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Impiantisti

 

Impiantisti

Sono impiantisti coloro che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di trasformazione, manutenzione e ampliamento di impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, di trasporto e utilizzazione di gas, di sollevamento di persone o cose e antincendio all'interno di edifici adibiti ad uso civile.
L’attività di installazione degli impianti è oggi disciplinata dal decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, entrato in vigore il 27 marzo 2008, che ha abolito pertanto la legge 46/90.
Le novità più importanti introdotte dal decreto sono:
- Estensione del campo di applicazione a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualsiasi sia la destinazione d’uso, nonché le relative pertinenze;
- modifica della classificazione degli impianti;
- introduzione del principio della preposizione unica per il responsabile tecnico. Tale funzione può essere svolta per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con altra attività continuativa;
- i requisiti di qualificazione professionale vengono resi più selettivi con l’incremento dei periodi di inserimento;
- soppressione dell’obbligo di invio della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio. Dichiarazione che deve essere, invece, depositata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune dove è ubicato l’immobile in cui è installato l’impianto. Sono pertanto assoggettati alla normativa tutte le imprese, che in forma individuale o societaria, svolgono le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione, degli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Gli impianti sono classificati come segue:
- A impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
- B impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- C impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- D impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- E impianti per la distribuzione e l’utilizzazione del gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- F impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- G impianti di protezione antincendio.

Requisiti Professionali
- Laurea in Ingegneria, Architettura o Fisica;
- Diploma di scuola secondaria superiore e prestazione lavorativa di almeno due anni continuativi (un anno per gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie) presso un'impresa del settore;
- Titolo o attestato di qualifica di un corso tecnico-professionale riconosciuto dalla Regione e almeno due anni consecutivi alle dipendenze di una impresa del settore;
- Prestazione lavorativa alle dipendenze di un'impresa del settore, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso l'apprendistato, con la qualifica di operaio specializzato.
Qualora il titolare non sia in possesso di un requisito può preporre alla gestione tecnica un responsabile tecnico.
Il responsabile tecnico deve avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa preponente, essere cioè amministratore, socio prestatore d'opera, institore, dipendente, familiare collaboratore.

Requisiti di onorabilità
Tali requisiti sono provati se, a carico dei soggetti interessati, non sussistono misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali in corso per reati di natura mafiosa. La verifica riguarda:
- il titolare di impresa individuale;
- tutti i soci di s.n.c.;
- i soci accomandatari di s.a.s.;
- i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali;
- cooperative e consorzi.

Requisiti di “esclusiva”
Il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Il riconoscimento dei requisiti ha validità su tutto il territorio nazionale.


Modelli e costi
Dal 1 giugno 2022 la SCIA relativa all’attività di impiantistica deve essere inviata contestualmente alla Comunicazione Unica.
I modelli da utilizzare e i costi previsti per le pratiche possono essere consultati sulle pagine dedicate del Sari Molise