essere registrati i software pubblicati che hanno carattere creativo, dotati cioè di originalità rispetto ai programmi preesistenti. Va detto, però, che il Registro non costituisce una "anagrafe" completa dei programmi pubblicati. Ci sono, quindi, programmi protetti che non sono depositati e programmi depositati che potrebbero non godere della tutela prevista dalla legge.
Chiunque può consultare il Registro e ottenere estratti e copie autentiche degli atti.
7. Come registro il software?
Il prerequisito per la registrazione è l'utilizzo o la donazione dell'autore all'interno della struttura per cui è stato creato.
La sua registrazione è facoltativa, utilizzata cioè solo da chi ha interesse, e onerosa ed è possibile presso il Pubblico Registro per il software, attivo presso la Direzione Generale della S.I.A.E.
La richiesta può essere presentata da chiunque ha interesse, accompagnata dal deposito di un disco ottico (CD-ROM), che contiene il programma per elaboratore.
La S.I.A.E. inserisce nel Registro i dati dichiarati e conserva nei suoi archivi, dopo l'apposizione di un numero progressivo e della data, gli esemplari dei programmi (con le indicazioni per identificarli), fornendo al richiedente un idoneo attestato di registrazione.
La registrazione rende pubblica l'esistenza del software e la titolarità dei diritti sullo stesso programma ed evidenzia i possibili passaggi traslativi del programma stesso. Gli autori che sono indicati nel Registro sono reputati, fino a prova contraria, autori delle opere a loro attribuite.