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Marchi di certificazione

 

Marchi di certificazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2019, è stato pubblicato il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.
Il Decreto Legislativo 15/2019 introduce il “marchio di certificazione” dell’Unione Europea, cioè un marchio idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio e ciò in relazione a caratteristiche di detti prodotti o servizi, quali i materiali, i procedimenti di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione, ed altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.
Esso consente ai soggetti che svolgono attività di controllo e certificazione su qualità, origine e natura dei prodotti, di registrare un proprio marchio, concedendolo in licenza solo alle imprese che rispettino un regolamento d’uso conforme alle suddette caratteristiche. Il regolamento deve essere depositato presso l’UIBM e contenere tutte le informazioni su natura, qualità e origine dei prodotti e sui controlli su di essi effettuati. La funzione di “certificazione” dell’ente certificatore impone che quest’ultimo – per evidenti ragioni di terzietà – debba astenersi da ogni utilizzo del marchio di certificazione.
Entro il 23 marzo 2020 ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 15/2019, tutti i marchi collettivi in vita, registrati sulla base della normativa antecedente il D.lgs. 15/2019, devono necessariamente, pena la decadenza del titolo, essere convertiti in marchio collettivo, o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. I titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda, all'Ufficio italiano brevetti e marchi, per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
- ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della determinazione della durata, dalla data di deposito della domanda;
- in caso di mancata presentazione della domanda il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto;
 
La conversione deve avvenire attraverso il deposito di una nuova domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione, ai sensi della nuova disciplina, avendo cura di precisare che trattasi di Conversione in marchio di certificazione (o collettivo a seconda dei casi), così come definito dal decreto legislativo 15 del 20 febbraio 2019, del marchio collettivo avente numero di domanda … (inserire il numero di deposito del marchio collettivo registrato secondo la normativa antecedente il D.lgs. 15/2019; nel caso di marchio collettivo già rinnovato, inserire il numero dell'ultima domanda di rinnovo).
In caso di rinnovazione di marchi collettivi, se la scadenza del decennio è antecedente al 23 marzo 2020, la conversione dovrà essere richiesta entro il termine previsto per le domande di rinnovo: mese del primo deposito, o con l'applicazione di una soprattassa, entro i sei mesi successivi.