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Sanzioni Registro Imprese e REA

 

Sanzioni Registro Imprese e REA

SANZIONI IN MATERIA DI REGISTRO IMPRESE

Termini
Si compie l’illecito amministrativo allo scadere del termine prescritto dalla legge per la presentazione dell’istanza al Registro delle Imprese.
- gg. 20 per il deposito di atto costitutivo di società di capitali, cooperative, consorzi;
- gg. 30 per tutti i restanti adempimenti.
Al fine di determinare se una denuncia /comunicazione sia stata presentata in ritardo fa fede:
- la data di protocollo per le pratiche presentate allo sportello del Registro Imprese
- la data di spedizione se una pratica è inviata a mezzo posta o per via telematica.
I giorni si contano a partire da quello successivo all’atto o all’evento: se il termine cade di sabato o nei giorni festivi, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo.
Sono da sanzionarsi soltanto i soggetti obbligati in carica al momento del perfezionarsi dell’illecito.

Importi da pagare
Ditte Individuali
Per le violazioni in materia di Registro Imprese si pagano sempre € 20,00
Società
Per gli atti delle società si applica l’importo della sanzione in vigore al momento in cui è maturata la violazione e, cioè, in vigore al 31° giorno dall’evento:
Soggetti obbligati: amministratori/sindaci
Se il 31° giorno cade entro la data del 15/04/2002 (compreso) € 102,00
Se il 31° giorno cade successivamente al 15/04/2002, e cioè a partire dal 16/04/2002 € 412,00
Soggetti obbligati: notaio/amministratori
N.B.: tale termine si riduce a 20 giorni soltanto nel caso di deposito di atto costitutivo di società di capitali e cooperative costituite dall’1/1/2004 per cui la sanzione viene applicata a partire dal 21° giorno nei seguenti importi:
notaio € 20,00
amministratori € 412,00


Deposito del bilancio di esercizio oltre il termine previsto di 30 giorni decorrenti dalla data del verbale dell'assemblea che approva il bilancio stesso
Soggetti obbligati:
Amministratori
Se il 31° giorno cade entro la data del 15/04/2002 (compreso) € 102,00
Se il 31° giorno cade successivamente al 15/04/2002, e cioè a partire dal 16/04/2002 € 549,34
Notai
Se il 31° giorno cade entro la data del 15/04/2002 (compreso)
per le violazioni ex art. 2626 c.c. € 102,00
per le violazioni ex art. 2194 c.c. € 20,00
Se il 31° giorno cade successivamente al 15/04/2002, e cioè a partire dal 16/04/2002 si applica sempre l’art. 2194 del c.c. € 20,00
Ai suddetti importi vanno aggiunte sempre le spese di notifica
Il pagamento della sanzione potrà essere effettuato mediante il modello F23 (che viene spedito per posta già compilato insieme al verbale di accertamento ed alla lettera di notifica dello stesso) presso uno qualsiasi degli sportelli postali, o bancari, o dell’esattoria.
Una copia dello stesso deve essere fatto recapitare (a mano, a mezzo posta o fax) al Registro delle Imprese nel termine di 10 giorni dall’effettuazione del pagamento

SANZIONI IN MATERIA DI REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO – REA

Termini
La sanzione viene applicata, sia per le società che per le ditte individuali in caso di deposito oltre i 30 giorni dall’evento da denunciare al R.E.A. (ad esempio dall’inizio attività o dall’apertura di una U.L.).
Al fine di determinare se una denuncia /comunicazione sia stata presentata in ritardo fa fede:
- la data di protocollo per le pratiche presentate allo sportello del Registro Imprese
- la data di spedizione se una pratica è inviata a mezzo posta o per via telematica.
I giorni si contano a partire da quello successivo all’atto o all’evento: se il termine cade di sabato o nei giorni festivi, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558 del 14/12/1999, art. 3, 2° comma, entrato in vigore il 6/10/2000.
Inoltre sono da sanzionarsi soltanto i soggetti obbligati in carica al momento del perfezionarsi dell’illecito

Importi da pagare sia per le ditte individuali che per le società
Per deposito oltre il 30° giorno dall’evento ed entro il 60° giorno dallo stesso € 10,00
Per deposito oltre il 60° giorno dall’evento € 51,33
Ai suddetti importi vanno aggiunte sempre le spese di notifica
Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- versamento sul c/c 13575865 intestato a CCIAA di Campobasso (e far pervenire l’attestazione del bollettino a mano, per posta o a mezzo fax all’Ufficio Registro Imprese)
- direttamente allo sportello del Registro delle Imprese
Se il pagamento viene correttamente effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale da parte dell’organo accertatore, il procedimento si estingue.