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Carte tachigrafiche

 

Carte tachigrafiche

La carta tachigrafica è un dispositivo che permette di identificare il soggetto che utilizza un tachigrafo digitale installato su un automezzo. Contiene un sistema di conservazione di dati, relativamente alle operazioni che vengono svolte con il tachigrafo digitale. Le carte tachigrafiche sono di quattro diverse tipologie:
- carta del conducente: è richiesta per la guida dei veicoli equipaggiati di tachigrafo digitale.
- carta dell'officina: è richiesta dai centri tecnici autorizzati ad effettuare operazioni di installazione e riparazione di tachigrafi digitali. Permette di testare e tarare il tachigrafo, di rilevare e trasferire i dati.
- carta dell'azienda: è richiesta dal titolare o il legale rappresentante o persona da lui delegata di un’impresa di trasporto che possiede almeno un veicolo equipaggiato con tachigrafo digitale.
- carta di controllo: è rilasciata alle autorità preposte ai controlli in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale e alle autorità adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale.
Costi
Il costo di rilascio di ognuna delle carte sopracitate, ad eccezione della Carta dell'Autorità di controllo, è di € 37,00 pagabili in contanti, con Pagobancomat, Postamat e Carte di Credito al momento della presentazione della domanda direttamente allo sportello.
Il pagamento potrà essere effettuato anche mediante Pago PA.
La consegna della carta presso l'ufficio è gratuita. Nel caso in cui si preferisca la spedizione è necessario sostenere un costo aggiuntivo pari ad € 3,17.
Il costo della carta di controllo è stabilito a mezzo di apposita Convenzione tra il sistema camerale e le Amministrazioni di controllo.
Da questo link è possibile scaricare la modulistica
Per saperne di più scrivi a questa email

Pratica telematica carte tachigrafiche – adesione al servizio TACI
È attivo il nuovo servizio TACI, il servizio di richiesta on line delle carte tachigrafiche che permette di presentare le istanze per il rilascio e il rinnovo della carta conducente e della carta azienda in modalità completamente on line.
Ogni richiesta sarà automaticamente protocollata al momento dell’invio e all’utente verrà contestualmente comunicato (mediante notifica alla casella di posta dichiarata in fase di registrazione) il numero e la data di registrazione al protocollo. È inoltre possibile seguire lo stato di avanzamento della pratica. 
Gli operatori professionali, associazioni di categoria e agenzie di disbrigo pratiche, che vorranno aderire devono inviare apposita richiesta di adesione a mezzo pec all’indirizzo camerale cciaa.molise@legalmail.it e sottoscrivere con dispositivo di firma digitale apposito mandato, oltre che registrarsi al servizio invio pratiche Registro Imprese di Telemaco.
Il nuovo servizio prevedrà un’introduzione graduale sino al definitivo abbandono della procedura analogica o a mezzo pec dopo un adeguato periodo transitorio.
Pertanto, a decorrere dal g. 1° luglio 2024 TACI diventerà l’unico canale per la presentazione di istanze di rilascio e rinnovo delle carte conducente o azienda da parte degli operatori professionali.

Novità sui Tachigrafi: Obblighi e Scadenze dal 31 Dicembre 2024

Dal 31 dicembre 2024, entrano in vigore nuove normative per i tachigrafi, che coinvolgono tutti i conducenti di mezzi soggetti a questo dispositivo. Le modifiche, stabilite dal Regolamento UE 165/2014 e successivamente aggiornate dal Regolamento UE 1054/2020, prevedono l'obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti durante i controlli su strada (attualmente è richiesto un periodo di 28 giorni).

Adeguamento delle Carte Tachigrafiche

Solo le carte tachigrafiche omologate da luglio 2023 possono registrare 56 giorni di attività. Per i possessori di versioni precedenti sono disponibili due opzioni:
  1. Conservare le stampe cartacee relative ai 28 giorni non memorizzati.
  2. Passare a una carta tachigrafica di nuova generazione.
Nella fase iniziale di utilizzo delle nuove carte, sarà comunque necessario conservare a bordo le registrazioni cartacee dei 56 giorni precedenti, poiché la registrazione comincerà dal primo utilizzo in avanti. Prima di restituire la carta precedente, i dati dovranno essere scaricati per evitare la perdita di informazioni.

Sostituzione e Rinnovo delle Carte

Gli interessati possono richiedere alla Camera di Commercio una nuova carta in modalità “rinnovo per modifica dati”, previa restituzione della carta precedente e pagamento del diritto di segreteria.

Obblighi per il Trasporto Internazionale e Scadenze

I veicoli impegnati in trasporti internazionali devono rispettare le seguenti scadenze per la sostituzione dei tachigrafi:
  • 31 dicembre 2024: obbligo di installare il tachigrafo intelligente G2V2 per veicoli con peso superiore a 3.5 tonnellate dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione.
  • 19 agosto 2025: obbligo di aggiornamento al tachigrafo di seconda generazione per veicoli con tachigrafo intelligente di prima generazione (dal 15 giugno 2019).
  • 1 luglio 2026: obbligo di tachigrafo intelligente G2V2 anche per veicoli commerciali con peso compreso tra 2.5 e 3.5 tonnellate.
Ulteriori approfondimenti

Non sussiste alcun obbligo normativo di sostituzione.
 
Le carte tachigrafiche attualmente in circolazione sono di due tipologie e tutte di generazione 2. La tipologia è riconoscibile attraverso i seguenti codici di omologazione presenti sul retro delle carte:
 
·         le carte gen2v1 recano il codice: E 3 1003. Possono consentire la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma la situazione può variare in base all’uso che della carta viene fatto in relazione allo svolgimento dell’attività. Infatti, se risulta necessario agire con l’inserimento manuale di parametri aggiuntivi, questi potrebbero saturare lo spazio di memoria e non rendere disponibili i dati per tutte le giornate da documentare.
 
·         le carte gen2v2 (rilasciate a partire dal 21 luglio 2023) recano il codice: E 3 1004. Garantiscono di norma la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai 56 giorni di attività.
 
In linea generale si può affermare che i conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria (nelle carte gen2v1) sono quelli che effettuano con frequenza attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci, in quanto la registrazione intensiva di queste attività potrebbe arrivare a saturare la memoria, con il rischio di non poter esibire gli ultimi 56 gg di attività e di dover ricorrere alle stampe.
 
In sintesi si può, dunque, ritenere che la stampa dei dati di guida può non rivelarsi indispensabile, se è possibile verificare che la propria carta (indipendentemente dalla tipologia) già contiene la registrazione degli ultimi 56 giorni.
 
Poiché ciò può variare in funzione dell'uso che il conducente ne fa nel corso della propria attività lavorativa, ancor prima di pensare ad una sostituzione, il titolare può verificare lo stato dei dati presenti sulla propria carta e se coprono già i 56 giorni previsti non ha bisogno di sostituire la carta o di munirsi di stampe.
 
Si sottolineano ancora due importanti elementi per la corretta gestione delle carte e conservazione dei dati:
 
con la sostituzione della carta tachigrafica, la nuova carta registra dal primo giorno del suo utilizzo ed è quindi essenziale scaricare i dati della carta sostituita prima della riconsegna;  
come regola generale uno scarico frequente e regolare dei dati delle carte, consente di avere sempre dati disponibili per gli usi richiesti dalla legge.  
Alla luce di quanto espresso le situazioni in cui si rende necessaria una sostituzione potrebbero essere limitate.