- entro il 30 giugno 2023 senza dover corrispondere alcun interesse oppure
- entro il 31 luglio 2023 per il versamento con lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
- PROROGA PER I CONTRIBUENTI ISA
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Per l'anno 2023 il D.L. n. 51/2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" convertito con modifiche nella Legge 3/07/2023 n. 87 ( G.U. n. 155 del 05.07.2023 entrata in vigore 6.07.2023 delle modifiche apportate in sede di conversione ha previsto la proroga dei pagamenti all'art. 4 commi 3-sexies e 3-septies per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e per i pagamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, imposte e contributi.
- entro il 20/07/2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31/07/2023, applicando la maggiorazione dello 0,40%, in ragione di giorno secondo la seguente tabella riepilogativa
21/07/2023 0,0364 22/07/2023 0,0727 23/07/2023 0,1091 24/07/2023 0,1455 25/07/2023 0,1818 26/07/2023 0,2182 27/07/2023 0,2545 28/07/2023 0,2909 29/07/2023 0,3273 30/07/2023 0,3636 31/07/2023 0,4 Potranno beneficiare della proroga i contribuenti che
- adottano indici sintetici di affidabilità fiscale
- presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011
- applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero Economia e Finanze
- partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
- entro il 20 agosto 2023 - Sanzioni previste dal Ravvedimento breve
- dal 21 agosto 2023 al 20 luglio 2024 - Sanzioni previste dal Ravvedimento lungo
E' possibile calcolare gli importi effettivi utilizzando il sito dedicato
- ISCRIZIONI IN CORSO D’ANNO E TRASFERIMENTI DI SEDE
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Le imprese che si iscrivono nel corso del 2023, oppure che aprono una unità locale, dovranno versare gli importi previsti, al momento della domanda di iscrizione (tramite Comunica) oppure con modello F24 nei trenta giorni successivi.
Si precisa, inoltre, che l’impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra, deve corrispondere il diritto soltanto a favore della Camera di Commercio dove era iscritta all'1 gennaio 2023. - OMESSO, INCOMPLETO O TARDATO PAGAMENTO
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Nei casi di omesso, incompleto o tardato pagamento verrà applicata una sanzione amministrativa, dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto (art. 18 L. 580/1993, D.M. 54/2005, D.Lgs. 472/1997), salva la possibilità di regolarizzare con ravvedimento entro un anno dalla scadenza. In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica delle cartelle esattoriali. Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.
COME PAGARE
Il pagamento del diritto annuale, da effettuare in unica soluzione, può essere eseguito:- tramite modello F24 telematico;
- mediante il servizio online PagoPA, disponibile sul sito dedicato al diritto annuale. In questo caso non solo si potrà calcolare esattamente l’importo dovuto ma si potrà verificare la correttezza del pagamento anche per gli anni precedenti.