Quali imprese devono iscriversi al registro FGAS?
Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 146/2018, le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere iscritte al registro nazionale telematico e devono ottenere un certificato rilasciato da organismi di certificazione accreditati.
Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 146/2018, devono iscriversi al registro telematico nazionale ma non devono ottenere un certificato, le imprese che svolgono attività di
- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;
- imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;
- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.
L’iscrizione al Registro telematico delle persone e delle imprese è obbligatoria?
L’iscrizione al Registro è obbligatoria per i soggetti individuati dalla legge ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.
Persone ed imprese non possono quindi ottenere il certificato o l'attestato se non sono iscritte al Registro
L’iscrizione al Registro ha una scadenza?
1. Il D.P.R. 146/2018 stabilisce che le persone ed imprese soggette all'obbligo di certificazione devono ottenere il certificato entro 8 mesi dall'iscrizione al Registro.
2. Persone ed imprese già iscritte dovranno ottenere il certificato entro 8 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 146/2018, ovvero entro il 24 settembre 2019
3. Il mancato rispetto dei termini comporta la cancellazione dall'iscrizione al Registro telematico nazionale, previa notifica che verrà effettuata via mail all'indirizzo comunicato in sede di iscrizione.
Perché i nominativi di una persona e di un’impresa non compaiono nell’elenco pubblicato sul sito del registro FGAS?
Le imprese che svolgono le attività di cui ai Regolamenti 2067 (ex 303) e 304, per poter operare devono essere iscritte al Registro nazionale telematico delle persone ed imprese certificate e devono essere in possesso di certificato rilasciato da organismi accreditati.
Le persone che svolgono le attività di cui ai Regolamenti 2067 (ex 303), 304, 2066 (ex 304) e 306, per poter operare devono essere iscritte al Registro nazionale telematico delle persone ed imprese certificate e devono essere in possesso di certificato rilasciato da organismi accreditati.
Le persone che svolgono l'attività di cui al Regolamenti 307 per poter operare devono essere iscritte al Registro nazionale telematico delle persone ed imprese certificate e devono essere in possesso di attestato rilasciato da organismi accreditati.
Nella sezione C del Registro telematico, consultabile dal sito www.fgas.it, sono presenti i nominativi di persone ed imprese iscritte al registro ed in possesso di certificato rilasciato da organismo di certificazione accreditato.
Nella sezione D del Registro telematico, consultabile dal sito www.fgas.it, sono presenti i nominativi di persone iscritte al registro ed in possesso di attestato rilasciato da organismo di certificazione accreditato.
Se il nominativo dell'impresa o della persona non compaiono le motivazioni possono essere diverse:
4. persone ed imprese, pur essendo iscritti al Registro, non hanno ottenuto il certificato.
5. persone ed imprese hanno ottenuto il certificato ma esso è scaduto o sospeso oppure l'organismo di certificazione non ha comunicato l'avvenuto rilascio del certificato stesso.
6. persone ed imprese, pur essendo iscritte al Registro, non sono tenute ad ottenere la certificazione e quindi sono inserite nella Sezione B delle persone fisiche e delle imprese non soggette ad obbligo di certificazione.
7. persone ed imprese non sono iscritte al Registro ma hanno chiesto il riconoscimento di un certificato rilasciato in altro stato membro e sono inserite nella Sezione F del Registro.
Cos’è la Banca dati FGAS?
La Banca dati, istituita dal DPR 146/2018, raccoglie e conserva informazioni su vendite di gas fluorurati (e di talune apparecchiature che li contengono) e su attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature.
Quali sono i soggetti interessati?
* Imprese che vendono agli utilizzatori finali F-gas (e apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono) devono iscriversi al Registro nazionale e comunicare i dati di vendita
* Imprese e persone certificate per lo svolgimento delle attività devono comunicare le informazioni relative agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento.
Quali sono i gasi di cui si deve comunicare la vendita?
Sono:
- gli idrofluorocarburi, o «HFC», le sostanze elencate nella sezione 1 dell’allegato I al Regolamento 517/2014 o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze
- i perfluorocarburi, o «PFC», le sostanze elencate nella sezione 2 dell’allegato I al Regolamento 517/2014 o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze
- l'esafluoruro di zolfo o «SF6», la sostanza elencata nella sezione 3 dell’allegato I al Regolamento 517/2014 o le miscele che contengono tale sostanza
- altri gas a effetto serra contenenti fluoro elencati nell’allegato I al Regolamento 517/2014
- miscele (un fluido composto da due o più sostanze di cui almeno una sia una sostanza elencata nell’allegato I) contenenti una qualsiasi di tali sostanze
Cosa sono le apparecchiature ermeticamente sigillate?
Sono apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga. L'indicazione che si tratti di un'apparecchiatura ermeticamente sigillata è riportata sull'etichetta dell'apparecchiatura.
Cosa devo fare per iscrivermi alla Banca Dati Venditori?
L'iscrizione viene effettuata tramite il portale https://bancadati.fgas.it, scegliendo la voce VENDITORI. L'accesso deve essere effettuato mediante dispositivo con firma digitale dotata di certificato di autenticazione o con SPID intestati ad una persona che, da Registro Imprese, risulta persona d'impresa (quindi è riportata sulla visura del Registro Imprese).
Cosa indicare nella sezione relativa alla persona?
In questo riquadro l’utente deve indicare quali persone intende abilitare ad inserire le comunicazioni.
Solo le persone indicate disporranno delle credenziali per accedere alle funzioni di comunicazione delle informazioni di vendita.
Premere Aggiungi Personale per inserire o modificare il personale che potrà operare per ogni punto vendita.
La persona d’impresa che presenta la pratica sarà automaticamente abilitata ad operare su tutti i punti vendita.
Inserire, per ogni persona, il codice fiscale, nome e cognome e indirizzo di posta elettronica della persona che potrà essere interna all’impresa ma anche esterna (centro servizi, associazione di categoria ecc).
* Scegliendo consultazione la persona viene abilitata a consultare i dati relativi all’unità locale ma non inserirli: questo può essere utile per operatori che svolgono solo una funzione di controllo ma non di registrazione.
* Scegliendo inserimento la persona è abilitata ad inserire i dati di vendita relativi all’unità ma non a trasmetterli: questo ad esempio è il caso in cui l’inserimento avviene presso ogni punto vendita ma la trasmissione viene effettuata centralmente da un unico soggetto.
* La persona abilitata alla funzione comunicazione potrà trasmettere i dati di vendita alla Banca Dati.
* La persona abilitata alla funzione storno potrà stornare le informazioni contenute in vendite già comunicate.
Una persona può essere abilitata ad una o più attività o a tutte le attività.
Occorre indicare tutti i punti vendita?
Devono essere indicati i punti vendita che vendono gas fluorurati o apparecchiature che li contengono e per i quali verrà effettuata la trasmissione dei dati.
Quali sono le sanzioni per la mancata iscrizione nella Banca Dati dei Venditori FGAS?
Non sono al momento previste sanzioni per la mancata iscrizione dei venditori al registro.
Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 146/2018, le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere iscritte al registro nazionale telematico e devono ottenere un certificato rilasciato da organismi di certificazione accreditati.
Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 146/2018, devono iscriversi al registro telematico nazionale ma non devono ottenere un certificato, le imprese che svolgono attività di
- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;
- imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;
- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.
L’iscrizione al Registro telematico delle persone e delle imprese è obbligatoria?
L’iscrizione al Registro è obbligatoria per i soggetti individuati dalla legge ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.
Persone ed imprese non possono quindi ottenere il certificato o l'attestato se non sono iscritte al Registro
L’iscrizione al Registro ha una scadenza?
1. Il D.P.R. 146/2018 stabilisce che le persone ed imprese soggette all'obbligo di certificazione devono ottenere il certificato entro 8 mesi dall'iscrizione al Registro.
2. Persone ed imprese già iscritte dovranno ottenere il certificato entro 8 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 146/2018, ovvero entro il 24 settembre 2019
3. Il mancato rispetto dei termini comporta la cancellazione dall'iscrizione al Registro telematico nazionale, previa notifica che verrà effettuata via mail all'indirizzo comunicato in sede di iscrizione.
Perché i nominativi di una persona e di un’impresa non compaiono nell’elenco pubblicato sul sito del registro FGAS?
Le imprese che svolgono le attività di cui ai Regolamenti 2067 (ex 303) e 304, per poter operare devono essere iscritte al Registro nazionale telematico delle persone ed imprese certificate e devono essere in possesso di certificato rilasciato da organismi accreditati.
Le persone che svolgono le attività di cui ai Regolamenti 2067 (ex 303), 304, 2066 (ex 304) e 306, per poter operare devono essere iscritte al Registro nazionale telematico delle persone ed imprese certificate e devono essere in possesso di certificato rilasciato da organismi accreditati.
Le persone che svolgono l'attività di cui al Regolamenti 307 per poter operare devono essere iscritte al Registro nazionale telematico delle persone ed imprese certificate e devono essere in possesso di attestato rilasciato da organismi accreditati.
Nella sezione C del Registro telematico, consultabile dal sito www.fgas.it, sono presenti i nominativi di persone ed imprese iscritte al registro ed in possesso di certificato rilasciato da organismo di certificazione accreditato.
Nella sezione D del Registro telematico, consultabile dal sito www.fgas.it, sono presenti i nominativi di persone iscritte al registro ed in possesso di attestato rilasciato da organismo di certificazione accreditato.
Se il nominativo dell'impresa o della persona non compaiono le motivazioni possono essere diverse:
4. persone ed imprese, pur essendo iscritti al Registro, non hanno ottenuto il certificato.
5. persone ed imprese hanno ottenuto il certificato ma esso è scaduto o sospeso oppure l'organismo di certificazione non ha comunicato l'avvenuto rilascio del certificato stesso.
6. persone ed imprese, pur essendo iscritte al Registro, non sono tenute ad ottenere la certificazione e quindi sono inserite nella Sezione B delle persone fisiche e delle imprese non soggette ad obbligo di certificazione.
7. persone ed imprese non sono iscritte al Registro ma hanno chiesto il riconoscimento di un certificato rilasciato in altro stato membro e sono inserite nella Sezione F del Registro.
Cos’è la Banca dati FGAS?
La Banca dati, istituita dal DPR 146/2018, raccoglie e conserva informazioni su vendite di gas fluorurati (e di talune apparecchiature che li contengono) e su attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature.
Quali sono i soggetti interessati?
* Imprese che vendono agli utilizzatori finali F-gas (e apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono) devono iscriversi al Registro nazionale e comunicare i dati di vendita
* Imprese e persone certificate per lo svolgimento delle attività devono comunicare le informazioni relative agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento.
Quali sono i gasi di cui si deve comunicare la vendita?
Sono:
- gli idrofluorocarburi, o «HFC», le sostanze elencate nella sezione 1 dell’allegato I al Regolamento 517/2014 o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze
- i perfluorocarburi, o «PFC», le sostanze elencate nella sezione 2 dell’allegato I al Regolamento 517/2014 o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze
- l'esafluoruro di zolfo o «SF6», la sostanza elencata nella sezione 3 dell’allegato I al Regolamento 517/2014 o le miscele che contengono tale sostanza
- altri gas a effetto serra contenenti fluoro elencati nell’allegato I al Regolamento 517/2014
- miscele (un fluido composto da due o più sostanze di cui almeno una sia una sostanza elencata nell’allegato I) contenenti una qualsiasi di tali sostanze
Cosa sono le apparecchiature ermeticamente sigillate?
Sono apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga. L'indicazione che si tratti di un'apparecchiatura ermeticamente sigillata è riportata sull'etichetta dell'apparecchiatura.
Cosa devo fare per iscrivermi alla Banca Dati Venditori?
L'iscrizione viene effettuata tramite il portale https://bancadati.fgas.it, scegliendo la voce VENDITORI. L'accesso deve essere effettuato mediante dispositivo con firma digitale dotata di certificato di autenticazione o con SPID intestati ad una persona che, da Registro Imprese, risulta persona d'impresa (quindi è riportata sulla visura del Registro Imprese).
Cosa indicare nella sezione relativa alla persona?
In questo riquadro l’utente deve indicare quali persone intende abilitare ad inserire le comunicazioni.
Solo le persone indicate disporranno delle credenziali per accedere alle funzioni di comunicazione delle informazioni di vendita.
Premere Aggiungi Personale per inserire o modificare il personale che potrà operare per ogni punto vendita.
La persona d’impresa che presenta la pratica sarà automaticamente abilitata ad operare su tutti i punti vendita.
Inserire, per ogni persona, il codice fiscale, nome e cognome e indirizzo di posta elettronica della persona che potrà essere interna all’impresa ma anche esterna (centro servizi, associazione di categoria ecc).
* Scegliendo consultazione la persona viene abilitata a consultare i dati relativi all’unità locale ma non inserirli: questo può essere utile per operatori che svolgono solo una funzione di controllo ma non di registrazione.
* Scegliendo inserimento la persona è abilitata ad inserire i dati di vendita relativi all’unità ma non a trasmetterli: questo ad esempio è il caso in cui l’inserimento avviene presso ogni punto vendita ma la trasmissione viene effettuata centralmente da un unico soggetto.
* La persona abilitata alla funzione comunicazione potrà trasmettere i dati di vendita alla Banca Dati.
* La persona abilitata alla funzione storno potrà stornare le informazioni contenute in vendite già comunicate.
Una persona può essere abilitata ad una o più attività o a tutte le attività.
Occorre indicare tutti i punti vendita?
Devono essere indicati i punti vendita che vendono gas fluorurati o apparecchiature che li contengono e per i quali verrà effettuata la trasmissione dei dati.
Quali sono le sanzioni per la mancata iscrizione nella Banca Dati dei Venditori FGAS?
Non sono al momento previste sanzioni per la mancata iscrizione dei venditori al registro.