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Carnet ATA

 

Carnet ATA

Cos’è il Carnet ATA
Il Carnet ATA (Admission Temporaire – Temporary Admission) è un documento doganale internazionale che facilita e favorisce la circolazione delle merci in temporanea importazione nei Paesi extracomunitari che aderiscono alla Convenzione ATA. Consente l’esenzione da dazi doganali e IVA a condizione che le merci vengano reimportate entro i termini indicati nel Carnet.
La Federazione Mondiale delle Camere di Commercio – World Chambers Federation (WCF)- di Parigi è responsabile dell’amministrazione della catena di garanzia.
In Italia l’Ente garante ed emittente i Carnets ATA è l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, che ha delegato tutte le Camere di Commercio al rilascio dei documenti.
L’Impresa/Ente/Associazione o la persona fisica che intenda avvalersi della procedura ATA può, pertanto, richiedere il documento alla Camera di Commercio competente per territorio (nel caso di persona fisica, alla Camera di Commercio della provincia di residenza).
La determinazione delle categorie di merci e materiali per i quali è consentita l’utilizzazione del Carnet compete all’Amministrazione doganale di ciascun Paese aderente alla suddetta Convenzione.
Di norma, il Carnet ATA può accompagnare: campioni commerciali, materiale professionale, merci destinate ad essere esposte o utilizzate presso fiere e mostre (escluse le merci sottoposte a lavorazione o riparazione e i prodotti deperibili o di consumo) in applicazione della Convenzione doganale di Bruxelles dell’8 giugno 1961.
La lingua da usare nella descrizione delle merci è l’Italiano. Tuttavia, le Dogane di alcuni Paesi - come Cina, USA e Federazione Russa - richiedono obbligatoriamente la lista in lingua inglese o una traduzione, anche se separata dal Carnet. Gli Uffici doganali di altri Paesi possono, invece, richiedere - al momento del passaggio della loro frontiera - la traduzione della lista delle merci nella propria lingua.
Vantaggi della procedura: il Carnet ATA esonera l'operatore dall'obbligo - sia all'entrata che all'uscita delle merci nei vari Stati aderenti alla Convenzione - di depositare presso la Dogana, a garanzia, l'ammontare dei diritti doganali o di prestare una cauzione. Inoltre, il Carnet Ata consente di effettuare le operazioni di temporanea importazione e di riesportazione (oppure di temporanea esportazione e di riesportazione) anche presso dogane interne, evitando all’operatore di dover effettuare alla frontiera le complesse operazioni doganali previste, ad esempio, per merce destinata a Fiere.

Tipologie di documenti:
CARNET ATA BASE: consente di esportare temporaneamente le merci per un massimo di due viaggi (non è possibile integrare il documento con ulteriori fogli)
- CARNET ATA STANDARD: permette un numero illimitato di viaggi nel corso dei 12 mesi di validità. Dotazione base per 4 viaggio (con possibilità di integrare il documento con fogli aggiuntivi)
- CARNET CPD CHINA-TAIWAN: esclusivamente per merce destinata a Taiwan

Normativa di riferimento
* Convenzione A.T.A. del 6/12/61 e ratificata in Italia con D.P.R. n. 2070 del 18/03/63
* Convenzione di Istanbul del 26/06/90 e ratificata in Italia con Legge n. 479 del 26/10/95

Da chi può essere richiesto e per quale tipologia di merce
Il documento può essere richiesto:
- da imprese attive iscritte alla Camera di Commercio Del Molise
- da privati cittadini o professionisti residenti nella Provincia
- da enti pubblici o privati della Provincia (es. Associazioni)
per le seguenti merci:
- Merci destinate a fiere e mostre
- Materiale professionale
- Campioni commerciali
Sono escluse le merci temporaneamente esportate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione, le merci deperibili o i beni di consumo. È altresì escluso il materiale destinato a essere utilizzato nei trasporti all’interno del Paese d’importazione, per la fabbricazione industriale e il confezionamento di merci, per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, riparazione o manutenzione di immobili, l’esecuzione di lavori di terrazzamento o similari, a meno che, non si tratti di utensili a mano.

In quali Paesi si utilizza
Nel link sottostante, l’elenco dei Paesi nei quali si può utilizzare il Carnet ATA in cui vengono anche evidenziate le modalità del documento in ciascun Paese aderente alla Convenzione ed eventuali altre informazioni necessarie.

Paesi aderenti alla Convenzione ATA: 
http://www.unioncamere.net/legacy/commercioEstero/ata/paesi.htm
Per il principio di libera circolazione delle merci, il Carnet ATA non deve esser richiesto per gli stati membri dell’Unione Europea ad eccezione di temporanee esportazioni in alcuni possedimenti e territori d’oltremare specificati nel sopra citato elenco.

Validità del Carnet ATA
Il Carnet ATA ha validità massima di 12 mesi e va restituito alla Camera di Commercio al termine del suo utilizzo (e comunque entro 8 giorni dalla data di scadenza)

Documenti da presentare alla Camera di Commercio per la richiesta del Carnet
- Modulo di domanda in tre copie firmata in originale, disponibile all’indirizzo http://www.unioncamere.net/legacy/commercioEstero/ata/ModulisticaATA.htm
  - per Carnet ATA Base
  - per Carnet ATA Standard
  - per Carnet CPD China Taiwan
- Documento d’identità del firmatario
- Polizza assicurativa (o ricevuta del versamento in c/c postale se abilitati alla procedura semplificata) richiesta da Unioncamere a titolo di garanzia per il corretto utilizzo del Carnet: polizza di cauzionamento per Carnet ATA, rilasciata da un’Agenzia Generali Italia Spa
La pratica, completa di tutta la documentazione sopra indicata, deve essere anticipata via mail all'Ufficio Estero camerale all’indirizzo commercio.estero@molise.camcom.it che ne verificherà la correttezza.

Tempi di rilascio
5 giorni lavorativi dalla presentazione della pratica completa 

Costi del documento
carnetata.png
Fogli aggiuntivi/supplementari € 1,22 ( 1 euro + IVA)
Assicurazione* 0,5625% del valore della merce (premio minimo € 56,00)
* Per merci orafe costi e modalità di rilascio particolari da richiedersi preventivamente a mezzo mail all’indirizzo commercio.estero@molise.camcom.it