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Domanda di brevetto

 

Domanda di brevetto

Predisporre bene la domanda di brevetto è fondamentale tanto quanto analizzare bene l’invenzione prima di depositarla in quanto sulla base di queste scelte preliminari si gioca la possibilità di difendere il brevetto in caso di contraffazione.
Nel modulo per il deposito di una domanda di brevetto è presente una casella che consente di scegliere di optare per l’anticipata accessibilità al pubblico piuttosto che mantenere la domanda segreta.
Per scegliere tra una delle due opzioni è bene tenere presente che anche se si è protetti fin dal momento del deposito della domanda di brevetto gli effetti verso i terzi si hanno a decorrere dal momento in cui la domanda viene resa accessibile al pubblico.
Ciò significa che fino a quel momento non si potrà agire in causa di contraffazione verso terzi perché questi in teoria non sanno dell’esistenza del brevetto che è segreto.
Normalmente una domanda di brevetto resta segreta per 18 mesi ma chiedendo l’anticipata accessibilità al pubblico essa diventa pubblica dopo 90 giorni risolvendo questo tipo di problema. Tuttavia mantenere la domanda segreta più a lungo presenta notevoli vantaggi perché più tardi la concorrenza potrà leggere il testo della domanda e più tardi potrà organizzarsi di conseguenza.
Inoltre la segretezza della domanda per 18 mesi può consentire di estendere la domanda in altri paesi esteri, durante il periodo di segretezza della domanda, anche se il periodo della priorità di 12 mesi è già scaduto. In caso di domanda segreta, se ci si trova di fronte ad una contraffazione si può agire notificando una copia della domanda di brevetto al contraffattore.
Per depositare la domanda di registrazione brevetto occorre compilare un apposito modulo online sulla piattaforma prevista dal Ministero.
Nel modulo devono essere indicati i dati del richiedente, che diventerà titolare del brevetto, il titolo del brevetto, il nome dell’inventore.
Ai moduli deve essere allegata la Descrizione con le Rivendicazioni ed i disegni tecnici.
La “Descrizione” deve prima di tutto mettere in risalto il problema tecnico che l’invenzione vuole risolvere ed i vantaggi che derivano dall’utilizzo dell’invenzione. Devono poi essere descritte tutte le principali caratteristiche tecnico-costruttive della soluzione proposta aiutandosi con il richiamo alle tavole di disegno. A seconda del tipo di invenzione andranno poi descritti il funzionamento o il procedimento con cui si ottiene un certo risultato.
La parte più importante del brevetto sono le “Rivendicazioni” che devono riprodurre, in apposito linguaggio tecnico, gli elementi sui quali si chiede la protezione. Per rendersi conto dell’importanza delle rivendicazioni basti considerare che in linea di massima ciò che è descritto ma non rivendicato non è oggetto di protezione. Le rivendicazioni si intendono formulate “a cascata” nel senso che la prima è quella più importante che racchiude il nucleo centrale dell’invenzione mentre quelle successive sono una sorta di specificazione della prima.
Anche i “Disegni tecnici” dovranno essere preparati in modo tale da fare capire bene quale è la soluzione inventiva che si vuole proteggere. Pertanto disegni costruttivi troppo dettagliati con misure e particolari irrilevanti sono sconsigliati.
Per procedere con il deposito si dovranno poi pagare i diritti di segreteria e le tasse che variano in base al tipo di brevetto. Per conoscere le tasse in vigore al momento del deposito della domanda si consiglia di consultare il sito dell’Ufficio Italiano
Una volta depositata la domanda di brevetto si ottiene un numero di domanda ed una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l’esame della pratica.
Dal 1 Luglio 2008 le domande di brevetto italiane sono sottoposte ad una ricerca di novità che viene effettuata direttamente dall’Ufficio Europeo Brevetti ed inviata all’UIBM che a sua volta la comunica al titolare.
La ricerca viene consegnata al titolare entro 9 mesi dalla data di deposito unitamente ad una comunicazione con la quale viene assegnato un termine (che solitamente è di 21 mesi dalla data di deposito) per potere eventualmente replicare ad eventuali contestazioni o per potere “rivedere” la domanda alla luce di eventuali brevetti ritrovati che possano pregiudicare la concessione del brevetto.
Al riguardo è bene precisare che al testo della domanda non può essere assolutamente aggiunto alcunché in quanto l’invenzione viene cristallizzata così come descritta al momento del deposito. Tuttavia le rivendicazioni possono essere limitate o chiarite, sempre restando nei limiti di quanto originariamente descritto.
Se dopo questo esame l’UIBM ritiene che il brevetto possa essere accolto procede alla sua concessione. Una volta che è stato concesso, al brevetto sarà quindi assegnato un numero e una data di concessione ed il titolare dovrà ritirare il relativo attestato.
Anche se sono necessari alcuni mesi prima che la domanda di brevetto venga accolta o respinta dal Ministero in questo periodo si può attuare l’invenzione ed in molti stati anche venderla o darla in licenza. Si può inoltre agire contro un contraffattore anche sulla base della sola domanda di brevetto pubblica facendosi assistere da un avvocato esperto della materia per evitare errori che potrebbero pregiudicarne l’esito.
Per quanto riguarda il brevetto, il diritto di esclusiva è conferito con la concessione dello stesso da parte dell'UIBM, ma i relativi effetti decorrono dalla data di pubblicazione, che avviene decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda, a meno che il richiedente non abbia espressamente dichiarato, all'atto del deposito, di volerlo anticipare a 90 giorni.
Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni che decorrono dalla data di deposito ma ogni anno a partire dal quarto anno devono essere pagate le tasse annuali di mantenimento in vita. Il brevetto per modello di utilità ha una durata di 10 anni ma allo scadere del primo quinquennio deve essere pagata la tassa di mantenimento in vita per il secondo quinquennio.