Le violazioni di omesso, insufficiente, tardato versamento del Diritto Annuale, possono essere sanate spontaneamente, entro precisi limiti di tempo, ricorrendo all'Istituto del "ravvedimento operoso" (D. Lgs. n. 472/1997, art.13 e D.M. n. 54/2005, art. 6)
Chi può utilizzarlo
Possono avvalersi del ravvedimento le imprese (anche per le unità locali denunciate): già iscritte al Registro Imprese che:
- alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;
- entro 30 giorni dalla scadenza hanno pagato il diritto annuale senza versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- oltre 30 giorni dalla scadenza e fino ad un anno hanno pagato il diritto annuale (con o senza la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo)
Iscritte in corso d'anno che:
- alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;
- oltre il termine di scadenza hanno versato il diritto annuale dovuto.
Termini per avvalersi del ravvedimento
Ravvedimento breve
- Imprese e/o unità locali già iscritte al 1° gennaio: 30 giorni dopo la data di scadenza del pagamento (la facoltà di ricorrervi è in alternativa alla maggiorazione dello 0,40%).
- Imprese e/o unità locali già iscritte in corso d'anno: 60 giorni dopo la data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese o di annotazione all'Albo delle Imprese Artigiane.
Ravvedimento lungo
- Imprese e/o unità locali già iscritte al 1° gennaio: l'anno successivo la data di scadenza del pagamento (es. per scadenza del pagamento del diritto annuale 2016 fissata al 16 giugno 2016 il termine per avvalersi del ravvedimento lungo è 16 giugno 2017, per scadenza al 6 luglio 2016 il termine è il 6 luglio 2017).
- Imprese e/o unità locali già iscritte in corso d'anno: l'anno successivo la data di scadenza del pagamento e pertanto, 1 anno e 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese o di annotazione all'Albo delle Imprese Artigiane.
I termini per il ravvedimento decorrono dal giorno di scadenza del versamento del diritto o dal giorno successivo se lo stesso cade di sabato o di giorno festivo. Parimenti, nell' ipotesi in cui l'ultimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Chi può utilizzarlo
Possono avvalersi del ravvedimento le imprese (anche per le unità locali denunciate): già iscritte al Registro Imprese che:
- alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;
- entro 30 giorni dalla scadenza hanno pagato il diritto annuale senza versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- oltre 30 giorni dalla scadenza e fino ad un anno hanno pagato il diritto annuale (con o senza la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo)
Iscritte in corso d'anno che:
- alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;
- oltre il termine di scadenza hanno versato il diritto annuale dovuto.
Termini per avvalersi del ravvedimento
Ravvedimento breve
- Imprese e/o unità locali già iscritte al 1° gennaio: 30 giorni dopo la data di scadenza del pagamento (la facoltà di ricorrervi è in alternativa alla maggiorazione dello 0,40%).
- Imprese e/o unità locali già iscritte in corso d'anno: 60 giorni dopo la data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese o di annotazione all'Albo delle Imprese Artigiane.
Ravvedimento lungo
- Imprese e/o unità locali già iscritte al 1° gennaio: l'anno successivo la data di scadenza del pagamento (es. per scadenza del pagamento del diritto annuale 2016 fissata al 16 giugno 2016 il termine per avvalersi del ravvedimento lungo è 16 giugno 2017, per scadenza al 6 luglio 2016 il termine è il 6 luglio 2017).
- Imprese e/o unità locali già iscritte in corso d'anno: l'anno successivo la data di scadenza del pagamento e pertanto, 1 anno e 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese o di annotazione all'Albo delle Imprese Artigiane.
I termini per il ravvedimento decorrono dal giorno di scadenza del versamento del diritto o dal giorno successivo se lo stesso cade di sabato o di giorno festivo. Parimenti, nell' ipotesi in cui l'ultimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Se il ritardo del pagamento è superiore ad un anno (ravvedimento lungo) prendere contatti con l'Ufficio del diritto annuale scrivendo a diritto.annuale@molise.camcom.it per l'emissione dell'atto di accertamento ("volontario").
Nel caso in cui non si proceda al pagamento "volontario", la Camera di Commercio provvede all'iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, la cui riscossione coattiva è a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Nel caso in cui non si proceda al pagamento "volontario", la Camera di Commercio provvede all'iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, la cui riscossione coattiva è a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Quanto pagare
La Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) ha modificato le misure delle sanzioni da versare a titolo di ravvedimento operoso. In particolare l'art. 1, c. 20, ha previsto che, a decorrere dal 1° febbraio 2011, la sanzione è ridotta:
- ad un decimo (prima era previsto un dodicesimo) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- ad un ottavo (prima era previsto decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Pertanto, affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento breve, è necessario che entro 30 giorni dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento dei seguenti importi:
- importo del diritto (per i casi di mancato o incompleto pagamento);
- importo degli interessi commisurati al diritto dovuto, al tasso legale vigente (2,5% dal 01/01/2012 al 31/12/2013, 1% dall'1/01/2014 al 31/12/2014, 0,50% dall'1/01/2015 al 31/12/2015 e 0,2% dall'1/01/2016), con maturazione dal giorno successivo il termine di scadenza al giorno in cui viene eseguito il pagamento del diritto (nelle ipotesi di tributo già versato) o al giorno in cui avviene il ravvedimento (nelle ipotesi di mancato/incompleto versamento);
- importo della sanzione ridotta ad un ottavo della sanzione minima del 30% e quindi pari al 3,75% del diritto.
Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento lungo è necessario che entro un anno dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento dei seguenti importi:
- importo del diritto (per i casi di mancato o incompleto pagamento);
- importo degli interessi commisurati al diritto dovuto, al tasso legale vigente (2,5% dal 01/01/2012 al 31/12/2013, 1% dall'1/01/2014 al 31/12/2014, 0,50% dall'1/01/2015 al 31/12/2015 e 0,2% dall'1/01/2016), con maturazione dal giorno successivo il termine di scadenza al giorno in cui viene eseguito il pagamento del diritto (nelle ipotesi di tributo già versato) o al giorno in cui avviene il ravvedimento (nelle ipotesi di mancato/incompleto versamento);
- importo della sanzione ridotta ad un quinto della sanzione minima del 30% e quindi pari al 6,00% del diritto
Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011, cioè relative a versamenti aventi scadenza entro tale data, rimangono applicabili le precedenti misure: 2,5% per il ravvedimento breve e 3% per il ravvedimento lungo.
Come pagare
Il versamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24, compilando la sezione IMU e altri Tributi Locali e indicando i seguenti codici:
- 3850 per il tributo
- 3851 per gli interessi
- 3852 per la sanzione
Nel campo anno di riferimento deve essere indicato, per tutti e tre i codici tributo, l'anno per il quale è dovuto il diritto e non l'anno in cui avviene il pagamento ravveduto.
Per il calcolo del ravvedimento operoso è disponibile questo sito
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