L'entrata in vigore, dal 15 agosto, del campo aperto (D.Lgs. n. 49/2014) di applicazione, comporta una modifica della definizione di Apparecchiatura elettrica ed elettronica?
La Commissione europea nella relazione COM(2017) del 18 aprile 2017, avente ad oggetto il riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, afferma che le modifiche, apportate all’ambito di applicazione, riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE … alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva. Il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.
Quindi le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle dieci di cui all’allegato I del d. lgs. 49/2014, passano alle sei dell’allegato III.
Come cambiano le categorie di apparecchiature?
Le categorie di AEE dalle dieci di cui all'allegato I del d. lgs. 49/2014, passano alle sei dell’allegato III.
La natura di questa variazione comporta la conseguenza per cui un maggior numero di prodotti potrebbero entrare nell'ambito di applicazione del decreto.
Infatti l'allegato I in vigore sino al 15 agosto distingue le categorie per tipologie di prodotti: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici e così via sino ai distributori automatici.
Se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto, AEE ai sensi della definizione, in nessuna delle predette dieci categorie non lo considerava nel campo di applicazione del d. lgs. 49/2014.
Dal 15 agosto, invece, da questo punto di vista, la novità introdotta dall'allegato III è sostanziale perché delle sei categorie di AEE che prevede, tre sono individuate per tipologia di prodotti, come nell'allegato I, ma la 4, la 5 e la 6 fanno riferimento, rispettivamente, ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)”.
I cavi sono apparecchiature elettriche ed elettroniche?
I cavi elettrici privi di connettori per il cablaggio interno delle apparecchiature, da installare per il collegamento permanente, in particolare negli edifici, non sono AEE poiché richiedono altri elementi (i connettori) per svolgere la propria funzione di trasferimento di corrente. Infatti, il cavo “insieme di uno o più conduttori e/o fibre ottiche, con un rivestimento protettivo e possibilmente con materiale di riempimento, isolante e protettivo” non è un’apparecchiatura così come precedentemente definita, in quanto la coordinazione del complesso di elementi che la compongono non è sufficiente allo scopo di trasferimento di corrente.
Prolunghe e avvolgicavo sono apparecchiature elettriche ed elettroniche?
Per le prolunghe e gli avvolgicavo, la coordinazione degli elementi che li compongono è atta allo scopo di trasferimento di corrente; sono quindi apparecchiature, che, inoltre, dipendono, per il corretto funzionamento, dalla corrente elettrica e che hanno una funzione indipendente che viene meno con la separazione delle parti costituenti, (cavi, spine, spinotti, tamburi) o delle loro parti più piccole. Per le caratteristiche sopra esposte, le prolunghe e gli avvolgicavo non sono componenti e, dunque, rientrano nella definizione di AEE.
Per gli stessi motivi gli adattatori rientrano nella definizione di AEE.
(Fonte INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE “APERTO” DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 49/2014, Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile ed accumulatori, 8 maggio 2018)
I fusibili sono apparecchiature elettriche ed elettroniche?
Un esempio di apparecchiatura elettrica ed elettronica che non rientra nella definizione di AEE in quanto componente è il fusibile.
Infatti, il fusibile, è un’apparecchiatura che dipende per il corretto funzionamento dalla corrente elettrica trasmessa dall’apparecchiatura nella quale è assemblato ma che svolge la sua funzione primaria solo in quanto parte di essa
Gli inverter ricadono nel campo di applicazione?
Gli inverter pur essendo tipicamente un’AEE, non ricadono nel campo di applicazione quando progettati e immessi sul mercato come componente da integrare in un’altra AEE per il corretto funzionamento di quest’ultima. Pertanto, ad esempio, sono escluse dal campo di applicazione le schede inverter dei monitor LCD in quanto componenti di tali monitor, invece, sono inclusi gli inverter fotovoltaici.
(Fonte INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE “APERTO” DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 49/2014, Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile ed accumulatori, 8 maggio 2018)
I mezzi di trasporto rientrano nell'ambito di applicazione?
Sono esclusi dall’ambito di applicazione tutti i mezzi di trasporto, tranne i veicoli a due ruote elettrici non omologati. Per mezzo di trasporto si intende un veicolo che è usato per trasportare persone o cose da un punto ad un altro.
Quindi i mezzi di trasporto sono esclusi se rispettano uno dei due requisiti:
1) essere omologati. Indipendentemente dal numero di ruote i veicoli elettrici omologati ai sensi del Regolamento 168/2013 sono considerati mezzi di trasporto di persone o beni e pertanto sono esclusi.
2) non omologati con un numero di ruote diverso da 2. In questo caso si possono avere due diverse situazioni: se il veicolo elettrico ha 2 ruote, è dentro l’ambito di applicazione. Se invece il veicolo elettrico ha un numero di ruote diverso da 2, allora è escluso se è un mezzo di trasporto. Non è considerato tale se è un gioco o un’apparecchiatura per lo svago e il tempo libero. Pertanto un veicolo motorizzato a 4 ruote per gli anziani è fuori dallo scopo perché la sua funzione primaria è di trasportare persone, mentre una macchina elettrica utilizzata dai bambini è nello scopo della direttiva perché non assolve alla funzione del trasporto bensì a quella dello svago, del gioco.
Esempi
Rientrano in tale definizione, e quindi sono esclusi dal campo di applicazione, i veicoli con un numero di ruote diverso da due destinati a persone con difficoltà motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili. Non rientrano in tale definizione, invece, gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici.
Quali obblighi hanno i distributori e installatori di RAEE?
È opportuno distinguere tra due adempimenti
1. il registro aee al quale si iscrivono i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (si veda la definizione di produttore)
2. l'albo gestori ambientali (sezione RAEE) al quale si iscrivono distributori, installatori e manutentori di tali apparecchiature.
Con l'adozione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 sono state introdotte delle “modalitá semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.
In base a tale normativa sono tenuti all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento de trasporto dei RAEE domestici e professionali;
- trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali;
- installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici e professionali
Sono quindi tenuti all'iscrizione a questo albo i distributori di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali, per l'attività di raggruppamento (presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione) e trasporto presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali.
Quali sono gli obblighi dei centri di raccolta?
I centri di raccolta annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta (output).
Gli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti.
Sulla base delle informazioni acquisite in adempimento agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 i titolari degli impianti comunicano annualmente i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che viene opportunamente modificato
Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si applica alla gestione dei RAEE, solo se previsto dalla normativa specifica del SISTRI, nei limiti e con le modalità dalla stessa disciplinati.
Gli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi, entro il 12 ottobre 2014, mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ad un elenco predisposto dal Centro di coordinamento ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.
Quali autorizzazioni devono avere gli impianti di trattamento?
Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Per gli impianti autorizzati secondo procedura ordinaria, l'ispezione da parte degli organi competenti è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno.
Le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono disciplinate con apposito decreto.
Nelle more dell'adozione del decreto ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica quanto previsto per i RAEE gestiti nell'ambito delle operazioni di recupero indicate nel decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (recupero semplificato di rifiuti non pericolosi), con le tipologie n. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20.
In questo caso la comunicazione di inizio attività contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18, nonché il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'Allegato V (i riferimenti sono tutti al D.lgs. 49/2014).
La visita preventiva che svolge la provincia deve verificare anche la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati VII e VIII al D.Lgs. 49/2014 ed alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La Commissione europea nella relazione COM(2017) del 18 aprile 2017, avente ad oggetto il riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, afferma che le modifiche, apportate all’ambito di applicazione, riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE … alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva. Il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.
Quindi le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle dieci di cui all’allegato I del d. lgs. 49/2014, passano alle sei dell’allegato III.
Come cambiano le categorie di apparecchiature?
Le categorie di AEE dalle dieci di cui all'allegato I del d. lgs. 49/2014, passano alle sei dell’allegato III.
La natura di questa variazione comporta la conseguenza per cui un maggior numero di prodotti potrebbero entrare nell'ambito di applicazione del decreto.
Infatti l'allegato I in vigore sino al 15 agosto distingue le categorie per tipologie di prodotti: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici e così via sino ai distributori automatici.
Se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto, AEE ai sensi della definizione, in nessuna delle predette dieci categorie non lo considerava nel campo di applicazione del d. lgs. 49/2014.
Dal 15 agosto, invece, da questo punto di vista, la novità introdotta dall'allegato III è sostanziale perché delle sei categorie di AEE che prevede, tre sono individuate per tipologia di prodotti, come nell'allegato I, ma la 4, la 5 e la 6 fanno riferimento, rispettivamente, ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)”.
I cavi sono apparecchiature elettriche ed elettroniche?
I cavi elettrici privi di connettori per il cablaggio interno delle apparecchiature, da installare per il collegamento permanente, in particolare negli edifici, non sono AEE poiché richiedono altri elementi (i connettori) per svolgere la propria funzione di trasferimento di corrente. Infatti, il cavo “insieme di uno o più conduttori e/o fibre ottiche, con un rivestimento protettivo e possibilmente con materiale di riempimento, isolante e protettivo” non è un’apparecchiatura così come precedentemente definita, in quanto la coordinazione del complesso di elementi che la compongono non è sufficiente allo scopo di trasferimento di corrente.
Prolunghe e avvolgicavo sono apparecchiature elettriche ed elettroniche?
Per le prolunghe e gli avvolgicavo, la coordinazione degli elementi che li compongono è atta allo scopo di trasferimento di corrente; sono quindi apparecchiature, che, inoltre, dipendono, per il corretto funzionamento, dalla corrente elettrica e che hanno una funzione indipendente che viene meno con la separazione delle parti costituenti, (cavi, spine, spinotti, tamburi) o delle loro parti più piccole. Per le caratteristiche sopra esposte, le prolunghe e gli avvolgicavo non sono componenti e, dunque, rientrano nella definizione di AEE.
Per gli stessi motivi gli adattatori rientrano nella definizione di AEE.
(Fonte INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE “APERTO” DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 49/2014, Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile ed accumulatori, 8 maggio 2018)
I fusibili sono apparecchiature elettriche ed elettroniche?
Un esempio di apparecchiatura elettrica ed elettronica che non rientra nella definizione di AEE in quanto componente è il fusibile.
Infatti, il fusibile, è un’apparecchiatura che dipende per il corretto funzionamento dalla corrente elettrica trasmessa dall’apparecchiatura nella quale è assemblato ma che svolge la sua funzione primaria solo in quanto parte di essa
Gli inverter ricadono nel campo di applicazione?
Gli inverter pur essendo tipicamente un’AEE, non ricadono nel campo di applicazione quando progettati e immessi sul mercato come componente da integrare in un’altra AEE per il corretto funzionamento di quest’ultima. Pertanto, ad esempio, sono escluse dal campo di applicazione le schede inverter dei monitor LCD in quanto componenti di tali monitor, invece, sono inclusi gli inverter fotovoltaici.
(Fonte INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE “APERTO” DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 49/2014, Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile ed accumulatori, 8 maggio 2018)
I mezzi di trasporto rientrano nell'ambito di applicazione?
Sono esclusi dall’ambito di applicazione tutti i mezzi di trasporto, tranne i veicoli a due ruote elettrici non omologati. Per mezzo di trasporto si intende un veicolo che è usato per trasportare persone o cose da un punto ad un altro.
Quindi i mezzi di trasporto sono esclusi se rispettano uno dei due requisiti:
1) essere omologati. Indipendentemente dal numero di ruote i veicoli elettrici omologati ai sensi del Regolamento 168/2013 sono considerati mezzi di trasporto di persone o beni e pertanto sono esclusi.
2) non omologati con un numero di ruote diverso da 2. In questo caso si possono avere due diverse situazioni: se il veicolo elettrico ha 2 ruote, è dentro l’ambito di applicazione. Se invece il veicolo elettrico ha un numero di ruote diverso da 2, allora è escluso se è un mezzo di trasporto. Non è considerato tale se è un gioco o un’apparecchiatura per lo svago e il tempo libero. Pertanto un veicolo motorizzato a 4 ruote per gli anziani è fuori dallo scopo perché la sua funzione primaria è di trasportare persone, mentre una macchina elettrica utilizzata dai bambini è nello scopo della direttiva perché non assolve alla funzione del trasporto bensì a quella dello svago, del gioco.
Esempi
Rientrano in tale definizione, e quindi sono esclusi dal campo di applicazione, i veicoli con un numero di ruote diverso da due destinati a persone con difficoltà motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili. Non rientrano in tale definizione, invece, gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici.
Quali obblighi hanno i distributori e installatori di RAEE?
È opportuno distinguere tra due adempimenti
1. il registro aee al quale si iscrivono i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (si veda la definizione di produttore)
2. l'albo gestori ambientali (sezione RAEE) al quale si iscrivono distributori, installatori e manutentori di tali apparecchiature.
Con l'adozione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 sono state introdotte delle “modalitá semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.
In base a tale normativa sono tenuti all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento de trasporto dei RAEE domestici e professionali;
- trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali;
- installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici e professionali
Sono quindi tenuti all'iscrizione a questo albo i distributori di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali, per l'attività di raggruppamento (presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione) e trasporto presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali.
Quali sono gli obblighi dei centri di raccolta?
I centri di raccolta annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta (output).
Gli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti.
Sulla base delle informazioni acquisite in adempimento agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 i titolari degli impianti comunicano annualmente i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che viene opportunamente modificato
Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si applica alla gestione dei RAEE, solo se previsto dalla normativa specifica del SISTRI, nei limiti e con le modalità dalla stessa disciplinati.
Gli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi, entro il 12 ottobre 2014, mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ad un elenco predisposto dal Centro di coordinamento ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.
Quali autorizzazioni devono avere gli impianti di trattamento?
Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Per gli impianti autorizzati secondo procedura ordinaria, l'ispezione da parte degli organi competenti è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno.
Le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono disciplinate con apposito decreto.
Nelle more dell'adozione del decreto ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica quanto previsto per i RAEE gestiti nell'ambito delle operazioni di recupero indicate nel decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (recupero semplificato di rifiuti non pericolosi), con le tipologie n. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20.
In questo caso la comunicazione di inizio attività contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18, nonché il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'Allegato V (i riferimenti sono tutti al D.lgs. 49/2014).
La visita preventiva che svolge la provincia deve verificare anche la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati VII e VIII al D.Lgs. 49/2014 ed alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.