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FAQ Albo Gestori Ambientali

 

FAQ Albo Gestori Ambientali

In caso di trasferimento della sede dell’impresa da una Regione (dove si è iscritta) ad un’altra (dove occorre iscriversi) occorre presentare una nuova istanza?
Il Comitato nazionale ha ritenuto che la notizia del trasferimento territoriale deve essere fornita dal soggetto interessato tramite PEC alla Sezione regionale nel cui territorio di competenza la sede è trasferita.
 
Per la raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da Terzi in quali categorie occorre iscriversi?
Si devono iscrivere con la procedura Ordinaria le ditte che svolgono a titolo professionale il trasporto dei rifiuti per conto di terzi. I mezzi per i quali la ditta chiede l’autorizzazione dovranno essere immatricolati per “uso di terzi”. Le ditte dovranno essere in possesso dell’iscrizione all’Albo provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, tenuto presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa.
In base alla provenienza e alla tipologia del rifiuto trasportato, ci sono diverse categorie di iscrizione.
Categoria 1 - Raccolta e Trasporto di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi;
Categoria 4 - Raccolta e Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
Categoria 5 - Raccolta e Trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
 
Cosa devono fare le imprese che intendono trasportare rifiuti prodotti da terzi?
Le imprese che intendono svolgere l'attività di trasportatore su strada di merci, e quindi anche di rifiuti, con veicoli o complessi di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, sono tenute a presentare all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio, sia la domanda di iscrizione all'Albo provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi sia quella di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci (c.d. R.E.N.).
La semplice iscrizione all'Albo non consente, però, alle imprese - salvo quelle ammesse ad operare solo con veicoli di massa fino a 1,5 tonnellate - di esercitare l'attività di trasporto su strada di cose per conto terzi;
per esercitare la predetta attività di trasporto su strada di cose per conto terzi, hanno, quindi, l'onere di richiedere al medesimo Ufficio della Motorizzazione Civile, che ha proceduto alla loro iscrizione a tale Albo, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione dimostrando ad esso il possesso anche dell'ulteriore requisito dello stabilimento ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009.
 
Cosa devono fare le imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalla propria attività (es. attività di demolizione, manutenzione, …)?
I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti ed i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, sono iscritti nella categoria 2 bis dell’Albo, a seguito della presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente e non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie.
È necessario, pertanto, che le operazioni di trasporto “costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”: trattasi di imprese che, pur non esercitando l’attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti.
In assenza di questo requisito le imprese che intendono trasportare i rifiuti decadenti dalla propria attività dovranno ricorrere, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti trasportati, alle procedure ordinarie o semplificate di iscrizione.
A tale tipologia di soggetti è ormai indiscusso appartengano anche le imprese che svolgono attività di manutenzione, ad esito della quale sono prodotti rifiuti che vengono dalle stesse trasportati verso il recupero o lo smaltimento, o verso appositi centri di raccolta (secondo i limiti del D.M. 8 aprile 2008).
Le Ditte non devono presentare alcuna garanzia finanziaria, ma devono fornire le seguenti informazioni:
La ragione sociale, la sede legale e l’attività, principale o secondaria, svolta dall’azienda;
La targa dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
Le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti e che si intendono trasportare, i codici CER (Allegato D, parte quarta D.lgs. n. 152 D.lgs. 3 Aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni).
L’ Albo, in funzione dell’attività svolta dall’azienda, decide quali codici rifiuti (CER) autorizzare.
 
Cosa devo fare per iscrivermi all’Albo gestori ambientali?
Le domande di iscrizione/variazione/cancellazione devono essere presentate esclusivamente tramite modalità telematica.
La ditta deve essere abilitata a Telemaco (abilitazione che può essere richiesta on-line dal sito di Infocamere http://telemaco.infocamere.it, oppure rivolgendosi alla Camera di Commercio presso la quale l'impresa è iscritta) e deve essere in possesso di un dispositivo di firma digitale dotato di certificato di sottoscrizione e di autenticazione. I dispositivi di firma digitale possono essere richiesti presso le Camere di Commercio. La ditta deve inoltre avere una connessione veloce (ADSL) e scanner per la scansione e l'invio telematico della documentazione da allegare alla pratica telematica.
Una volta ricevuta la richiesta telematica, l'Albo Gestori Ambientali invierà, tramite email, la ricevuta di protocollazione dell'istanza.
Per accedere al servizio online consultare il sito https://www.albonazionalegestoriambientali.it/ nelle due sezioni dedicate alle aziende o agli studi di consulenza.
 
Cosa deve verificare il produttore iniziale di rifiuti che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto?
Deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente iscritto all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto e autorizzato per l’attività di recupero o smaltimento.
La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la corresponsabilità in attività illecita (art. 188 del D.Lgs.152/2006).