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DOMICILIO DIGITALE #3

 

DOMICILIO DIGITALE #3

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foto domicilio digitale cosa succede se non sono in regola

Il domicilio digitale (PEC) dell’impresa deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. n. 179/2012 convertito con la L. n. 221/2012.
Inoltre, l’indirizzo iscritto deve rimanere valido ed attivo nel tempo.
É possibile verificare se la propria PEC è esistente ed è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese accedendo a questo link

Nel caso in cui all'esito della ricerca non figuri il campo PEC possono verificarsi ipotesi:
  • la PEC è regolarmente esistente e attiva presso l'impresa, ma non è mai stata iscritta nel Registro delle Imprese (pertanto occorre mettersi in regola presentando la relativa domanda);
  • l'impresa non si è mai dotata di casella PEC (in questo caso occorre preventivamente attivare la PEC e quindi comunicarla al Registro delle Imprese).
Nel caso in cui all’esito della ricerca risulti un domicilio digitale non valido o scaduto, occorre mettersi in regola riattivando la casella oppure richiedere una nuova PEC e comunicarla al Registro delle Imprese.

IMPORTANTE: Si ricorda che la PEC dell'impresa deve essere nella titolarità esclusiva della singola impresa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese).
 
Le imprese che non lo hanno ancora fatto, possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese della propria Camera di commercio, evitando in tal modo sia il procedimento di assegnazione d’ufficio di domicilio digitale funzionante solo per ricevere le comunicazioni, che quello sanzionatorio.

Per maggiori approfondimenti
Ultima modifica: Lunedì, 27 Novembre, 2023 - 11:52