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Organismo da Sovraindebitamento

 

Organismo da Sovraindebitamento

Organismo per la composizione delle crisi
L'OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.
Solo iscritti gli enti pubblici all'apposito registro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.
 
Il sovraindebitamento
Si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti.
Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.
I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai Creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.
 
Gestore della crisi
Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall'istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.
 
Gli obiettivi e la legge
L'obiettivo è creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco.
L'OCC e il Gestore non finanziano e non si sostituiscono al debitore.
La normativa di riferimento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento".
Il Decreto Ministeriale 202/2014 ha stabilito il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento".
Poi la Legge 132/2015 "recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" ha meglio definito il quadro. Per i testi e gli aggiornamenti della normativa si fa riferimento alla Gazzetta Ufficiale.
 
Tre possibili procedure e risultati
L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.
1) Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
2) Piano del consumatore: funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.
3) Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
All'esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell'esdebitazione. L'esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.
 
Le persone e la procedura
Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura.
I creditori non possono prendere l'iniziativa al posto del debitore.
Chi può accedere:
1 consumatore
2 imprenditore agricolo;
3 c.d. start up innovativa.
4 imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
5 imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
6 imprenditore cessato;
7 socio illimitatamente responsabile;
8 professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
9 società professionali ex L. 183/2011;
10 associazioni professionali o studi professionali associati;
11 società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
12 enti privati non commerciali.
Non può accedere:
1 L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
2 Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
3 Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
4 Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
 
Costi e modalità di pagamento della procedura
I pagamenti potranno essere effettuati in contanti o con carta di credito o bancomat allo sportello oppure tramite piattaforma Pago PA. Per questa modalità visitare il sito https://www.molise.camcom.gov.it/it/la-camera/pagamenti-pago-pa.
Le spese per l’accesso alla procedura, pari ad € 300,00 oltre IVA, per un totale di € 366,00 debbono essere corrisposte obbligatoriamente, a titolo di acconto iniziale, all’atto del deposito della domanda, quale condizione di procedibilità.
 
Per informazioni:
TEL. 0874/4711
E-mail