Scadenza ordinaria per il versamento
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l’anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l’anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:
- entro il 1 luglio 2019 per il versamento senza 0,40%.
- oppure entro il 31 luglio 2019 per il versamento con lo 0,40%
Le imprese che rientrano nella proroga stabilita dl D.L. 34/2019, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58 pubblicata in G.U. 151 del 29/06/2019, avente per oggetto la proroga dei termini di effettuazione dei versamenti per l’anno 2019 dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), potranno effettuare il pagamento del diritto annuale:
- entro il 30 settembre 2019 per il versamento senza 0,40%;
- oppure entro il 30 ottobre 2019 per il versamento con lo 0,40%
La proroga indicata, riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadano dal 30/06/2019 al 30/09/2019 dei contribuenti che svolgono attività interessate dagli indici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9 bis della Legge 21 giugno 2017 n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione
Soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario, coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria femminile e i lavoratori in mobilità (Risoluzione 647E dell’Agenzia delle Entrate).
Soggetti che partecipano (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del T.U.I.R.– D.P.R. 917 del 22/12/1986) a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati ai punti precedenti.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30/06/2019 (posticipata al 1 luglio, primo giorno non festivo successivo alla scadenza), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31/07/2019 con la maggiorazione dello 0,40%).
Soggetti tenuti al versamento
Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico (salvo il caso di nuove iscrizioni), direttamente da parte dell'impresa oppure con delega a un intermediario abilitato. Si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri tributi locali", indicando la sigla della provincia di appartenenza (CB o IS), il codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2019. In alternativa è possibile anche pagare online su questo sito.
Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa. Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell'anno precedente.
I criteri di arrotondamento sono quelli previsti dalla circolare MSE n. 19230 del 03.03.2009.
In caso di mancato o tardato pagamento, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto, ma entro un anno dalla scadenza possono evitare l'irrogazione della sanzione versando gli importi comprensivi di ravvedimento. In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica di cartelle esattoriali. Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.
Si precisa inoltre che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 22 maggio 2017, per il triennio 2017-2018-2019, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale alla Camera di Commercio del Molise.
Pertanto per il calcolo dell’importo dovuto per l’anno 2019, l'effetto combinato della riduzione del 50% rispetto al diritto annuale 2014 (già prevista dall’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90) e della maggiorazione del 20% comporta un generale allineamento degli importi e delle modalità di calcolo a quelli applicati nel 2017 con, in definitiva, una riduzione del 40% rispetto al 2014.
Verranno avvisate tutte le imprese che non risultano in regola con il diritto annuale negli anni 2016 e 2017 attraverso una lettera informativa trasmessa via PEC.
N.B. L’arrotondamento all’unità di euro deve avvenire all’unità superiore per importi maggiori o uguali a 0,5 – all’unità inferiore per importi minori di 0,5.
Cancellazione dal Registro delle imprese e diritto annuale
Si informa che la cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto è prevista in caso di presentazione della domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio (art. 4 del DM 359/2001).
Modalità pagamento
Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F 24:
- Riportare negli appositi spazi: il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- Indicare nella sez. del modello di versamento “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI “– nello spazio riservato al “Codice Ente”- la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento
- Indicare nelle apposite colonne il codice tributo: 3850 e l’anno cui si riferisce il versamento;
- Indicare correttamente l’importo che si versa nello spazio “Importi a debito versati”;
- Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna camera di commercio con la relativa sigla automobilistica.
Come versare il diritto annuale online con "pagoPA"
È stato predisposto un sito unico nazionale per il calcolo e (in alternativa al modello F24) il versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio. Per effettuare il conteggio si dovrà:
- inserire il codice fiscale dell'impresa; il sistema verificherà che questa disponga di una casella PEC valida (salvo i soggetti non obbligati alla PEC);
- inserire una eventuale seconda mail non certificata, e il dato del fatturato per tutte le imprese che non pagano in misura fissa (società, consorzi, ecc.);
- nella schermata dei risultati del calcolo, usare gli appositi pulsanti se si vuole ricevere via mail i dettagli dei conteggi e/o se si vuole effettuare il pagamento direttamente online;
- dopo aver fatto click su "Paga online", si dovrà scegliere il servizio di pagamento fra le varie banche disponibili, di regola con carta di credito; alcune banche consentono anche l'addebito diretto in conto per i propri correntisti.
Per gli importi, consulta la sezione dedicata.