Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2010 e poi, dal 20 settembre 2013, con le modifiche operate dal Decreto di attuazione della legge 69/2013, la mediazione è obbligatoria nei casi di controversia in materia di:
condominio; diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.); divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari
Il procedimento di mediazione si conclude entro tre mesi dalla data di deposito della domanda.
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17, commi 2 e 3, del D.lgs. 28/2010).
Tra i benefici, anche i vantaggi economici: il credito d’imposta è uno di questi.L’art. 20 del Decreto Legislativo 28 del 4 Marzo 2010 stabilisce che alle parti che provvedono al versamento delle indennità previste venga riconosciuto un credito di imposta che sarà commisurato all’indennità pagata per un importo fino a 500 euro in caso di successo della mediazione. Tale credito sarà ridotto della metà (quindi fino a un massimo di 250 euro) in caso di insuccesso.
Per poter usufruire del credito d’imposta le parti (sia quella istante, sia quella invitata) devono indicare, nei modelli da presentare per la procedura di mediazione, esclusivamente i propri dati per la fatturazione delle spese versate. Non risulta utile, invece, per il godimento del beneficio, che le fatture siano intestate agli studi legali che assistono le parti.
La misura del credito spettante viene determinata entro il 30 Aprile di ogni anno a partire dal 2011 con specifico Decreto del Ministero della Giustizia. Lo stesso Ministero provvederà ad inviare l’elenco dei beneficiari all’Agenzia delle Entrate e a comunicare a ogni soggetto interessato l’esatto importo del credito cui ha diritto.
Incontro e possibili esiti della mediazione
In caso di mediazione obbligatoria, le parti, durante tutto il procedimento, devono farsi assistere obbligatoriamente da un avvocato. All’incontro di mediazione possono essere presenti al massimo 3 mediatori tirocinanti.
Possibili esiti
Mancata partecipazione della parte invitata o della parte attivante all’incontro (sono dovute le spese di avvio)
Dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio successivo. Inoltre, in caso di mediazione obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento, senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
La parte attivante e la parte invitata partecipano all’incontro
Il mediatore, durante il primo incontro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e verifica la loro volontà a proseguire con la mediazione:
1. Mancanza di volontà delle parti a proseguire (sono dovute le sole spese di avvio)
2. Volontà delle parti a proseguire (sono dovute le spese di mediazione)
- Accordo raggiunto
Se la mediazione porta alla composizione amichevole della controversia, il mediatore redige un verbale di accordo. Se il testo dell’accordo allegato al verbale viene sottoscritto, non solo dalle parti, ma anche dagli avvocati, l’accordo stesso diviene immediatamente titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso contrario, resta, tuttavia, la possibilità di ottenere l’efficacia esecutiva con la richiesta, di una delle parti, di omologa al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo di mediazione.
- Accordo raggiunto, solo dopo la proposta del mediatore
Il mediatore, se le parti non trovano l’accordo e ne fanno concorde richiesta, formula una proposta conciliativa e la comunica, tramite la Segreteria, per iscritto ai contendenti. Entro 7 giorni le parti fanno pervenire alla Segreteria la propria risposta (in caso di mancata risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata). Se le parti accettano la proposta, il mediatore redige un verbale, il cui accordo può essere omologato con gli effetti descritti nel punto precedente.
- Mancato accordo, neppure dopo la proposta del mediatore
Il mediatore, se le parti non trovano l’accordo e ne fanno concorde richiesta, formula una proposta conciliativa e la comunica, tramite la Segreteria, per iscritto ai contendenti. Entro 7 giorni le parti fanno pervenire alla Segreteria la propria risposta (in caso di mancata risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata). Se la proposta viene rifiutata e in un giudizio successivo la sentenza coincide interamente con la proposta del mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte che ha rifiutato, anche se vittoriosa, e condanna la stessa al rimborso di quelle sostenute dalla controparte e al versamento di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Ciò riguarda anche le spese di mediazione. Se, invece, la sentenza non corrisponde interamente alla proposta, il giudice può escludere la ripetizione delle spese di mediazione sostenute dalla parte vincitrice.
condominio; diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.); divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari
Il procedimento di mediazione si conclude entro tre mesi dalla data di deposito della domanda.
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17, commi 2 e 3, del D.lgs. 28/2010).
Tra i benefici, anche i vantaggi economici: il credito d’imposta è uno di questi.L’art. 20 del Decreto Legislativo 28 del 4 Marzo 2010 stabilisce che alle parti che provvedono al versamento delle indennità previste venga riconosciuto un credito di imposta che sarà commisurato all’indennità pagata per un importo fino a 500 euro in caso di successo della mediazione. Tale credito sarà ridotto della metà (quindi fino a un massimo di 250 euro) in caso di insuccesso.
Per poter usufruire del credito d’imposta le parti (sia quella istante, sia quella invitata) devono indicare, nei modelli da presentare per la procedura di mediazione, esclusivamente i propri dati per la fatturazione delle spese versate. Non risulta utile, invece, per il godimento del beneficio, che le fatture siano intestate agli studi legali che assistono le parti.
La misura del credito spettante viene determinata entro il 30 Aprile di ogni anno a partire dal 2011 con specifico Decreto del Ministero della Giustizia. Lo stesso Ministero provvederà ad inviare l’elenco dei beneficiari all’Agenzia delle Entrate e a comunicare a ogni soggetto interessato l’esatto importo del credito cui ha diritto.
Incontro e possibili esiti della mediazione
In caso di mediazione obbligatoria, le parti, durante tutto il procedimento, devono farsi assistere obbligatoriamente da un avvocato. All’incontro di mediazione possono essere presenti al massimo 3 mediatori tirocinanti.
Possibili esiti
Mancata partecipazione della parte invitata o della parte attivante all’incontro (sono dovute le spese di avvio)
Dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio successivo. Inoltre, in caso di mediazione obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento, senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
La parte attivante e la parte invitata partecipano all’incontro
Il mediatore, durante il primo incontro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e verifica la loro volontà a proseguire con la mediazione:
1. Mancanza di volontà delle parti a proseguire (sono dovute le sole spese di avvio)
2. Volontà delle parti a proseguire (sono dovute le spese di mediazione)
- Accordo raggiunto
Se la mediazione porta alla composizione amichevole della controversia, il mediatore redige un verbale di accordo. Se il testo dell’accordo allegato al verbale viene sottoscritto, non solo dalle parti, ma anche dagli avvocati, l’accordo stesso diviene immediatamente titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso contrario, resta, tuttavia, la possibilità di ottenere l’efficacia esecutiva con la richiesta, di una delle parti, di omologa al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo di mediazione.
- Accordo raggiunto, solo dopo la proposta del mediatore
Il mediatore, se le parti non trovano l’accordo e ne fanno concorde richiesta, formula una proposta conciliativa e la comunica, tramite la Segreteria, per iscritto ai contendenti. Entro 7 giorni le parti fanno pervenire alla Segreteria la propria risposta (in caso di mancata risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata). Se le parti accettano la proposta, il mediatore redige un verbale, il cui accordo può essere omologato con gli effetti descritti nel punto precedente.
- Mancato accordo, neppure dopo la proposta del mediatore
Il mediatore, se le parti non trovano l’accordo e ne fanno concorde richiesta, formula una proposta conciliativa e la comunica, tramite la Segreteria, per iscritto ai contendenti. Entro 7 giorni le parti fanno pervenire alla Segreteria la propria risposta (in caso di mancata risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata). Se la proposta viene rifiutata e in un giudizio successivo la sentenza coincide interamente con la proposta del mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte che ha rifiutato, anche se vittoriosa, e condanna la stessa al rimborso di quelle sostenute dalla controparte e al versamento di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Ciò riguarda anche le spese di mediazione. Se, invece, la sentenza non corrisponde interamente alla proposta, il giudice può escludere la ripetizione delle spese di mediazione sostenute dalla parte vincitrice.