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Sicurezza prodotti

 

Sicurezza prodotti

La Camera di Commercio tutela gli interessi delle imprese e dei consumatori, attraverso la funzione di regolazione della trasparenza del mercato. In tale ambito si inserisce il controllo su etichettatura e sicurezza dei prodotti immessi in commercio, che la Camera di Commercio svolge anche in sinergia con le altre Autorità competenti per i controlli (Dogane, Guardia di Finanza, Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.).
Scarica la "Guida acquista sicuro"
 
L’attività è diretta principalmente a:
Informare le imprese sugli obblighi normativi per la produzione e la distribuzione, sull’evoluzione della normativa stessa e sull’importanza che la sicurezza e la qualità dei prodotti hanno per la salute del consumatore finale e di tutta la collettività.
È importante che l’imprenditore sia informato ancor prima del consumatore, poiché solo in tal modo potrà acquistare prodotti sicuri, arginare la concorrenza di prodotti privi dei requisiti di sicurezza e offrire ai clienti la massima trasparenza. In tal modo darà notizie certe sulle caratteristiche dei prodotti e consentirà al consumatore di effettuare scelte e acquisti consapevoli.
Informare i consumatori sui requisiti di sicurezza che la normativa attribuisce ad un prodotto per essere definito sicuro ed essere immesso così sul mercato.
L'Unione europea (UE) ha istituito un sistema di allarme rapido per i prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, esclusi farmaci ed alimentari, (RAPEX), nonché ha emanato disposizioni che consentono di ritirare dal mercato i prodotti che possono minacciare la salute e la sicurezza dei consumatori.
Effettuare visite ispettive e controlli sulle imprese per i seguenti prodotti e settori
- calzature. In tutti i negozi di calzature deve essere esposto il cartello esplicativo dei materiali
- prodotti tessili
- dispositivi di protezione individuale (DPI) di prima categoria. Sono dispositivi di protezione individuale (DPI) quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare dai rischi per la salute e la sicurezza la persona che li indossa o comunque li porta con sé. Si dividono in tre categorie, secondo il tipo di progettazione, dalla più semplice alla più complessa. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli occhiali da sole (vedi la guida acquisti alla luce del sole)
- giocattoli (vedi la guida al giocattolo sicuro)
I giocattoli magnetici privi di una speciale avvertenza obbligatoria che ne indica la pericolosità non potranno essere immessi sul mercato.
La decisione è stata presa dalla Commissione Europea il 21 aprile 2008 ed è stata resa esecutiva dal Governo italiano il 21 luglio 2008. L’avvertenza, che obbligatoriamente deve comparire su tutti i giocattoli contenenti magnet,i deve essere la seguente: “Avvertenza! Questo oggetto contiene magneti o componenti magnetici. Un magnete che si attacca ad un altro magnete o ad un oggetto metallico all’interno del corpo umano può provocare lesioni gravi o mortali. In caso di ingestione o inalazione di magneti, richiedere immediatamente l’assistenza medica”.
La Commissione Europea ha anche specificato che l’informativa può anche differire dal testo sopracitato a patto che il messaggio:
- sia chiaramente visibile e leggibile;
- sia posto in evidenza sull’imballaggio o fissata al giocattolo magnetico in modo che il consumatore la possa notare;
- sia riportato in lingua italiana.
- prodotti elettrici (vedi la guida cosa porti a casa)
- autovetture nuove: risparmio carburante ed emissione di CO2 - Scarica la guida 2016 al risparmio di carburanti ed alle emissioni CO2 delle autovetture
La commercializzazione di autovetture nuove impone, ai titolari dei punti vendita e concessionari, l’osservanza di alcuni obblighi diretti a fornire al consumatore informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2.
Vedi informativa sugli obblighi a carico dei rivenditori di autovetture nuove
Vedi la Circolare Ministeriale 29/4/2009
Vedi i Depliant Informativi
Sanzionare i comportamenti non conformi alle normative sulla sicurezza dei prodotti.
Gli obblighi di produttori, importatori e distributori ed i poteri delle Amministrazioni preposte alla sorveglianza sono stabiliti dal Codice del consumo e dalle varie norme di settore; i requisiti di sicurezza di determinati prodotti (giocattoli, tessili, prodotti elettrici, ecc.) sono disciplinati da direttive europee, recepite dalla normativa nazionale.
Tutti i prodotti devono riportare alcune indicazioni obbligatorie, al fine di garantire al consumatore una scelta ed un acquisto consapevole.
In base al settore sottoposto a verifica, l'Ufficio accerta anche la presenza della marcatura CE sull'articolo e che lo stesso sia accompagnato dalla nota informativa prevista. I prodotti considerati pericolosi per il consumatore sono sottoposti a provvedimenti - da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - di ritiro dal mercato, divieto di immissione e commercializzazione sul mercato stesso.
La verifica, attraverso prove di laboratorio, della conformità dei prodotti ai requisiti generali di sicurezza viene accertata dagli Organismi notificati.
La Camera di Commercio di Campobasso ha avviato da qualche anno l’attività di informazione diretta alle imprese che trattano dispositivi di protezione individuali – occhiali da sole, materiale elettrico di bassa tensione, calzature e automobili di nuova immatricolazione. Nel corso del 2009 a tali settori si aggiungerà l’informazione sull’etichettatura dei prodotti tessili, comparto fortemente avversato dai competitors internazionali che spesso offrono prodotti dannosi per la salute dei consumatori e con etichette poco chiare. Successivamente si passerà al settore della sicurezza dei giocattoli.
 
A chi interessa
Alle imprese e ai consumatori finali.
Il controllo da parte dell’Ufficio puo’ scaturire da una programmazione interna, al fine di comprendere l’evoluzione economica e incoraggiare le imprese all’introduzione di una gestione consapevole di qualita’, oppure da impulso del Ministero dello Sviluppo Economico e da tutti i soggetti interessati.
L’esercizio dell’attività’ ispettiva presuppone la conoscenza delle norme che ne disciplinano il procedimento. In generale la normativa base di riferimento e’ la L.689/81 e la L. 241/90, oltre alle norme specifiche di settore.
 
Per informazioni
0874/4711
Email
Per l’invio della documentazione è possibile utilizzare la Posta Elettronica Certificata: cciaa.molise@legalmail.it