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Sanzioni Diritto annuale

 

Sanzioni Diritto annuale

Nei casi di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale si applica una sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo i criteri e le modalità determinate dal Regolamento emanato con Decreto Interministeriale il 27 gennaio 2005, n. 54 ( G.U. n. 90 del 19 aprile 2005).
A seguito dell'emanazione della circolare n. 27/2013 dell'Agenzia delle Entrate, applicabile anche al diritto annuale come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 ottobre 2013 (in allegato), le interpretazioni fornite con la circolare n. 3587/C del 20 giugno 2005, esplicativa del succitato Regolamento, sono state riviste dal Ministero, uniformando pertanto il proprio orientamento a quello dettato dall'Agenzia delle Entrate.
In particolare richiamando un parere dell'Avvocatura generale dello Stato viene precisato che il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e la sanzione deve essere rapportata all'importo non pagato.
Ne consegue che per tardivo pagamento è da intendersi il versamento interamente effettuato dalle imprese che si iscrivono in corso d'anno al Registro delle imprese, nei 30 giorni successivi alla propria scadenza, per il quale non è stata corrisposta la sanzione ridotta a titolo di ravvedimento (cosiddetto ravvedimento breve).
Per omesso pagamento è da intendersi il versamento non effettuato, oppure effettuato interamente con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza o il versamento parziale, limitatamente a quanto non versato.
Nel caso di versamento parziale, effettuato entro la scadenza del termine, la sanzione verrà commisurata al diritto non versato. Nel caso di versamento parziale effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione verrà invece commisurata all'intero diritto dovuto.
La Camera di Commercio, in attuazione al Regolamento emesso con Decreto Interministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005 e alla nota n. 172574 del 22 ottobre 2013 del Mise nelle predette ipotesi di violazione, applica le rispettive percentuali minime di sanzione e nello specifico:
- la sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento;
- la sanzione dal 30% nei casi di omesso versamento.
Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento.
Prescrizione e decadenza delle sanzioni
Decadenza della sanzione
L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Prescrizione della sanzione
Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di irrogazione. Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica di preavviso di fermo) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo quinquennale di prescrizione".
Collegandosi a questo sito e seguendo un percorso on-line si può effettuare il calcolo e il pagamento (comprensivo di sanzioni ed interessi legali)del diritto annuale.