Avviso di proroga della scadenza del diritto annuale 2020
Proroga dei termini di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio 2020: proroga di 20 giorni del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA per contribuenti ISA e forfettari. La proroga, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2020
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Le stesse disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (poi abrogato dalla L. n. 190/2014), nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati sopra.
Il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi i questione, è stati stabilito con il D.P.C.M. 27 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020.
Sono pervenute da più parti segnalazioni di falsi bollettini e moduli ingannevoli inviati attraverso posta elettronica certificata ad imprese e professionisti con oggetto “Esazione diritto 2020 con riferimento alle Camere di Commercio e al versamento del diritto annuale 2020. Il mittente degli invii è sempre diverso. Tali comunicazioni non hanno avuto origine dalle procedure di gestione del diritto annuale. Si raccomanda, pertanto di accertare i contenuti effettivi del materiale ricevuto e di prestare la massima attenzione prima di effettuare qualsiasi pagamento, ricordando che i pagamenti del diritto annuale devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il modello F24 o attraverso il portale pago PA. Si ricorda che il diritto annuale ha scadenza con il primo acconto delle imposte sui redditi (30 giugno) e che l’invio dell’informativa della Camera di Commercio avviene intorno alla meta’ del mese di giugno con il logo e il mittente della Camera di Commercio del Molise. Si raccomanda di non prestare attenzione a queste comunicazioni ingannevoli e soprattutto di non pagare. In caso di dubbio ed incertezze, l’ufficio diritto annuale è a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento sia attraverso mail che telefonicamente.
Per informazioni informazioni diritto.annuale@molise.camcom.it tel. 0874/4711-511
Diritto Annuale 2020 in breve
Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, per l’anno 2020 ha confermato gli importi degli anni precedenti per le iscrizioni delle nuove imprese(nota MISE 0347962 dell’11.12.2019).
Gli importi provvisori da versare per il 2020 sono calcolati sulla base di quelli del quadriennio 2011 - 2014 ridotti del 50%, come previsto dall'art. 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114, come rimarcato anche dal Decreto Ministeriale 08.01.2015.
La Camera di Commercio del Molise anche per il triennio 2020-2022, come per lo scorso triennio ha deliberato l’incremento complessivo del diritto annuale nella misura del 20%, per il finanziamento di progetti strategici a sostegno delle economie locali. Tale maggiorazione è stata dunque autorizzata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12.03.2020, entrato in vigore il 27.03.2020 e pubblicato sul sito del Ministero stesso.
Le imprese e le unità locali che, prima di tale provvedimento, avessero già pagato gli importi provvisori non maggiorati, dovranno integrare la differenza nel termine del 30.11.2020, di cui all’art. 17 comma, 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.
Le imprese che si iscrivono nel corso del 2020, oppure che aprono una unità locale, dovranno versare gli importi riportati nella tabella sottostante, al momento della domanda di iscrizione (tramite Comunica) oppure con modello F24 nei trenta giorni successivi. Ai fini del versamento occorre sempre provvedere ad un unico arrotondamento finale all’unità di euro, dell’importo complessivo dovuto, comprensivo anche delle unità locali aperte per entrambe le province di CB e IS. L’arrotondamento si effettua procedendo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto negli altri casi.
Tipo impresa | Sede | Unità Locale |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) |
€ 53,00 |
€ 11,00 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese |
€ 120 |
€ 24 |
Società semplici agricole |
€ 60 |
€ 12 |
Società semplici non agricole |
€ 120 |
€ 24 |
Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001 |
€ 120 |
€ 24 |
Soggetti iscritti al REA (solo per la sede) |
€ 18 |
non versano per le U.L. |
Unità locali o sedi secondarie di un paese con sede secondaria all’estero |
€ 66 |
Nuovo tasso di interesse legale
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze con Decreto 12 dicembre 2019 con l’articolo 1 decreta la misura del saggio degli interessi legali di sui all’articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.