DIRITTO ANNUALE – ULTERIORE PROROGA
L'articolo 9-ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha prorogato al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione i termini dei versamenti dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice.
La proroga si applica anche al versamento del diritto annuale 2021 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata.
Non sarà invece possibile effettuare il versamento nei 30 giorni successivi la scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.
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DIRITTO ANNUALE – PROROGA
Con il comunicato stampa del MEF datato 28 giugno 2021, è stato ufficializzato lo slittamento dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021 (20 Agosto con lo 0,40%,) del pagamento del saldo imposte 2020 e primo acconto 2021, pertanto anche il versamento del diritto annuale 2021 segue tale differimento.
La proroga riguarda:
- i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA),
- i soggetti aderenti al regime forfetario.
Devono, invece, ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari.
Si ricorda che, anche per gli altri contribuenti non soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), i termini del versamento diritto annuale rimangono quelli ordinari.
DIRITTO ANNUALE – SCADENZE
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l’anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:
- entro il 30 giugno 2021 per il versamento senza 0,40%.
- oppure entro il 30 luglio 2021 per il versamento con lo 0,40%
Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA.
Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa. Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell'anno precedente Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico oppure, in alternativa, sul sito dirittoannuale.camcom.it tramite i servizi di pago PA Per il versamento con F24 si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri tributi locali". Nello spazio riservato al «Codice ente/codice comune», indicare la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento (es. Campobasso CB); il codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2021.
Gli importi da versare per il 2021 sono calcolati sulla base di quelli del quadriennio 2011 - 2014 (che erano stati stabiliti con decreto del 21.04.2011) ridotti del 50%, come previsto dall'art. 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114. Tale norma è ribadita nel Decreto Ministeriale 08.01.2015. Per il 2021, la Camera del Molise ha deliberato la maggiorazione del 20% rispetto agli importi ministeriali. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che autorizza tale maggiorazione è stato emanato il 12.03.2020 entrato in vigore il 27.03.2020 e pubblicato sul sito del Ministero stesso.
Nei casi di omesso, incompleto o tardato pagamento verrà applicata una sanzione amministrativa, dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto (art. 18 L. 580/1993, D.M. 54/2005, D.Lgs. 472/1997), salva la possibilità di regolarizzare con ravvedimento entro un anno dalla scadenza. In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica delle cartelle esattoriali. Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22/12/2020, ha comunicato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2021, sulla base della riduzione del 50 per cento del diritto determinato per l’anno 2014, disposta dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e tenendo conto del Decreto Ministeriale 12/03/2020, entrato in vigore il 27 marzo 2020 che ha autorizzato l’aumento del 20% del diritto annuale, per il triennio 2020-2022, quale finanziamento di progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
La Camera di Commercio del Molise anche per il triennio 2020-2022, come per lo scorso triennio ha deliberato l’incremento complessivo del diritto annuale nella misura del 20%, per il finanziamento di progetti strategici a sostegno delle economie locali.
Le imprese che si iscrivono nel corso del 2021, oppure che aprono una unità locale, dovranno versare gli importi riportati nella tabella sottostante, al momento della domanda di iscrizione (tramite Comunica) oppure con modello F24 nei trenta giorni successivi. Ai fini del versamento occorre sempre provvedere ad un unico arrotondamento finale all’unità di euro, dell’importo complessivo dovuto, comprensivo anche delle unità locali aperte per entrambe le province di CB e IS. L’arrotondamento si effettua procedendo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto negli altri
Misure del diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, per i nuovi soggetti iscritti nel REA nel corso del 2021 e le nuove unità locali/sedi secondarie iscritte nel corso del 2021
Tipo impresa | Sede | Unità Locale |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | €53,00 | €11,00 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese | €120,00 | €24,00 |
Società semplici agricole | €60,00 | €12,00 |
Società semplici non agricole | €120,00 | €24,00 |
Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001 | €120,00 | €24,00 |
Soggetti iscritti al REA (solo per la sede) | €18,00 | |
Unità locali o sedi secondarie di un paese con sede secondaria all’estero | €66,00 |
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze con Decreto 11 dicembre 2020 pubblicato nella G.U. del 15/12/2020, decreta la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. fissata allo 0,01% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.