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Artigianato

 

ARTIGIANATO

La nuova LR 18 ottobre 2021, n. 5 provvede a dare le definizioni di “artigiano”, di “impresa artigiana” e di “associazioni di categoria”, individuandone i requisiti. Essa ha ridelineato le funzioni nel governo e nell’amministrazione del settore dell’artigianato della Regione, dei Comuni e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Ha, inoltre, soppresso l’“Albo delle imprese artigiane”, sostituito dalla qualifica di “impresa artigiana” da iscrivere nella sezione speciale del Registro delle imprese. L'iscrizione della qualifica di impresa artigiana nel Registro delle imprese ha carattere costitutivo.

CHI SI ISCRIVE ALL´ALBO IMPRESE ARTIGIANE
Impresa individuale

Devono ricorrere i seguenti requisiti:
- l´impresa deve avere per scopo prevalente lo svolgimento di un´attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi (escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all´esercizio dell´impresa);
- l´impresa deve essere esercitata personalmente e professionalmente dal suo titolare, che svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- il titolare deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, etc);
- l´impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d´opera di personale dipendente diretto personalmente dall´imprenditore artigiano, sempre che non superi i limiti dimensionali di cui all´art.4 della legge 443/85;
- l´imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
S.n.c. e Società cooperative
Devono ricorrere i requisiti richiesti per l´impresa individuale ed inoltre:
- la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- almeno uno dei soci partecipanti all´attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, etc);
- il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.
S.a.s.
Devono ricorrere i requisiti richiesti per l´impresa individuale ed inoltre:
- ciascun socio accomandatario, indipendentemente dal numero degli accomandanti, deve esercitare personalmente e professionalmente l´attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- almeno uno dei soci partecipanti all´attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, etc).
S.r.l. unipersonali
Devono ricorrere i requisiti richiesti per l´impresa individuale ed inoltre:
- il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l´attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- il socio unico inoltre deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, etc).
S.r.l. pluripersonali
Dal 4 aprile 2001 hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione nell´Albo provinciale anche le S.r.l. pluripersonali, a condizione che si presenti domanda alla Commissione provinciale per l´artigianato;
Devono ricorrere i requisiti richiesti per qualificare l´impresa come artigiana ed inoltre:
la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti.
Consorzi / società consortili
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane devono iscriversi nella sezione separata dell´albo delle imprese artigiane (art.6 della legge quadro per l´artigianato 443/85).
L´unico requisito richiesto riguarda la loro composizione:
le imprese artigiane non devono essere inferiori ai due terzi delle imprese associate e devono detenere la maggioranza degli organi deliberanti.

MODIFICHE
Le modifiche dell´impresa artigiana relative ai coadiuvanti e alle posizioni dei soci vanno comunicate entro 30 giorni dal verificarsi dell´evento

CANCELLAZIONI
La perdita dei requisiti per l´iscrizione all´Albo o la cessazione dell´attività devono essere comunicati entro il termine di 30 giorni dalla data dell´evento.

ALTRI CASI DI PERDITA DEI REQUISITI
A parte il caso della cessazione di attività, gli altri casi in cui l´impresa perde i requisiti di iscrizione all´Albo sono i seguenti (si indicano solo i più frequenti):
1.  il titolare dell´impresa non partecipa più prevalentemente, personalmente e manualmente al processo produttivo dell´impresa;
2.  il titolare o i soci non sono personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle specifiche normative per l´esercizio di particolari attività (impiantista, acconciatore, estetista, pulizie, autoriparazione, autotrasporti, ecc.);
3.  l´impresa svolge prevalente attività di natura non artigiana (commerciale, professionale);
4.  la maggioranza dei soci non svolge in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
5.  ciascun socio accomandatario di S.a.s. o socio unico di S.r.l. non è in possesso dei requisiti previsti dall´art. 2 della Legge quadro per l´artigianato n. 443/85;
6.  l´impresa ha superato i limiti dimensionali di cui all´art.4 della Legge quadro per l´artigianato n. 443/85.
Tutte le pratiche di iscrizioni, modificazioni e cessazioni devono avvenire per il tramite della procedura di comunicazione unica.