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DOMICILIO DIGITALE #5

 

DOMICILIO DIGITALE #5

Categoria: 
Foto per comunicazione pec (domicilio digitale)
 
Nel caso in cui all'esito della ricerca non figuri il campo del domicilio digitale sulla propria visura, è sufficiente rivolgersi ad uno dei gestori di PEC elencati nel sito di DigitPA per richiederne uno.
Si ricorda che la casella PEC da iscrivere al Registro Imprese deve essere:
  • attiva;
  • unica: non deve risultare assegnata ad altro soggetto;
  • univoca: non deve essere riferibile ad altri soggetti che non siano la stessa impresa; non sono legittimamente iscrivibili gli indirizzi PEC di professionisti, studi di consulenza, A ssociazioni di categoria messi a disposizione di uno o più clienti.
Occorre quindi procedere all’invio di una Pratica Semplice per comunicare il domicilio digitale della propria impresa alla Camera di Commercio di competenza territoriale.
Possono presentare la pratica di comunicazione della PEC il titolare di una ditta individuale o un amministratore della società con la propria firma digitale.
In alternativa, mediante la sottoscrizione della procura speciale, un professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, commi 2 quater e quinquies della L. 340/2000 (dottori commercialisti, ragionieri e esperti contabili iscritti nella sezione A dell’apposito albo).

La pratica è esente da diritti di segreteria e non è soggetta all’imposta di bollo (qualora, unitamente al domicilio digitale, siano presentate altre variazioni, la domanda sconterà i relativi importi previsti).

Le imprese che non lo hanno ancora fatto, possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese della propria Camera di commercio, evitando in tal modo sia il procedimento di assegnazione d’ufficio di domicilio digitale funzionante solo per ricevere le comunicazioni, che quello sanzionatorio.

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Ultima modifica: Lunedì, 11 Dicembre, 2023 - 09:59