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Imprese di facchinaggio

 

Imprese di facchinaggio

Per attività di facchinaggio, disciplinate dal DM 30/06/2003 n.221, si intendono quelle attività svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art. 21 della legge 84/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Le attività di facchinaggio, secondo la formulazione originaria dell'art. 17 della legge 57 del 05/03/2001 erano assoggettate al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità.
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 31/01/2007 n. 7 convertito nella legge 02/04/2007 n. 40 e del D.Lgs 06/08/2012 n. 147 sono stati soppressi i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Pertanto, attualmente l'esercizio delle attività di facchinaggio è subordinato al possesso dei soli requisiti di onorabilità
Requisiti di onorabilità
- assenza di sentenza di condanna penale o di procedimenti per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo non sia intervenuta la riabilitazione
- assenza di condanna per particolari reati (ad esempio ricettazione, riciclaggio, usura oppure reati di stampo mafioso)
- mancata comminazione di pena accessoria relativa all’interdizione all’esercizio di attività o di interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro.
I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:
- dal titolare/institore (per le imprese individuali)
- tutti i soci (per le SNC)
- i soci accomandatari (per le SAS e SAPA)
- tutti gli amministratori (per ogni altro tipo di società comprese le cooperative)
- dal preposto alla gestione tecnica
Avvio dell'attività
La SCIA compilata sull'apposito modulo va allegata alla pratica telematica Comunica nel momento in cui viene denunciato l’'inizio dell'attività che deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.

Modelli e costi
Dal 1 giugno 2022 la SCIA relativa all’attività di impresa di facchinaggio deve essere inviata contestualmente alla Comunicazione Unica.
In questo modo il plico digitale, composto della SCIA destinata al SUAP e della domanda/denuncia alla Camera di Commercio, viene inviato contestualmente all’Ufficio del Registro Imprese che provvede, in modo automatico e nel pieno rispetto della normativa, all’inoltro al SUAP competente per territorio.
I modelli da utilizzare e i costi previsti per le pratiche possono essere consultati sulle pagine dedicate del Sari Molise