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Il SUAP, Sportello unico per le attività produttive, dal 29 marzo 2011 è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi: avvio, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, nonché cessazione e riattivazione delle suddette attività (articolo 38, comma 3, del d.l. 112/98, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
La gestione dei SUAP è affidata ai Comuni, in forma singola o associata, che costituiscono l’interfaccia unica dell’impresa in nome e per conto di tutti gli altri Enti coinvolti nei processi di autorizzazione. Il SUAP inoltre coordina le attività degli Enti terzi coinvolti nel procedimento (organismi territoriali, come ASL e altri uffici dello stesso Comune – edilizia, commercio, ecc…).
I Comuni per gestire in autonomia il SUAP devono aver dovuto attestare al Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso un’apposita procedura informatica disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it, la regolarità con le nuove disposizioni di legge. In tal modo si costituisce il c.d. SUAP comunale.
I Comuni che non intendono accreditarsi presso il MISE, delegano la gestione alla Camera di Commercio competente per territorio, sulla base della Convenzione ANCI-UNIONCAMERE, dando luogo al cosiddetto SUAP camerale.
In particolare l’articolo 4 del d.p.r.160/10, di attuazione dell’art. 38 citato, ha delineato così un ruolo degli Enti camerali prevalentemente strumentale ed organizzativo nell’ottica della gestione del procedimento telematico. L’articolo 38, infatti, fa esplicito richiamo a due esperienze camerali di servizi web alle imprese: la Comunicazione Unica e impresa.gov. Infatti, sia nel caso di SUAP comunale che nel caso di SUAP camerale, titolare della funzione amministrativa resta il Comune, nella figura del Segretario Comunale, quale responsabile del procedimento se non si è individuato un altro soggetto a cui conferire l’incarico, mentre alla Camera di Commercio spetta nominare un proprio referente per tutti gli aspetti gestionali ed operativi connessi al SUAP, individuato nella dipendente camerale Dr.ssa Giovanna D’Agata.
In base alla normativa i SUAP gestiscono sia procedimenti automatizzati, per tutte le attività soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cosiddetta SCIA) sia procedimenti ordinari per le attività soggette ad autorizzazione espressa. Dal 29 marzo scorso è attivo il SUAP del procedimento automatizzato, mentre il SUAP per il procedimento ordinario entrerà in vigore a partire dal prossimo 30 settembre.

Modalità di funzionamento del "Procedimento automatizzato o con SCIA"
Il SUAP rappresenta un valido strumento di semplificazione amministrativa. Chi intende avviare un’attività imprenditoriale soggetta a SCIA (articolo 19 della legge 241/90) non deve più recarsi fisicamente al Comune, per depositare il modulo cartaceo, compilato e sottoscritto in più copie e poi presentare la denuncia telematica al Registro Imprese per comunicare l’avvio dell’attività d’impresa, allegando la scansione della SCIA già presentata al Comune.
Con il procedimento amministrativo cosiddetto automatizzato si verifica la massima semplificazione e raccordo tra SUAP e COMUNICAZIONE UNICA. Infatti, nei casi in cui la SCIA sia contestuale alla Comunicazione Unica, la stessa è presentata presso il Registro delle Imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP. Lo Sportello Unico diventa Ente terzo della procedura COM.UNICA al pari degli altri destinatari (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Albo Imprese Artigiane).
In particolare, il SUAP, dopo aver verificato la completezza formale della SCIA e degli allegati, rilascia apposita ricevuta e trasmette, sempre in via telematica, la pratica alle amministrazioni e uffici competenti.
Dal 29 marzo 2011 quindi l’imprenditore può avvalersi, anche nei confronti del Comune, di una modalità di presentazione completamente telematica per tutte le attività soggette alla SCIA, secondo quanto disposto dall’art. 19 della legge 241/90. Si tratta, per esempio, degli esercizi di vicinato e forme speciali di vendita, delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svincolate dal rispetto dei parametri numerici, delle attività di acconciatori ed estetisti, panificazione e agenzie di affari, ad eccezione delle attività di competenza della Questura, come le agenzie matrimoniali o di recupero crediti.
L’impresa può così avviare l’attività sin dallo stesso giorno in cui invia la COMUNICAZIONE UNICA, ricevendo le risposte della Camera di Commercio e del Comune solo per via telematica, attraverso l’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato.
Negli casi in cui la Scia non sia contestuale alla procedura COM.UNICA, il neoimprenditore può utilizzare il portale www.impresainungiorno.gov.it, e verificare se il Comune ha attivato direttamente il SUAP o ne ha delegato la gestione alla Camera di Commercio. Attraverso il portale l’impresa compila e invia la SCIA in modalità telematica, in quanto nello stesso è disponibile tutta la modulistica per ogni tipo di attività soggetta a segnalazione (inizio attività o sub ingresso). Dal portale è inoltre possibile accedere alla procedura di COMUNICAZIONE UNICA per gli adempimenti del Registro delle Imprese.