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Agenti di commercio

 

Agenti o rappresentanti di commercio

AGGIORNAMENTO
Il Decreto MISE del 26 ottobre 2011 prevedeva per gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nel ruolo, in conseguenza alla soppressione dello stesso, l'obbligo di aggiornare la propria posizione iscrivendosi nel registro delle imprese o nel REA entro il 30/09/2013, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività per le imprese attive o la decadenza dalla possibilità di iscrizione nel REA al fine del mantenimento del requisito abilitante per le persone fisiche non esercenti l'attività.
Il Ministero ha rilevato che non tutti gli iscritti all'ex ruolo hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento con la conseguenza appunto che attualmente alcuni di essi sono nell'impossibilità di esercitare la loro attività o di conservare il requisito abilitante della pregressa iscrizione nel ruolo per un futuro inizio dell'attività.
Con la Legge 21 settembre 2018, n. 108, per la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la posizione nel RI/REA.
Pertanto, (ove l'adempimento non sia stato già eseguito) entro il 31/12/2018:
- le imprese attive ed iscritte nel soppresso ruolo alla data del 12/05/2012, possono presentare richiesta di aggiornamento della propria posizione, senza incorrere nell’applicazione della sanzioni amministrativa pecuniaria per tardivo deposito. Trascorso tale termine, sarà avviato il procedimento per l’inibizione alla continuazione dell’attività dell’impresa che non risultasse aggiornata.
- le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo alla data del 12/05/2012 che non svolgono l'attività presso alcuna impresa possono presentare la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del REA.
L’agente di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.
Il rappresentante di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a concludere contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.
Dal 12 maggio 2012 chi intende svolgere l’attività di agente o rappresentante di commercio non è più tenuto ad iscriversi al ruolo perché soppresso dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2011.
È tenuto invece a presentare unitamente alla richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, così come modificato dalla Legge 30/07/2010 n. 122. La data di inizio dell’attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA. L’Ufficio, verificato il possesso dei requisiti, iscriverà l’attività nel Registro Imprese.
Come chiarisce la circolare ministeriale n. 3648/C del 10 gennaio 2012 il decreto ha portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, pertanto tutte le norme regolatrici non risultano modificate se non per gli adattamenti da ruolo a Registro delle imprese/REA. Quindi nulla è innovato in materia di requisiti professionali e morali, ai sensi L. 204/1985.
 
REQUISITI PROFESSIONALI
Diploma di scuola secondaria di secondo grado
- ragioniere
- perito commerciale
- perito sezione commercio estero
- perito aziendale e corrispondente in lingue estere
- diploma istituti tecnici per il turismo
- analista contabile
- segretario d´amministrazione
- operatore commerciale
- operatore turistico
oppure
Diploma di laurea ad indirizzo commerciale
- scienze politiche
- scienze economiche marittime e statistiche
- economia e commercio
- giurisprudenza, sociologia
- scienze economiche
- scienze economiche bancarie
- economia politica
- economia aziendale
- scienze bancarie e assicurative
oppure
Esperienza lavorativa di un biennio di attività nell´ultimo quinquennio come dipendenti qualificati con mansioni di gestione e organizzazione delle vendite con adeguato inquadramento nei livelli del contratto collettivo di lavoro applicati.
La sussistenza del requisito professionale sarà quindi principalmente valutata in base alla documentazione attestante le mansioni svolte.
oppure
Coadiutore di titolare di attività di vendita adibito a mansioni commerciali per un biennio nell'ultimo quinquennio regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti
oppure
Attività di commercio come lavoratore autonomo, per almeno due anni nell´ultimo quinquennio, o attività artigiana di produzione e relativa vendita (comprovabile con fatture)
oppure
Titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, per almeno due anni negli ultimi cinque, avente attività di vendita con mansioni di organizzazione e direzione delle vendite.
oppure
Avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale riconosciuto dalla Regione.