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Diritto Annuale 2024

 

Diritto Annuale 2024

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l’anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte (art. 17, c. 3 lettera a D.P.R. 435/2001):
- entro il 1 luglio 2024 (il 30 giugno 2024 è domenica) per il versamento senza 0,40%.
- oppure entro il 31 luglio 2024 per il versamento con lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Differimento dei termini di versamento per i soggetti ISA e forfettari proroga al 31/07/2024

L’art. 37 del D. Lgs. 12/02/2024 n. 13 prevede per i soggetti ISA il differimento al 31/07/2024 del versamento del saldo e del primo acconto delle imposte per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale. 
La proroga al 31/07/2024, senza alcuna maggiorazione, prevista per i soggetti ISA e per il regime forfettario, si applica anche al diritto annuale.

Gli importi

Con nota del 20 dicembre 2023 n. 383421, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato, anche per l’anno 2024, gli stessi importi del diritto annuale 2023.

L’importo dovuto per il 2024 viene determinato considerando la riduzione del 50% fissata dall’art. 28, comma 1 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11/058/2014 n. 114. A tale misura va aggiunto l'incremento del 20%, per il triennio 2023-2025, destinato al finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese, disposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con proprio decreto del 23 febbraio 2023 pubblicato sul sito istituzionale in data 17 aprile 2023

La nota del 20 dicembre 2023 riporta le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 01/01/2024

 

Tipo di impresa

Sede

Unità locale

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

53,00

 

11,00

 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese

 

120

24

Società semplici agricole

60

12

Società semplici non agricole

120

24

Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001

120

24

Soggetti iscritti al REA (solo per la sede)

18

non versano per le U.L.

Unità locali o sedi secondarie di un paese con sede secondaria all’estero

66

 

Per i soggetti tenuti al pagamento in base al fatturato, è possibile utilizzare il foglio di calcolo Excel oppure utilizzare uno degli strumenti riepilogati nelle modalità di pagamento di seguito descritte.

Come pagare

Il pagamento del diritto annuale, da effettuare in unica soluzione, può essere eseguito:

  • tramite modello F24 telematico;
  • Mediante il servizio online PagoPA, disponibile sul sito dedicato al diritto annuale. In questo caso non solo si potrà calcolare esattamente l’importo dovuto ma si potrà verificare la correttezza del pagamento anche per gli anni precedenti.
logo dirittoannuale.com

Si ricorda inoltre che il rappresentante Legale dell'impresa può sempre accedere al cassetto digitale dell'imprenditore e, nella sezione "Diritto annuale", non solo verificare lo stato dei pagamenti pregressi ma effettuare anche la simulazione del pagamento dovuto sulla base del fatturato. Oggi il cassetto digitale dell'imprenditore è ancora più smart: è possibile accedervi direttamente da qualsiasi smartphone scaricando l'app Impresa Italia, da cui è possibile accedere anche tramite CIE.
 
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