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Banca Dati Fgas

 

Banca Dati Fgas

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati vendite gas fluorurati e apparecchiature contenenti gas fluorurati non ermeticamente sigillate.
Il D.P.R. N. 146/2018 si pone l’obiettivo di:

  • disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
  • disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.
 

A partire dal 25 luglio 2019 le imprese che vendono gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono agli utilizzatori finali, devono comunicare alla Banca Dati FGas i dati relativi alle vendite. I soggetti che svolgono tali attività devono, preliminarmente, iscriversi al Registro, per poter comunicare di dati delle vendite.

A chi è utile la Banca Dati gas fluorurati?

  • Ai venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS https://www.fgas.it);
  • A imprese e persone in possesso di certificato per comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
  • Agli operatori per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

Per approfondimenti

 Il D.P.R. 146/2018 prevede che, dal 25 settembre 2019 le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona certificata, comunichino per via telematica alla Banca dati FGAS (entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento) le informazioni previste dall'articolo 16 del D.P.R..

Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti FGAS.
I soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi devono richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l'accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va effettuata trasmettendo una richiesta abilitazioni, via telematica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato.
Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato.
Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni relative agli interventi: una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali per l'accesso.
Queste persone possono essere interne all'impresa/ente (p.es. personale amministrativo) o esterni ad essa (p.es. professionista o associazione di categoria).

Sul sito della Banca Dati è disponibile il manuale.

FAQ e altre informazioni sono disponibili sul sito Ecocamereed sempre dal medesimo sito è possibile trasmettere i propri quesiti