Non devono presentare nessuna dichiarazione:
- i soggetti che effettuano esclusivamente attività di trasporto dei propri rifiuti (solo per i rifiuti NON pericolosi);
- i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10. Sono quindi esonerati dalla denuncia i produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 derivanti da:- lavorazioni industriali
- lavorazioni artigianali
- fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
- fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi.
- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione;
- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio.
- le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa;
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.