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Tachigrafi

 

Tachigrafi

Tachigrafi digitali
In virtù dei Regolamenti CE 2135/98 e CE 1360/02, i tachigrafi digitali sono destinati a sostituire progressivamente i vecchi cronotachigrafi analogici.
Pertanto, tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci con massa complessiva superiore a 3,5 t e quelli adibiti al trasporto di più di 9 persone, compreso il conducente, dovranno essere dotati del nuovo tachigrafo digitale.
 Il Ministero delle Attività Produttive non rilascia più autorizzazioni per il montaggio e la riparazione di cronotachigrafi analogici dal 26 maggio 2005, data di entrata in vigore del Decreto 11 marzo 2005, come ulteriormente chiarito dalla Circolare Ministeriale 5 luglio 2005, numero 1/2005/DGAMTC.

Introduzione del tachigrafo digitale - conseguenze per le officine già autorizzate
In base al Decreto Ministeriale 11 marzo 2005 nonché alla Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 05 luglio 2005, numero 1, a partire dal 5 agosto 2005 i cronotachigrafi analogici montati fino alla stessa data non possono più essere sostituiti con altri apparecchi analogici. Sono esentati da questa disposizione i veicoli immatricolati fino al 1 gennaio 1996 ed adibiti al trasporto su strada di merci (veicoli con portata fino a 12 t) e di passeggeri (veicoli con numero di posti a sedere compreso il conducente fino a 10 t), se la trasmissione dei segnali all'apparecchio è esclusivamente di tipo meccanico.

Tachigrafi digitali “intelligenti”
Dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli di nuova immatricolazione, per cui è previsto l’obbligo del tachigrafo, devono essere dotati del nuovo Tachigrafo “intelligente”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 165/2014 che ne ha disposto l'introduzione e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e ss.mm.ii. che ne ha definito le caratteristiche tecnologiche.
A partire dalla stessa data possono essere rilasciate solo Carte Tachigrafiche “intelligenti” (nuova generazione).
Numerose e innovative funzionalità vengono introdotte con i nuovi dispositivi, prima fra tutte la funzione di controllo da remoto, che renderà possibile per le autorità di controllo l'esame dei dati anche con veicolo in movimento; le aziende potranno ottimizzare la gestione delle flotte e per i conducenti sarà più semplice monitorare i propri tempi di guida e riposo.
Va evidenziato che la nuova generazione di tachigrafi sarà obbligatoria soltanto per i veicoli di nuova immatricolazione e continueranno, dunque, a coesistere mezzi muniti di ogni diversa generazione di dispositivi: dall'analogico, al digitale fino all'ultima versione dell'intelligente.

Cosa cambia per i conducenti
Con i nuovi strumenti i controlli su strada saranno effettuati anche in modalità wireless con veicolo in movimento, ma i dati trasmessi non conterranno informazioni personali dei conducenti. Questa nuova funzione ha lo scopo di selezionare nei controlli stradali i veicoli che non viaggiano nel rispetto delle norme esistenti, consentendo di programmare controlli mirati. Tuttavia, non sono previste sanzioni sulla base dei dati acquisiti da remoto.

Nuove Carte Tachigrafiche intelligenti
Per operare con il Tachigrafo intelligente saranno rilasciate carte di nuova generazione con caratteristiche tecnologiche diverse dalla generazione precedente.
Esse saranno, tuttavia, compatibili con tutte le generazioni di tachigrafo attualmente in uso. Allo stesso modo le carte di generazione precedente saranno interoperabili con i tachigrafi intelligenti e non necessitano di essere sostituite fino a scadenza.
Fanno eccezione le sole carte officina che per operare sui tachigrafi intelligenti dovranno essere di nuova generazione.
I Centri tecnici che intenderanno operare sui "tachigrafi intelligenti" dovranno richiedere l'estensione dell'autorizzazione che include la prima richiesta della nuova carta officina.

Centri tecnici – Novità normative
Il 21 aprile 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 94 il  Decreto 23 febbraio 2023  sulle "Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361".
Il provvedimento, emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è entrato in vigore il 6 maggio 2023 ed ha abrogato le norme relative alle condizioni e alle modalità per la concessione dell'autorizzazione ad effettuare interventi e controlli periodici sui cronotachigrafi CEE (DM 24.5.1979) e sui tachigrafi digitali e intelligenti (DM 10.08.2007)
La norma interessa tutte le officine operanti sui tachigrafi analogici ed i centri tecnici operanti sui tachigrafi digitali e intelligenti, per entrambi i quali è previsto un periodo transitorio fino al 2024 per adeguarsi ai nuovi requisiti.
L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali possono essere eseguiti esclusivamente dai Centri tecnici preventivamente autorizzati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le domande vanno presentate presso l’Ufficio Metrico della Camera di Commercio di competenza per la predisposizione dell'istruttoria ed il successivo inoltro ad Unioncamere per l’aggiornamento della banca dati dei Centri tecnici ed al  Ministero per il  rilascio dell'autorizzazione dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal Decreto 23 maggio 2023, assegnando al Centro tecnico un codice identificativo (vedi  moduli allegati).

Il suddetto decreto ha previsto la seguente distinzione tra:
  1. Centri tecnici che eseguono la sola di prima installazione di tachigrafi nei nuovi veicoli e loro attivazione del tachigrafo digitale durante il processo di fabbricazione dei veicoli (soggetti previsti dall’art. 4 commi a, b, del D.M. 23/02/2023);
  2. Centri tecnici che eseguono le operazioni di montaggio, attivazione, calibrazione, riparazione e sostituzione del tachigrafo digitale (soggetti previsti dall’art. 4 commi a, b, c, d del D.M. 23/02/2023).
L’autorizzazione ha durata biennale ed è rinnovabile presso la Camera di Commercio del Molise, utilizzando l’apposito modello (vedi modulistica allegata).

Diritti di segreteria (decreto interministeriale del 29 luglio 2005)
  • Euro 370,00 per la richiesta di autorizzazione per centro tecnico;
  • Euro 185,00 per il rinnovo annuale;
  • Euro 260,00 per l'estensione dell'autorizzazione.
Pagamento
  • in contanti o tramite POS presso gli sportelli della Camera di Commercio del Molise, sede di Campobasso o sede di Isernia;
  • in modalità online attraverso il sistema PagoPA
Variazione del personale tecnico
Tecnico responsabile e tecnico
Nel caso di variazioni nell'organigramma del centro tecnico si dovrà procedere alla comunicazione dei dati dei nuovi tecnici utilizzando lo specifico modulo (vedi modulistica allegata) da inviare all'Ufficio metrico della CCIAA del Molise

Variazione di dati dell'autorizzazione originaria
Nel caso di variazioni riferite alla ragione sociale o alla sede operativa dell'azienda e/o alla cessazione di rami d'azienda, si dovrà procedere alla comunicazione dei dati variati utilizzando lo specifico modulo (vedi modulistica allegata) da inviare all'Ufficio metrico della CCIAA del Molise


MODULISTICA
Modulo unico e allegati necessari per le istanze presentate dai centri tecnici:
  1. DOCUMENTI_DA_ALLEGARE_PER_ISTANZA_A_e_B_0.1.pdf
  2. DOCUMENTI_DA_ALLEGARE_PER_ISTANZA_C_0.1.pdf
  3. DOCUMENTI_DA_ALLEGARE_PER_ISTANZA_D_Estensione_CT_intelligenti_0.2.pdf
  4. DOCUMENTI_DA_ALLEGARE_PER_ISTANZA_E_Estensione_a_e_b_0.1.pdf
  5. DOCUMENTI_DA_ALLEGARE_PER_ISTANZA_F_Estensione_CEE_0.1.pdf
  6. DOCUMENTI_DA_ALLEGARE_PER_ISTANZA_G_Variazione_CT_sede_operativa_0.1.pdf
  7. DOCUMENTI_DA_ALLEGARE_PER_ISTANZA_H_Variazione_CT_0.1.pdfDO

I moduli seguenti possono essere utilizzati solo dalle imprese autorizzate prima del 6 maggio 2023: