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FAQ Protesti

 

FAQ Protesti

Che cos'è il Registro Informatico dei Protesti?
È il Registro consultabile nel quale le Camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei nominativi protestati dai pubblici ufficiali levatori (notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari, Stanza di Compensazione della Banca d'Italia). È stato istituito dall'art. 3-bis del D.L. n. 381 del 18 settembre 1995, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 480 del 15 novembre 1995 (Regolamento di attuazione: Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 agosto 2000, n. 316). Questo Registro ha sostituito la pubblicazione cartacea che veniva prodotta in passato dalle Camere di Commercio: protesti per mancato pagamento di cambiali accettate; protesti di vaglia cambiari e di assegni bancari; protesti per mancata di cambiali. Il Registro dei protesti consente l’accesso unico al patrimonio informativo esistente sui protesti levati su tutto il territorio nazionale.
 
Quando sei protestato?
Quando non paghi una cambiale entro la data si scadenza o quando emetti un assegno non coperto con i fondi necessari sul tuo cc il tuo nominativo viene pubblicato dalle CCIAA nel registro nazionale informatico dei protesi che è pubblico e riporta le notizie dei protesti degli ultimi anni solari.
 
Chi consegna il titolo all’ufficiale levatore perché sia protestato?
Per la cambiale la banca o chiunque abbia in mano il titolo originale per l’assegno la banca o la posta dove è aperto il conto
 
Chi leva il protesto?
I notai che operano nel territorio coincidente con quello della corte d’appello, gli Ufficiali Giudiziari e i segretari comunali di ogni comune. La levata del protesto è quella data riportata dalla visura protesti rilasciata da una Camera di Commercio (ufficio protesti) per ogni assegno o cambiale protestato.
 
È possibile cancellare i miei protesti cambiari?
Si, i protesti cambiari si possono cancellare immediatamente.
 
Quali documenti servono per poter cancellare i protesti di cambiali?
I documenti necessari per poter effettuare la cancellazione dei protesti di cambiali sono: le cambiali in originale e le relative quietanze liberatorie.
 
È possibile cancellare i miei protesti di assegni?
Si, i protesti degli assegni si possono cancellare, ma solo dopo un anno dalla levata del protesto.
 
Posso ottenere la cancellazione dei protesti entro l’anno?
Purtroppo è possibile solo in caso di protesto cambiario, in caso di protesto di assegno (e anche per gli assegni postali) bisogna attendere un anno dalla levata del protesto per poter richiedere la riabilitazione presso il Tribunale competente territorialmente, per residenza dell'istante e purché siano state adempiute le obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati, e non vi siano altri protesti ascrivibili all'istante stesso.
Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluente ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la riabilitazione del nominativo ai sensi della L. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura.
 
Che documenti servono per poter ottenere la cancellazione dei protesti?
Per poter ottenere la cancellazione dei protesti è necessario possedere gli assegni protestati in originale e le relative quietanze liberatorie.
 
Posso ottenere la cancellazione dei protesti se non ho gli assegni protestati in originale?
È possibile ottenere la cancellazione dei protesti mediante un percorso un po’ più lungo del normale.
 
Posso ottenere la cancellazione dei protesti se non ho le quietanze liberatorie?
È possibile ottenere la cancellazione dei protesti mediante un percorso un po’ più lungo del normale.
 
Quanto tempo ci vuole per cancellare i protesti?
I tempi per la riabilitazione del protesto variano tra i 15 e i 20 giorni; successivamente si deve effettuare la cancellazione dei protesti presso le Camere di Commercio competenti che impiegano altrettanti 15-20 giorni per la cancellazione definitiva
 
Dopo la cancellazione protesti posso ottenere un finanziamento?
Dopo la cancellazione protesti è possibile ottenere un finanziamento.
 
È vero che avviene la cancellazione automatica dopo 5 (cinque) anni?
È vero che la Camera di Commercio cancella automaticamente il nominativo dopo 5 (cinque) anni, ma questo non vuol dire che lo stesso facciano le banche dati, quindi conviene sempre e comunque rivolgersi ad un Associazione a tutela dei protestati (diffidate da società private che speculano sulla vostra situazione) per effettuare la riabilitazione e la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti.
 
È possibile aprire un conto corrente a un protestato?
Si, è possibile aprire un conto corrente ad un protestato o ad una società protestata, ma solo per effettuare bonifici, disporre bonifici e prelevare da una carta ricaricabile presso tutti gli sportelli bancomat.
 
Come posso fare a sapere se un soggetto è protestato?
La verifica dell'esistenza dei protesti può essere effettuata direttamente presso lo sportello Protesti della Camera di Commercio o on-line previa registrazione al sito www.registroimprese.it.
 
Per quanto tempo i protesti rimangono pubblicati sul R.I.P. se non si provvede alla cancellazione?
Se non interviene nel frattempo la cancellazione, per 5 anni dalla data di iscrizione nel Registro Informatico Protesti, tale cancellazione è automatica e senza spese per il soggetto protestato.
 
Quali sono i requisiti essenziali per ottenere la cancellazione di cambiali dal Registro Protesti?
Bisogna aver pagato i titoli ed essere in possesso degli stessi.
 
Una volta ottenuto il provvedimento di riabilitazione del Tribunale, devo chiedere la cancellazione dal R.I.P.?
Si, bisogna chiedere la cancellazione alla Camera di Commercio competente per territorio.
 
L'assegno postale è protestabile? E come posso fare a cancellarlo?
Si, l'assegno postale è equiparato all'assegno bancario, il mancato pagamento è accertato normalmente presso la Stanza di Compensazione della Banca d'Italia di Milano o Roma, quindi la richiesta di cancellazione dovrà essere inoltrata alle rispettive Camere di Commercio, competenti per territorio.
Decorso il termine di pubblicazione, l'istante potrà presentare domanda di cancellazione per intervenuta riabilitazione alla Camera di Commercio di competenza che, per gli assegni postali sono ESCLUSIVAMENTE Roma o Milano.
 
Quali sono i costi per ottenere la cancellazione di cambiali o assegni?
Il costo per la cancellazione di cambiali e/o assegni, sia per riabilitazione che per cancellazione per avvenuto pagamento, sono molto contenuti; è necessario un versamento di € 8 per ogni titolo protestato ed una marca da bollo da apporre sull'istanza pari ad € 16,00; nel caso di riabilitazione vi è un aggravio di spesa per diritti del Tribunale.
 
In caso di erronea e/o illegittima levata del protesto, posso richiedere la cancellazione del mio nominativo dal Registro Informatico Protesti?
In questi casi, la cancellazione può essere richiesta dal soggetto protestato, dall'Azienda di Credito o dal Pubblico Ufficiale, dimostrando erroneità e/o illegittimità del protesto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge n° 77 del 12/2/1955 e successive modificazioni; sarà necessario presentare un'istanza indirizzata al Presidente della Camera di Commercio corredata di una marca da bollo da € 16,00 e di un versamento di € 8,00 per ogni titolo
 
Vorrei effettuare il pagamento dell'effetto (vaglia cambiario o tratta accettata), e provvedere alla cancellazione ma il creditore non può restituirmelo. Cosa devo fare?
Quando il debitore paga il titolo deve immediatamente rientrare in possesso dello stesso; nel caso questo non sia possibile, potrà effettuare, entro un anno dalla levata del protesto, un deposito vincolato al portatore del titolo ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 290/75, pari all'importo del titolo, delle spese di protesto e degli interessi.
 
Il C.A.I. e il R.I.P. sono la stessa cosa?
No, il C.A.I. (Centrale di Allarme Interbancaria) è un archivio gestito dalla Banca d'Italia, l'iscrizione riguarda solo gli assegni e le carte di credito ed è curata dall'Azienda di Credito o dall'Ufficio Postale presso il quale il soggetto ha il conto corrente. Il R.I.P. (Registro Informatico Protesti), invece, è gestito dalle Camere di Commercio, l'iscrizione riguarda gli assegni, vaglia cambiari, e tratte accettate.
 
Ogni quanto tempo le Camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei protesti che ricevono dagli Ufficiali levatori?
La pubblicazione è mensile. Gli Ufficiali levatori trasmettono gli elenchi il 1º giorno di ogni mese. Detti elenchi contengono i protesti levati fino al 26 del mese precedente a partire da quelli levati dal 27º giorno del mese antecedente (ad esempio il 1º dicembre 2005 hanno trasmesso i protesti levati dal 27 ottobre al 26 novembre 2005). Le Camere provvedono alla pubblicazione nei 10 giorni successivi al loro ricevimento.
 
Quali protesti vengono pubblicati?
Ogni Camera pubblica i protesti levati nel territorio di competenza relativi al mancato pagamento di assegni (bancari e postali), cambiali accettate e vaglia cambiari, mentre i protesti delle tratte non accettate non vengono pubblicati.
 
Per quanto tempo i protesti rimangono iscritti nel Registro Informatico?
Rimangono iscritti per 5 anni dalla data di inserimento nel registro informatico, sempre che, nel frattempo, non ne venga disposta la cancellazione da parte del Dirigente dell'Ufficio protesti o la sospensione da parte del Tribunale, previa richiesta da parte dell'istante e purché ve ne siano i presupposti di legge.
 
Cosa si può fare per richiedere la cancellazione di un protesto (in prossimità di pubblicazione del registro informatico) se non si riesce a recuperare l'effetto cambiario in quanto non si conosce il portatore del titolo oppure è in corso la restituzione dell'effetto al creditore da parte della banca?
Solo in prossimità di pubblicazione, si può costituire un deposito vincolato (comprensivo di spese e interessi) a favore del portatore del titolo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 290/1975, attuativo dell'art. 12 della L. n. 349/73. Alla domanda di cancellazione vanno poi allegate:
- la certificazione (in bollo) rilasciata dall'azienda di credito attestante il deposito a favore del portatore del titolo e gli estremi del titolo protestato;
- la dichiarazione dell'Ufficiale levatore con indicati gli estremi del titolo protestato.
 
È possibile cancellare dal Registro Informatico le cambiali pagate oltre un anno dopo la levata del protesto?
Sì, ma prima si deve ottenere la riabilitazione del nominativo dal Tribunale del comune di residenza, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 108 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni. Condizione per ottenere la riabilitazione è che sia trascorso un anno dall'ultimo protesto, e che non vi siano altri protesti, ascrivibili al soggetto debitore. La richiesta di riabilitazione va presentata al Tribunale competente per territorialità di residenza del/i debitore/i.
 
Ottenuta la riabilitazione cosa si deve fare per essere cancellati dal Registro Informatico dei protesti?
Il decreto di riabilitazione, in originale, deve essere trasmesso d'ufficio o a cura dell'istante presso l'ufficio protesti della Camera di Commercio competente per territorio. Il decreto rimarrà pubblicato per l'arco temporale indicato nel D. Lgs. n. 150 del 01.09.2011, al fine di consentirne l'opponibilità, nei termini di legge, da chiunque ne abbia interesse.
 
Che cos'è l'annotazione di avvenuto pagamento?
È l'inserimento nel Registro informatico dell'informazione aggiuntiva relativa all'avvenuto pagamento del titolo. Detta annotazione, che viene riportata in visura, è prevista solo per gli effetti cambiari quando il pagamento (compresi interessi e spese) è stato effettuato dopo 12 mesi dalla levata del protesto. L'annotazione di avvenuto pagamento non comporta la cancellazione del protesto dal Registro informatico.