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Nuove varietà vegetali

 

Nuove varietà vegetali

Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme. Costitutore
Per costitutore si intende:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà,
b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
Requisiti per la brevettazione
Ai fini del conferimento del diritto di costitutore la varietà deve essere nuova, distinta, omogenea e stabile.
Durata della protezione
Il diritto di costitutore dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trenta anni dalla data della sua concessione. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.
Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.