Istruzioni per il calcolo
Per il 2018 pagano in misura fissa: imprenditori individuali (con importi distinti fra sezione speciale e sezione ordinaria), società semplici (con importi distinti fra agricole e non agricole), società tra avvocati previste dal comma 2 articolo 16 del D.Lgs. 96/2001.
Pagano il diritto annuale in misura fissa anche i soggetti iscritti solo al R.E.A., come le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi che svolgono un'attività economica e le unità locali o sedi secondarie di imprese estere.
- Le imprese dovranno individuare la provincia in cui hanno la sede e il numero di unità locali presenti nella regione Molise ed in ogni altra provincia. Ai fini del diritto annuale, per "unità locali" si intende "unità locali e/o sedi secondarie". I soggetti iscritti solo al R.E.A. (tra cui: associazioni, fondazioni ecc.) non pagano per le eventuali unità locali.
- Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2018 non rientrano nell'esazione a scadenza ordinaria, ma devono pagare al momento dell'iscrizione (o con modello F24 nei trenta giorni successivi).
- Nel caso di trasferimento di sede fra province diverse, il diritto per la sede è dovuto alla Camera nei cui registri risultava l'iscrizione al 1 gennaio 2018, indipendentemente dalla data effettiva di trasferimento.
- Nel caso di passaggio da una forma giuridica che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato, o viceversa (mantenendo lo stesso codice fiscale), il diritto è dovuto in base alla natura giuridica con cui era iscritta l'impresa al 1 gennaio 2018.
- Il diritto annuale non è frazionabile in alcun caso in proporzione ai mesi di iscrizione al Registro Imprese o al R.E.A. (sia per la sede che per le unità locali).
- I criteri di arrotondamento degli importi da versare sono quelli stabiliti dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.
Importi per nuove iscrizioni / per esazione a scadenza ordinaria
Per i soggetti che pagano in misura fissa, gli importi di nuova iscrizione e quelli dovuti dalle imprese già iscritte sono gli stessi, con l'unica differenza della scadenza:
- per le nuove iscrizioni avvenute nel 2018, si dovrà versare l'importo indicato al momento della domanda di iscrizione o nei trenta giorni successivi (lo 0,40% qui non è previsto).
- I soggetti già iscritti all' 1.1.2018 dovranno versare con la scadenza ordinaria (primo acconto delle imposte), oppure nei 30 giorni successivi con lo 0,40% in più.
- Gli importi delle seguenti tabelle tengono già conto della riduzione 50% rispetto a quelli ministeriali del quadriennio 2011 - 2014 e della maggiorazione 20% autorizzata per la Camera di Commercio del Molise.
Imprenditori individuali iscritti in sezione speciale come piccoli imprenditori, artigiani, agricoli (e comunque non iscritti nella sezione ordinaria)

Imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria

Società semplici agricole

Società semplici non agricole; società tra avvocati (comma 2 art. 16 D.Lgs. 2.2.2001 n. 96)

Soggetti iscritti solo al R.E.A.
R.E.A. = Repertorio Economico Amministrativo. Sono iscritti al solo REA (e non anche al Registro Imprese) le associazioni e fondazioni, gli enti religiosi ecc. che svolgono attività economica. Possono essere iscritte in un'apposita sezione del solo REA anche le persone fisiche che erano iscritte nei soppressi Ruoli Agenti e Rappresentanti o Agenti di Affari in Mediazione o Mediatori Marittimi, e che non esercitano l'attività.

Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero

Esempio di calcolo per un piccolo imprenditore
Di seguito si riporta l'esempio di calcolo per un piccolo imprenditore individuale, a seconda che paghi entro il 2 luglio o entro il 20 agosto. Nel conteggio degli importi si parte sempre dagli importi maggiorati ma non arrotondati: euro 44 + 20% = 52,80 per la sede ed euro 8,80 + 20% = 10,56 per l'unità locale.

(*) - solo per il versamento entro il 20/8 da parte di imprese e U.L. iscritte prima del 2018.
Per il 2018 pagano in misura fissa: imprenditori individuali (con importi distinti fra sezione speciale e sezione ordinaria), società semplici (con importi distinti fra agricole e non agricole), società tra avvocati previste dal comma 2 articolo 16 del D.Lgs. 96/2001.
Pagano il diritto annuale in misura fissa anche i soggetti iscritti solo al R.E.A., come le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi che svolgono un'attività economica e le unità locali o sedi secondarie di imprese estere.
- Le imprese dovranno individuare la provincia in cui hanno la sede e il numero di unità locali presenti nella regione Molise ed in ogni altra provincia. Ai fini del diritto annuale, per "unità locali" si intende "unità locali e/o sedi secondarie". I soggetti iscritti solo al R.E.A. (tra cui: associazioni, fondazioni ecc.) non pagano per le eventuali unità locali.
- Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2018 non rientrano nell'esazione a scadenza ordinaria, ma devono pagare al momento dell'iscrizione (o con modello F24 nei trenta giorni successivi).
- Nel caso di trasferimento di sede fra province diverse, il diritto per la sede è dovuto alla Camera nei cui registri risultava l'iscrizione al 1 gennaio 2018, indipendentemente dalla data effettiva di trasferimento.
- Nel caso di passaggio da una forma giuridica che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato, o viceversa (mantenendo lo stesso codice fiscale), il diritto è dovuto in base alla natura giuridica con cui era iscritta l'impresa al 1 gennaio 2018.
- Il diritto annuale non è frazionabile in alcun caso in proporzione ai mesi di iscrizione al Registro Imprese o al R.E.A. (sia per la sede che per le unità locali).
- I criteri di arrotondamento degli importi da versare sono quelli stabiliti dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.
Importi per nuove iscrizioni / per esazione a scadenza ordinaria
Per i soggetti che pagano in misura fissa, gli importi di nuova iscrizione e quelli dovuti dalle imprese già iscritte sono gli stessi, con l'unica differenza della scadenza:
- per le nuove iscrizioni avvenute nel 2018, si dovrà versare l'importo indicato al momento della domanda di iscrizione o nei trenta giorni successivi (lo 0,40% qui non è previsto).
- I soggetti già iscritti all' 1.1.2018 dovranno versare con la scadenza ordinaria (primo acconto delle imposte), oppure nei 30 giorni successivi con lo 0,40% in più.
- Gli importi delle seguenti tabelle tengono già conto della riduzione 50% rispetto a quelli ministeriali del quadriennio 2011 - 2014 e della maggiorazione 20% autorizzata per la Camera di Commercio del Molise.
Imprenditori individuali iscritti in sezione speciale come piccoli imprenditori, artigiani, agricoli (e comunque non iscritti nella sezione ordinaria)

Imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria

Società semplici agricole

Società semplici non agricole; società tra avvocati (comma 2 art. 16 D.Lgs. 2.2.2001 n. 96)

Soggetti iscritti solo al R.E.A.
R.E.A. = Repertorio Economico Amministrativo. Sono iscritti al solo REA (e non anche al Registro Imprese) le associazioni e fondazioni, gli enti religiosi ecc. che svolgono attività economica. Possono essere iscritte in un'apposita sezione del solo REA anche le persone fisiche che erano iscritte nei soppressi Ruoli Agenti e Rappresentanti o Agenti di Affari in Mediazione o Mediatori Marittimi, e che non esercitano l'attività.

Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero

Esempio di calcolo per un piccolo imprenditore
Di seguito si riporta l'esempio di calcolo per un piccolo imprenditore individuale, a seconda che paghi entro il 2 luglio o entro il 20 agosto. Nel conteggio degli importi si parte sempre dagli importi maggiorati ma non arrotondati: euro 44 + 20% = 52,80 per la sede ed euro 8,80 + 20% = 10,56 per l'unità locale.

(*) - solo per il versamento entro il 20/8 da parte di imprese e U.L. iscritte prima del 2018.