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Agenti di affari in mediazione

 

Agenti di affari in mediazione

L’agente di affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, anche se esercitata in modo occasionale o discontinuo, nei seguenti settori o sezioni:
a) immobiliare (conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
b) merceologico (conclusione di affari concernenti merci, derrate o bestiame);
c) con mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare (c.d. mediazione unilaterale per la conclusione di affari relativi al solo settore immobiliare - immobili o aziende - in nome e per conto di una sola parte, detta mandante, dalla quale l’agente potrà esclusivamente pretendere il compenso);
d) servizi vari (conclusione di affari relativi al settore dei servizi nonché di altri settori che non trovano collocazione in uno delle sezioni precedenti).
Dal 12 maggio 2012 chi intende svolgere l’attività di agente di affari in mediazione non è più tenuto ad iscriversi al ruolo perché soppresso dal decreto ministeriale del 26 ottobre 201.
È tenuto invece a presentare unitamente alla richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, così come modificato dalla Legge 30/07/2010 n. 122. La data di inizio dell’attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA. L’Ufficio, verificato il possesso dei requisiti, iscriverà l’attività nel Registro Imprese.
Come chiarisce la circolare ministeriale n. 3648/C del 10 gennaio 2012 il decreto ha portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, pertanto tutte le norme regolatrici non risultano modificate se non per gli adattamenti da ruolo a Registro delle imprese/REA. Quindi nulla è innovato in materia di requisiti professionali e morali, ai sensi L. 39/1989 e L. 57/2001.
Dal 12 maggio 2012 i soggetti che cessano di svolgere l’attività di mediazione all’interno di un’impresa (come titolari o come dipendenti dell’impresa) devono, nel caso in cui intendano non perdere i requisiti, chiedere entro novanta giorni di essere iscritti nell’apposita sezione Rea.
Requisiti attività mediatore
Dal 13 maggio 2016 non è più possibile utilizzare l'iscrizione nel soppresso ruolo (abrogato con D.M. 26/10/2011 quale requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività di mediatore (parere MISE n.97453 del 07/04/2016).
I soggetti che intendono svolgere l'attività economica di agenzia di affari in mediazione dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: possesso di un titolo di studio DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE e superamento dell'esame previo possesso del titolo di un corso di formazione regolarmente riconosciuto dalla Regione oppure iscrizione nell'apposita sezione REA persone fisiche (art.2 L. n.39/1989, modificato dalla L. n.57/2001).

Con determina n.4 del 10 marzo 2023 la Camera di Commercio del Molise ha fissato al 31 marzo, al 31 maggio e al 31 ottobre 2023 il termine entro il quale presentare le domande di esame per agenti di affari in mediazione.
 
Per compilare on line la domanda di esame si può scaricare il modulo allegato compilabile.
 
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