Organismo da Sovraindebitamento
L'Organismo per la Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio del Molise e per la liquidazione del patrimonio (OCC) è iscritto al n. 86 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Ha competenza, essendo un Organismo di una camera di commercio regionale, su tutti i tre i circondari di Tribunali, Campobasso, Isernia e Larino.
Cosa si intende per sovraindebitamento?
Il D.Lgs n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012, lo qualifica come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento?
I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento.
Le possibili procedure e risultati
L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.
Chi è il debitore incapiente?
Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento.
Chi può accedervi?
Chi non può accedervi?
Cosa fa l'OCC?
L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. Il Debitore, eventualmente con l’assistenza di un legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale - può alternativamente:
Qual è l’obiettivo?
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.
Come avviare la procedura
Per avviare una delle procedure previste occorre:
Qualora l'utente fosse in difficoltà con il pagamento online in quanto privo di carta di credito/debito o degli altri mezzi di pagamento ivi previsti, può comunicare alla mail regolazione.mercato@molise.camcom.it i seguenti dati:
Attenzione: il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso e, (l’OCC della Camera di Commercio del Molise ha la competenza su tutti e tre i Tribunali di Campobasso, Isernia e Larino).
Costi della procedura
Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento “Criteri per la determinazione dei compensi”.
Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima - approvato dal Referente dell’Organismo - del costo del procedimento.
Normativa
Per informazioni:
TEL. 0874/4711
PEC cciaa.molise@legalmail.it
Mail regolazione.mercato@molise.camcom.it
L'Organismo per la Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio del Molise e per la liquidazione del patrimonio (OCC) è iscritto al n. 86 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Ha competenza, essendo un Organismo di una camera di commercio regionale, su tutti i tre i circondari di Tribunali, Campobasso, Isernia e Larino.
Cosa si intende per sovraindebitamento?
Il D.Lgs n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012, lo qualifica come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento?
I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento.
Le possibili procedure e risultati
L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.
- Concordato Minore: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 50% del debito.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore: funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività imprenditoriale o professionale in corso.
- Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Chi è il debitore incapiente?
Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento.
Chi può accedervi?
- consumatore
- imprenditore agricolo;
- c.d. start up innovativa
- imprenditore minore ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 con il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
- socio illimitatamente responsabile;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
- enti privati non commerciali.
Chi non può accedervi?
- L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- Chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
- Chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
- Chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.
Cosa fa l'OCC?
L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. Il Debitore, eventualmente con l’assistenza di un legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale - può alternativamente:
- se non consumatore a) formulare una proposta di concordato minore ai creditori, quando consente di proseguire l'attività imprendiotriale o professionale ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; b) se non è prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, formulare una proposta di concordato minore ai creditori con obbligo di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- se consumatore, formulare un piano di ristrutturazione dei debiti con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti stessi; in questo caso non è necessario il parere favorevole dei creditori;
- per tutti i debitori, chiedere la liquidazione controllata del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Qual è l’obiettivo?
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.
Come avviare la procedura
Per avviare una delle procedure previste occorre:
- presentare istanza (utilizzando l’apposito modulo) con marca da bollo da € 16,00, tramite una delle seguenti modalità: a. presso la sede della Segreteria dell'OCC nelle due sedi camerali (Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso, ovvero Corso Risorgimento, 302 - Isernia) previo appuntamento negli orari di apertura al pubblico - dal lunedì al venerdì, ore 9:00 alle 13.00; N.B. il servizio assistenza e consulenza è previo appuntamento da prendere sul sito internet; b. per posta, all’indirizzo della Segreteria; c. all’indirizzo PEC cciaa.molise@legalmail.it (con scansione della domanda e di tutti gli allegati)
- copia di un documento d’identità
- attestazione di versamento di euro 366,00 (€ 300,00, oltre iva), quale acconto forfetario sui costi della procedura.
- quale Servizio, OCCS
- quale Causale “OCC - nuova procedura"
Qualora l'utente fosse in difficoltà con il pagamento online in quanto privo di carta di credito/debito o degli altri mezzi di pagamento ivi previsti, può comunicare alla mail regolazione.mercato@molise.camcom.it i seguenti dati:
- Nome
- Cognome o denominazione dell'impresa
- Codice Fiscale o Partita Iva
- Indirizzo della residenza o sede legale
- Indirizzo e-mail a cui si desidera ricevere l'avviso di pagamento
Attenzione: il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso e, (l’OCC della Camera di Commercio del Molise ha la competenza su tutti e tre i Tribunali di Campobasso, Isernia e Larino).
Costi della procedura
Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento “Criteri per la determinazione dei compensi”.
Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima - approvato dal Referente dell’Organismo - del costo del procedimento.
Normativa
- D.lgs n.14/2019 - Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza
- Decreto 24 settembre 2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Per informazioni:
TEL. 0874/4711
PEC cciaa.molise@legalmail.it
Mail regolazione.mercato@molise.camcom.it
Allegato: