SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ho pagato in ritardo il verbale: come posso sanare la posizione?
Il pagamento in misura ridotta quantificato in misura fissa nel verbale estingue infatti la violazione solo se effettuato interamente e nei termini di legge. Qualora ciò non avvenga deve obbligatoriamente essere emessa un’Ordinanza che valuta il merito della violazione ed effettua la vera e propria quantificazione della sanzione. Tuttavia, qualora l’attestazione di pagamento tardivo venga comunque immediatamente esibita o inviata presso l’ufficio sanzioni, la sanzione pecuniaria verrà determinata, in sede di emanazione dell’ordinanza ingiunzione, tenendo conto dell’importo già pagato che verrà detratto dalla somma fissata quale sanzione pecuniaria ( ad esempio importo pagamento liberatorio effettuato oltre i 60 giorni: 50 euro; importo sanzione pecuniaria determinata dall’ufficio sanzioni: 100 euro; importo ordinanza ingiunzione: 100 – 50 euro= 50 euro).
Se presento gli scritti difensivi, nel caso non siano accolti posso comunque pagare l’importo indicato nel verbale?
No. Il pagamento in misura ridotta dell’importo indicato nel verbale risponde all’ accettazione immediata della responsabilità a fronte dell’applicazione di una sanzione modesta rispetto al massimo applicabile, senza attivare la procedura che entra nel merito della violazione. Se vengono presentati gli scritti difensivi si apre invece la fase di merito (in cui sono valutate anche eventuali aggravanti), e – se le difese non sono accolte – la sanzione è definita in un importo che in ogni caso non è più ridotto.
La presentazione di scritti difensivi ha un costo?
No. Gli scritti difensivi possono essere presentati personalmente dall’interessato senza alcuna necessità di assistenza tecnica, e sono in carta libera. (modello disponibile sul sito)
Ho agito in buona fede: se presento scritti difensivi con tale motivazione posso ottenere l’annullamento o la riduzione della sanzione?
No. In materia di sanzioni amministrative l’elemento psicologico non ha in generale rilevanza.
Ho affidato nei termini il compito di presentare la pratica ad un consulente ed il ritardo nel deposito è colpa sua: posso ottenere l’annullamento o la riduzione della sanzione presentando scritti difensivi con questa motivazione?
No. La responsabilità per la sanzione ricade sempre su chi è obbligato dalla legge alla presentazione della pratica; eventuali deleghe o incarichi affidati a terzi non liberano il soggetto obbligato.
Perché l’ordinanza ha aumentato l’importo del verbale di accertamento?
L’importo indicato dal verbale di accertamento è definito dalla legge “pagamento in misura ridotto”, una somma comunque modesta rispetto al massimo previsto dalla legge. Se quindi il pagamento in misura ridotta non viene effettuato, ed in assenza di eventuali circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, l’importo non è più ridotto, e quindi risulta maggiorato rispetto al verbale. Le sanzioni R.E.A. invece non prevedono alcuna graduazione, ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta l’importo delle ordinanze è costituito dalla sanzione nella misura fissa stabilita dalla legge, pari al triplo di quella indicata nel verbale.
Posso chiedere una riduzione dell’importo dell’ordinanza che ho ricevuto?
No. L’ordinanza rappresenta l’ultimo atto amministrativo del procedimento sanzionatorio.
Contro l’ordinanza è solo possibile presentare ricorso al Giudice di Pace (o in alcuni casi al tribunale) entro 30 giorni dalla notifica oppure, entro lo stesso termine, fare istanza di rateizzazione all’ufficio Sanzioni se ci si trova in comprovate difficoltà economiche.
Ho perso il fax-simile del modello F23 per effettuare il pagamento dell’ordinanza, cosa devo fare?
Poiché la destinazione dei proventi delle sanzioni varia a seconda del tipo di violazione, è necessario contattare la Camera di Commercio del Molise che provvederà a fornire copia del fac-simile compilato. In alternativa ci si può recare personalmente presso l’Ufficio Sanzioni, oppure richiedere la copia tramite posta elettronica all’indirizzo cciaa.molise@legalmail.it
È arrivata la stessa ordinanza sia al legale rappresentante, sia alla società: devo pagare una volta sola o due?
L’ordinanza deve essere pagata una sola volta, o dal legale rappresentante, o dalla società. La società è infatti obbligata in solido con il legale rappresentante, quindi il pagamento da parte della società libera il legale rappresentante e viceversa.
Posso pagare a rate l’ordinanza?
Ai sensi dell’art.26 L.689/81 l’interessato può chiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria qualora si trovi in condizioni economiche disagiate. In tal caso l’Ufficio valuterà tale istanza, corredata dalla documentazione comprovante le condizioni disagiate oppure, in alternativa, della autocertificazione di responsabilità. L’istanza va presentata sul modulo apposito.
Ho pagato una sanzione due volte. E’ possibile richiedere il rimborso dell’importo versato?
Se il pagamento è stato effettuato a favore della Camera di Commercio del Molise (codice ACBT) si può’ chiedere il rimborso utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ufficio ragioneria, se invece il pagamento è stato effettuato a favore dell’Erario (codice 741T), la richiesta di rimborso deve essere inoltrata presso l’Ufficio Direzione delle Entrate – Via Scatolone – Campobasso (domanda in carta semplice, allegando la ricevuta di pagamento).
A quale Giudice presentare il ricorso?
Il ricorso in opposizione all’ordinanza-ingiunzione deve essere presentato al Giudice di Pace o al tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, cioè del luogo in cui è avvenuto l’accertamento dell’illecito da parte dell’Autorità competente.
Posso inviare il ricorso per posta?
Si. Per le opposizioni a sanzioni amministrative è ammesso l’invio con un plico postale raccomandato. Si consiglia di spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno per avere la prova della ricezione e l’indicazione del numero di pratica assegnato in modo da poter effettuare direttamente interrogazioni via internet.
Vi sono spese per l’iscrizione del ricorso?
Si. Dal 1 gennaio 2010. Le opposizioni a sanzioni amministrative, sono soggette al pagamento del contributo unificato e spese forfetizzate come riportato nel settore on-line contributo unificato.
Posso presentare ricorso personalmente o devo munirmi di avvocato?
L’art.23 della legge 689/81 (legge speciale) prevede che per le opposizioni a sanzioni amministrative il ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza limiti di valore oppure conferire mandato ad un legale patrocinante.
Quando presentare il ricorso al tribunale?
Di norma, il ricorso deve essere presentato al Giudice di Pace. Fanno eccezione alcuni casi specifici in cui il ricorso deve essere necessariamente presentato al Tribunale.
Sanzioni concernenti le seguenti materie:
- Tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Previdenza ed assistenza obbligatoria;
- Tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- Igiene degli alimenti e delle bevande;
- Valutaria;
- Antiriciclaggio.
Atri casi specifici:
- Se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
- Quando è stata applicata una sanzione di importo superiore a 15.493;
- Quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, da sola o congiunta a quest’ultima, ad eccezione delle sanzioni comminate per violazioni al codice della strada (D.Lgs. 386/1990) e della normativa in materia di assegni bancari (L.386/1990).
SEQUESTRO E CONFISCA
Sono sanzioni accessorie che si affiancano alle sanzioni pecuniarie. Leggi speciali, in alcune materie, prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, il sequestro e la conseguente confisca dei beni che sono serviti a commettere la violazione. In altri casi il sequestro e la confisca sono effettuati in via cautelare, quando l'organo accertatore lo ritenga opportuno per impedire, ad esempio, la circolazione dei beni che, non essendo conformi a legge, possono essere dannosi. L'opposizione al verbale di sequestro nelle materie di competenza della Camera di Commercio, può essere presentata in forma scritta con atto esente da bollo, all'Ufficio Sanzioni. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta (art. 19 L. 689/1981). Se è fondato l'accertamento da cui è scaturito il sequestro, l'Ufficio Sanzioni emette ordinanza di confisca dei beni sequestrati. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza.
Ho messo in vendita prodotti non etichettati adeguatamente, ma li ho comprati dal mio fornitore e lui doveva controllarli: posso ottenere l’annullamento o la riduzione della sanzione presentando scritti difensivi con questa motivazione?
No. La responsabilità relativa alla corretta etichettatura dei prodotti, ferme restando le eventuali separate responsabilità del fornitore, ricade in ogni caso sul distributore che, in quanto a contatto con il consumatore finale, costituisce l’ultimo e più importante filtro contro la vendita di prodotti senza le caratteristiche di legge. Se in base ai contratti intercorrenti col fornitore si possono riscontrare delle colpe di quest’ultimo nei confronti del distributore sanzionato, dovranno essere fatte valere direttamente in separata sede.
A seguito di ispezione mi hanno sequestrato della merce, come mi devo comportare?
I beni sequestrati non possono essere utilizzati né si può disporre di essi in alcun modo, perché sono a disposizione dell'Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è un reato perseguito penalmente che prevede anche pene detentive.
Ho una officina meccanica ed a seguito di ispezione mi hanno sequestrato le attrezzature, cosa fare?
In questo caso si parla di sequestro cautelare obbligatorio (L.689/81) e la relativa confisca è espressamente prevista da leggi speciali, come quella sulle attività di autoriparazione che impone la confisca dei beni che sono serviti a commettere la violazione.
Contro l’ordinanza di confisca (obbligatoria in questo caso) può essere proposto opposizione davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art.22 della Legge 689/81, così come modificato dall'art.6 comma 5 del d. lgs. 150/11, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Cosa fare in caso di sequestro cautelare facoltativo?
Contro il sequestro è possibile presentare in qualunque momento opposizione all’Ufficio Sanzioni con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi.
L’Ufficio può accogliere l’opposizione e dissequestrare i beni, oppure rigettarla e confermare il sequestro. L’eventuale accoglimento dell’opposizione non implica necessariamente la successiva archiviazione della sanzione pecuniaria.
Se l’infrazione amministrativa è ritenuta fondata e la merce non è stata dissequestrata per qualche motivo, insieme all’Ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria viene di norma disposta la confisca dei beni sequestrati, a seguito della quale i beni diventano di proprietà dello Stato, che ne dispone la distruzione o l’alienazione (L.689/1981, artt. 13, 19 e 20).
Ho ricevuto ordinanza di confisca, cosa posso fare?
Contro l'ordinanza di confisca è possibile il ricorso al Tribunale competente per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza.
Ho pagato in ritardo il verbale: come posso sanare la posizione?
Il pagamento in misura ridotta quantificato in misura fissa nel verbale estingue infatti la violazione solo se effettuato interamente e nei termini di legge. Qualora ciò non avvenga deve obbligatoriamente essere emessa un’Ordinanza che valuta il merito della violazione ed effettua la vera e propria quantificazione della sanzione. Tuttavia, qualora l’attestazione di pagamento tardivo venga comunque immediatamente esibita o inviata presso l’ufficio sanzioni, la sanzione pecuniaria verrà determinata, in sede di emanazione dell’ordinanza ingiunzione, tenendo conto dell’importo già pagato che verrà detratto dalla somma fissata quale sanzione pecuniaria ( ad esempio importo pagamento liberatorio effettuato oltre i 60 giorni: 50 euro; importo sanzione pecuniaria determinata dall’ufficio sanzioni: 100 euro; importo ordinanza ingiunzione: 100 – 50 euro= 50 euro).
Se presento gli scritti difensivi, nel caso non siano accolti posso comunque pagare l’importo indicato nel verbale?
No. Il pagamento in misura ridotta dell’importo indicato nel verbale risponde all’ accettazione immediata della responsabilità a fronte dell’applicazione di una sanzione modesta rispetto al massimo applicabile, senza attivare la procedura che entra nel merito della violazione. Se vengono presentati gli scritti difensivi si apre invece la fase di merito (in cui sono valutate anche eventuali aggravanti), e – se le difese non sono accolte – la sanzione è definita in un importo che in ogni caso non è più ridotto.
La presentazione di scritti difensivi ha un costo?
No. Gli scritti difensivi possono essere presentati personalmente dall’interessato senza alcuna necessità di assistenza tecnica, e sono in carta libera. (modello disponibile sul sito)
Ho agito in buona fede: se presento scritti difensivi con tale motivazione posso ottenere l’annullamento o la riduzione della sanzione?
No. In materia di sanzioni amministrative l’elemento psicologico non ha in generale rilevanza.
Ho affidato nei termini il compito di presentare la pratica ad un consulente ed il ritardo nel deposito è colpa sua: posso ottenere l’annullamento o la riduzione della sanzione presentando scritti difensivi con questa motivazione?
No. La responsabilità per la sanzione ricade sempre su chi è obbligato dalla legge alla presentazione della pratica; eventuali deleghe o incarichi affidati a terzi non liberano il soggetto obbligato.
Perché l’ordinanza ha aumentato l’importo del verbale di accertamento?
L’importo indicato dal verbale di accertamento è definito dalla legge “pagamento in misura ridotto”, una somma comunque modesta rispetto al massimo previsto dalla legge. Se quindi il pagamento in misura ridotta non viene effettuato, ed in assenza di eventuali circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, l’importo non è più ridotto, e quindi risulta maggiorato rispetto al verbale. Le sanzioni R.E.A. invece non prevedono alcuna graduazione, ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta l’importo delle ordinanze è costituito dalla sanzione nella misura fissa stabilita dalla legge, pari al triplo di quella indicata nel verbale.
Posso chiedere una riduzione dell’importo dell’ordinanza che ho ricevuto?
No. L’ordinanza rappresenta l’ultimo atto amministrativo del procedimento sanzionatorio.
Contro l’ordinanza è solo possibile presentare ricorso al Giudice di Pace (o in alcuni casi al tribunale) entro 30 giorni dalla notifica oppure, entro lo stesso termine, fare istanza di rateizzazione all’ufficio Sanzioni se ci si trova in comprovate difficoltà economiche.
Ho perso il fax-simile del modello F23 per effettuare il pagamento dell’ordinanza, cosa devo fare?
Poiché la destinazione dei proventi delle sanzioni varia a seconda del tipo di violazione, è necessario contattare la Camera di Commercio del Molise che provvederà a fornire copia del fac-simile compilato. In alternativa ci si può recare personalmente presso l’Ufficio Sanzioni, oppure richiedere la copia tramite posta elettronica all’indirizzo cciaa.molise@legalmail.it
È arrivata la stessa ordinanza sia al legale rappresentante, sia alla società: devo pagare una volta sola o due?
L’ordinanza deve essere pagata una sola volta, o dal legale rappresentante, o dalla società. La società è infatti obbligata in solido con il legale rappresentante, quindi il pagamento da parte della società libera il legale rappresentante e viceversa.
Posso pagare a rate l’ordinanza?
Ai sensi dell’art.26 L.689/81 l’interessato può chiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria qualora si trovi in condizioni economiche disagiate. In tal caso l’Ufficio valuterà tale istanza, corredata dalla documentazione comprovante le condizioni disagiate oppure, in alternativa, della autocertificazione di responsabilità. L’istanza va presentata sul modulo apposito.
Ho pagato una sanzione due volte. E’ possibile richiedere il rimborso dell’importo versato?
Se il pagamento è stato effettuato a favore della Camera di Commercio del Molise (codice ACBT) si può’ chiedere il rimborso utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ufficio ragioneria, se invece il pagamento è stato effettuato a favore dell’Erario (codice 741T), la richiesta di rimborso deve essere inoltrata presso l’Ufficio Direzione delle Entrate – Via Scatolone – Campobasso (domanda in carta semplice, allegando la ricevuta di pagamento).
A quale Giudice presentare il ricorso?
Il ricorso in opposizione all’ordinanza-ingiunzione deve essere presentato al Giudice di Pace o al tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, cioè del luogo in cui è avvenuto l’accertamento dell’illecito da parte dell’Autorità competente.
Posso inviare il ricorso per posta?
Si. Per le opposizioni a sanzioni amministrative è ammesso l’invio con un plico postale raccomandato. Si consiglia di spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno per avere la prova della ricezione e l’indicazione del numero di pratica assegnato in modo da poter effettuare direttamente interrogazioni via internet.
Vi sono spese per l’iscrizione del ricorso?
Si. Dal 1 gennaio 2010. Le opposizioni a sanzioni amministrative, sono soggette al pagamento del contributo unificato e spese forfetizzate come riportato nel settore on-line contributo unificato.
Posso presentare ricorso personalmente o devo munirmi di avvocato?
L’art.23 della legge 689/81 (legge speciale) prevede che per le opposizioni a sanzioni amministrative il ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza limiti di valore oppure conferire mandato ad un legale patrocinante.
Quando presentare il ricorso al tribunale?
Di norma, il ricorso deve essere presentato al Giudice di Pace. Fanno eccezione alcuni casi specifici in cui il ricorso deve essere necessariamente presentato al Tribunale.
Sanzioni concernenti le seguenti materie:
- Tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Previdenza ed assistenza obbligatoria;
- Tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- Igiene degli alimenti e delle bevande;
- Valutaria;
- Antiriciclaggio.
Atri casi specifici:
- Se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
- Quando è stata applicata una sanzione di importo superiore a 15.493;
- Quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, da sola o congiunta a quest’ultima, ad eccezione delle sanzioni comminate per violazioni al codice della strada (D.Lgs. 386/1990) e della normativa in materia di assegni bancari (L.386/1990).
SEQUESTRO E CONFISCA
Sono sanzioni accessorie che si affiancano alle sanzioni pecuniarie. Leggi speciali, in alcune materie, prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, il sequestro e la conseguente confisca dei beni che sono serviti a commettere la violazione. In altri casi il sequestro e la confisca sono effettuati in via cautelare, quando l'organo accertatore lo ritenga opportuno per impedire, ad esempio, la circolazione dei beni che, non essendo conformi a legge, possono essere dannosi. L'opposizione al verbale di sequestro nelle materie di competenza della Camera di Commercio, può essere presentata in forma scritta con atto esente da bollo, all'Ufficio Sanzioni. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta (art. 19 L. 689/1981). Se è fondato l'accertamento da cui è scaturito il sequestro, l'Ufficio Sanzioni emette ordinanza di confisca dei beni sequestrati. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza.
Ho messo in vendita prodotti non etichettati adeguatamente, ma li ho comprati dal mio fornitore e lui doveva controllarli: posso ottenere l’annullamento o la riduzione della sanzione presentando scritti difensivi con questa motivazione?
No. La responsabilità relativa alla corretta etichettatura dei prodotti, ferme restando le eventuali separate responsabilità del fornitore, ricade in ogni caso sul distributore che, in quanto a contatto con il consumatore finale, costituisce l’ultimo e più importante filtro contro la vendita di prodotti senza le caratteristiche di legge. Se in base ai contratti intercorrenti col fornitore si possono riscontrare delle colpe di quest’ultimo nei confronti del distributore sanzionato, dovranno essere fatte valere direttamente in separata sede.
A seguito di ispezione mi hanno sequestrato della merce, come mi devo comportare?
I beni sequestrati non possono essere utilizzati né si può disporre di essi in alcun modo, perché sono a disposizione dell'Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è un reato perseguito penalmente che prevede anche pene detentive.
Ho una officina meccanica ed a seguito di ispezione mi hanno sequestrato le attrezzature, cosa fare?
In questo caso si parla di sequestro cautelare obbligatorio (L.689/81) e la relativa confisca è espressamente prevista da leggi speciali, come quella sulle attività di autoriparazione che impone la confisca dei beni che sono serviti a commettere la violazione.
Contro l’ordinanza di confisca (obbligatoria in questo caso) può essere proposto opposizione davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art.22 della Legge 689/81, così come modificato dall'art.6 comma 5 del d. lgs. 150/11, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Cosa fare in caso di sequestro cautelare facoltativo?
Contro il sequestro è possibile presentare in qualunque momento opposizione all’Ufficio Sanzioni con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi.
L’Ufficio può accogliere l’opposizione e dissequestrare i beni, oppure rigettarla e confermare il sequestro. L’eventuale accoglimento dell’opposizione non implica necessariamente la successiva archiviazione della sanzione pecuniaria.
Se l’infrazione amministrativa è ritenuta fondata e la merce non è stata dissequestrata per qualche motivo, insieme all’Ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria viene di norma disposta la confisca dei beni sequestrati, a seguito della quale i beni diventano di proprietà dello Stato, che ne dispone la distruzione o l’alienazione (L.689/1981, artt. 13, 19 e 20).
Ho ricevuto ordinanza di confisca, cosa posso fare?
Contro l'ordinanza di confisca è possibile il ricorso al Tribunale competente per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza.